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Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 29 dello statuto e 18, 44, 163, 164, 165, 166, 169 del regolamento del regio collegio Ghislieri in Pavia sono sostituiti i seguenti:

Statuto.

Art. 29. Agl'impiegati, alle vedove e ai loro figli è concessa una pensione nella misura e sotto le condizioni stabilite dal regolamento.

Il diritto alla pensione decorre dopo quindici anni di servizio effettivo prestato al collegio.

Nel computo del servizio per liquidare la pensione non si tien conto di quello prestato in altri uffici. In favore del rettore invece sarà computato fino al massimo di dieci anni quello prestato allo Stato o ad altre amministrazioni pubbliche che concedono pensione.

Il servizio di minor durata può dar luogo a provvedimenti eccezionali.

Regolamento.

Art. 18. Il rettore abita nel convitto in stanze assegnate a lui ed alla sua famiglia: non può avere altro impegno fuori del collegio, nè assentarsi dalla città senza aver provveduto alla supplenza.

Art. 44. L'assistente e gli alunni sono mantenuti a carico del collegio col seguente trattamento:

alla levata: caffè nero;

alla colazione: caffè e panna o una pietanza con un quinto di litro di vino;

al pranzo: minestra, due pietanze, formaggio, frutta, o paste dolci e tre quinti di litro di vino;

Il pane si distribuisce alla colazione ed al pranzo in ragione del bisogno individuale.

Art. 163. L'impiegato in pianta stabile, che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati al collegio. Pel rettore si avrà riguardo allo speciale disposto dell'art. 29 dello statuto.

A tal fine sarà fatta la trattenuta annua sullo stipendio del 3 per 100 per tutto il tempo che dura il servizio dell'impiegato medesimo.

Queste trattenute costituiscono il fondo annuo per la pensione.

Art. 164. La pensione è liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Nello stipendio si comprendono gli aumenti quinquennali, non gli altri emolumenti, qualunque ne sia la natura. Si fa eccezione pel rettore al quale la pensione verrà liquidata sullo stipendio iniziale, senza riguardo nè agli emolu. menti in natura, nè agli aumenti quinquennali.

Art. 165. Nel liquidare la pensione si computa esclusivamente il servizio effettivo prestato al collegio, salvo pel rettore quanto dispone l'art. 29 dello statuto.

Nel computare gli anni di servizio la frazione di tempo minore di sei mesi o di somma minore di una lira non è valutata; la frazione di tempo oltre i sei mesi è considerato come anno intero.

Art. 166. Agli impiegati che per fisica impotenza o

per altra causa sono collocati a riposo prima di compiere i quindici anni di servizio effettivo è concessa una indennità di tanti dodicesimi dello stipendio, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 169. Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto.

L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di lire 1,500. Per la vedova del rettore però potrà raggiungere la somma di lire 2,000.

Art. 2.

La pianta organica degli impiegati del regio collegio Ghislieri in Pavia, sotto la rubrica Direzione del Convitto, è modificata nel senso che lo stipendio annuo del rettore è portato a lire 6,000, e gli viene concessa l'abitazione senza mobilio e il riscaldamento anche per sua famiglia.

la

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi ⚫ dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 17 gennaio 1900.
Reg. 222. Atti del Governo a f. 40. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

G. BACCELLI.

CCCXCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 DICEMBRE 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 gennaio 1900, n. 25)

Col quale si modifica lo statuto del lascito Poeti in Bologna. Firmato UMBERTO Controfirmato BACCELLI

Visto A. BONASI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 25 gennaio 1900.

Reg. 222. Atti del Governo a f. 63.

CCCXCII.

REGIO DECRETO che erige in ente morale la società per la istituzione di scuole per adulti e piccole industrie nelle campagne di Milano.

1o agosto 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 febbraio 1899, n. 39

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

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Vista la domanda della società per l'istituzione di scuole per adulti e piccole industrie nelle campagne con sede a Milano, per ottenere l'erezione in ente morale;

Veduto l'avviso favorevole del consiglio di Stato;

Ritenute le condizioni favorevoli in cui trovasi moralmente e finanziariamente detta società;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società per l'istituzione di scuole per adulti e piccole industrie nelle campagne con sede in Milano è eretta in ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 1° agosto 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1900.
Reg. 222. Atti del Governo a f. 84. F. RostAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli A. BONASI.

A. SALANDRA.

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