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Art. 22.

Osservanza di leggi e regolamenti.

L'autorizzazione di cui nel presente disciplinare s'intende data sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, del regolamento 10 marzo 1881, n. 124, sulla polizia stradale, e del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, sulla polizia, regolarità e sicurezza dell'esercizio delle strade ferrate, nonchè di quelle leggi e di quei regolamenti che venissero emanati a modificazione dei precedenti.

Art. 23.

Regolamento d'esercizio.

La società sarà inoltre tenuta all'osservanza del regolamento di esercizio che, sentite le proposte della società stessa, verrà emanato dal prefetto in relazione agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11 della legge 27 dicembre 1896.

Art. 24.

Dalla data del regio decreto di autorizzazione, la società verserà nelle casse dello Stato l'annuo contributo chilometrico di lire 20 per le spese di sorveglianza delle linee a senso dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Art. 25.
Contravvenzioni.

La inosservanza delle leggi e dei regolamenti suddetti, darà luogo a contravvenzioni a carico della società da elevarsi a norma di legge.

Autenticazione di firme.

Regnando Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia;

L'anno milleottocentonovantotto ed il giorno 15 del mese di dicembre in una sala della R. Prefettura di Roma;

- Si certifica da me sottoscritto avv. Vincenzo Pericoli, segretario delegato a ricevere gli atti che interessano le pubbliche amministrazioni, che i comm. Luigi Cavallini fu Pietro e l'on. cav. ing. Roberto Paganini fu Stefano, nelle qualifiche suespresse, a me cogniti e domiciliati elettivamente presso la sede della Società Romana Tramways-Omnibus in via del Plebiscito 112, hanno firmato il su esteso atto ed annessa

planimetria alla mia presenza ed a quella dei signori avv. Giannetto Valli di Candido e Giuseppe Businelli fu Girolamo, testi idonei, cogniti, ed adibiti per l'atto presente.

Firmato: VINCENZO PERICOLI, Segretario Delegato.
GIANNETTO VALLI.

GIUSEPPE BUSINELLI, teste.

Registrato a Roma li 28 dicembre 1898 al reg. 144, serie 1, n. 6355, atti privati. Esatte L. 45.

Il Ricevitore

Firmato: CARROZZI.

Il Segretario Delegato ai contratti

V. PERICOLI.

XXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 febbraio 1899, n 46)

Che dà facoltà al comune di Mede di applicare, per gli anni 1899-1900, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 fermo restando il limite minimo stabilito col regolamento provinciale approvato con Nostro decreto 5 agosto 1869 e 18 agosto 1871. Firmato UMBERTO Controfirmaio CARCANO Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addì 18 febbraio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 179.

XXIX.

REGIO DECRETO che istituisce in Mondovì un collegio di probi-viri.

29 gennaio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 febbraio 1899, n. 46)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Mondovì un collegio di probi-viri per la industria ceramica e dei laterizi con sede in Mondovì e giurisdizione sui comuni di Mondovì, Cherasco, Chiusa Pesio, Bene Vagienna, Roccaforte, Ceva, Priero, Dogliani, Farigliano, Monesiglio, Murazzano, Rocca de' Baldi e Villanova Mondovì.

Art. 2.

Detto collegio sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 20 febbraio 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 183. F. ROSTAGNO.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. FORTIS.

C. FINOCCHIAKO APRILE.

4

1899 (Purte supplementare).

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