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annuo contributo chilometrico di lire venti in applicazione dell'art. 12 della citata legge sulle tramvie a trazione meccanica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi • dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899.

UMBERMO

Registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1899

Reg. 218. Atti del Governo a f. 215. F. ROSTAGNO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINCCCHIARO APRILE.

P. LACAVA.

N. 429 di Repertorio.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

firmato dai signori rappresentanti la società anonima per l'esercizio a trazione elettrica della tramvia dalla stazione della rete Adriatica alla stazione inferiore della funicolare di Bergamo.

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione, Re d'Italia.

L'anno milleottocentonovantotto addi dieciasette del mese di dicembre. In una delle sale della regia prefettura di Bergamo, avanti all'illustrissimo signor commendatore avvocato Carlo Baldovino regio prefetto della provincia di Bergamo.

Assistito da me Colombino Innocente, segretario di prefettura delegato al rogito dei contratti ed alla presenza degli infrascritti testimoni, noti, idonei ed in Bergamo domiciliati.

Si premette che il Ministero dei lavori pubblici, direzione generale di ponti e strade, con dispaccio del 19 ottobre 1898, nn. 32453-15574, sulla domanda fatta dall'amministrazione della società anonima per l'e-sercizio a trazione elettrica della tramvia dalla stazione della rete Adriatica alla stazione inferiore della funicolare di Bergamo, si dichiarò disposto di promuovere il decreto reale di concessione all'esercizio di detta tramvia, sotto però l'esatta osservanza delle condizioni contenute nello schema di disciplinare predisposto da questo ufficio del genio civile col concorso del regio ispettore capo del circolo ferroviario di Milano, e con le modificazioni ed aggiunte introdottevi dallo stesso Ministero.

Che informatasi di ciò la società suddetta, sono in oggi personalmente comparsi i signori Cavalli Piero fu Giulio nato a Villa di Serio e domiciliato a Bergamo, Bonomi notaio Luigi fu Maria Giuseppe nato e domiciliato a Bergamo, e Suardo conte Agostino fu Giacomo Clemente nato a Chiuduno e domiciliato a S. Stefano Monte Angeli, i quali nella loro qualità di componenti il consiglio di amministraziore della società anonima e della tramvia dalla stazione di Bergamo a quella funicolare, il primo nella sua qualità di presidente e gli altri due nella qualità di membri consiglieri della stessa amministrazione costituita in Bergamo col capitale di lire 500,000; previa la conferma della loro capa

cità civile, e previa l'affermazione della suesposta narrativa dichiarano di obbligarsi, come in fatto si obbligano a nome e per conto e nell'interesse della società che rappresentano, di osservare e far osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute in detto disciplinare, il quale debitamente firmato dalle parti intervenute si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Giusta quanto prescrive l'art. 19 del menzionato disciplinare a garanzia degli obblighi assuntisi dalla società concessionaria i predetti signori presentano la polizza n. 716 rilasciata dalla locale intendenza di finanza in data 7 dicembre 1898, in prova dell'eseguito deposito di lire 800 (ottocento), ossia dell'uno e mezzo per cento della spesa totale di trasformazione della linea.

Per tutti gli effetti del presente atto i signori componenti il consiglio di amministrazione eleggono il proprio domicilio legale nel locale dell'ufficio dello stesso consiglio di amministrazione sito in alta città, piazza Mercato delle scarpe.

Le spese tutte del presente atto sono a carico della società concessionaria.

Previa lettura ad alta ed intelligibile voce del presente atto, il medesimo in segno di approvazione e conferma fu dalle parti contraenti sottoscritto.

Firmato: PIERO CAVALLI.

LUIGI BONOMI, notaio.

AGOSTINO SUARDO.

BALDOVINO, prefetto.

BRAVI GIOV. GIUSEPPE, testimonio.

BATTISTA FINUZZI, id.

COLOMBINO INNOCENTE, segretario.

DISCIPLINARE

delle condizioni per l'esercizio a trazione elettrica della tramvia dalla stazione della rete Adriatica alla stazione inferiore della funicolare di Bergamo.

Art. 1.

L'esercizio con trazione elettrica della tramvia dalla stazione della ferrovia Adriatica a quella inferiore della ferrovia funicolare di Bergamo sarà fatto secondo il tracciato planimetrico ed altimetrico risultante dal disegno registrato in data 27 giugno 1898 a firma Moratti Antonio. Il tratto però all'estremo più alto della linea destinato allo stazionamento dei veicoli percorrenti la tramvia dovrà essere orizzontale sulla lunghezza di metri 20.

Art. 2.

Il raggio minimo delle curve sarà di metri 40 e fra due curve opposte di sterro sarà intercalato un retilineo di lunghezza non minore di metri 3. La pendenza massima non potrà superare il 40 per mille.

Art. 3.

Lo scartamento sarà di metri 1.445 e nei tratti a due binari la distanza fra i bordi interni deile rotaie affacciate dei due binari sarà tale che quello fra le casse di due vetture, che si incrocino in quei tratti, non risulti in nessun puntó minore di centimetri 70.

Art. 4.

La larghezza della zona da lasciarsi libera pel carreggio ordinario non potrà ridursi in alcun punto minore di metri 5, e la distanza delle casse delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti in fianco al binario, come pareti di case, alberi, parapetti, colonne pei fanali, ritti a sostegno dei conduttori elettrici, ecc. non potrà ridursi in alcun punto minore di metri 0.80.

Art. 5.

L'armamento del binario sarà quello existente già autorizzato per l'esercizio della tramvia a trazione a vapore.

Art. 6.

L'attraversamento del binario per la tramvia Bergamo-Treviglio, ora appartenente alla società dei tramways interprovinciali Milano-BergamoCremona, sarà fatto giusta la convenzione 30 settembre 1897 stipulata fra la società anonima funicolare e tramvia di Bergamo e la detta società dei tramways interprovinciali.

Art. 7.

La trasmissione della energia elettrica si farà con filo aereo e il ritorno della corrente pure per filo aereo. La posa dei fili conduttori aerei dovrà farsi secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo, e proteggendo le linee telegrafiche e telefoniche intersecate. La altezza dei fili sul suolo non sarà inferiore a sei metri agli appoggi.

I pali e le mensole di sostegno dovranno inoltre essere foggiati e piazzati secondo i tipi suaccennati che sono annessi al presente capitolato.

La corrente elettrica sarà continua col potenziale massimo di 330 volte alle macchine e di 300 volts ai motori delle carrozze e con l'intensità massima di 120 amperes e normale da 60 a 80 amperes.

Le prese di corrente saranno due per ciascuna carrozza posta sulla linea, cioè una da ciascuno dei due fili di trasmissione, i quali saranno di rame con sezione trasversale commisurata alla intensità della corrente, che li percorre, ed in nessun caso inferiore ai millimetri quadrati quaranta.

La società si impegna di avere sempre disponibile l'energia elettrica necessaria in modo che sia anche garantito il servizio di riserva sia ricorrendo ad accordi con ditte private da comunicarsi all'autorità di vigilanza sia provvedendola direttamente mediante speciale impianto.

Art. 8.

La linea aerea verrà divisa in almeno due sezioni con interrutori automatici in modo da poter escludere quel tratto di essa in cui si verificasse un contatto od altro guasto tendente a richiamarvi un eccesso di corrente.

Le tesate dei fili saranno di lunghezza non superiore a quaranta metri. L'isolamento della rete aerea sarà ottenuto mediante doppio sistema di isolatori.

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