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Analogamente si provvederà per un buon isolamento dei feeders (alimentatori).

La società è obbligata a procedere periodicamente e con una certa frequenza a tutti i controlli necessari per accertare il perfetto funzionamento delle condutture e specialmente il grado di isolamento di esse, registrando i risultati dei controlli eseguiti.

L'autorità di vigilanza avrà il diritto di intervenire a queste prove e di ispezionare i registri delle osservazioni effettuate.

Art. 9.

Le vetture corrisponderanno al qui unito tipo a firma del signor capo tecnico Antonio Moratti, avranno uno scartamento fra gli assi di metri 1.60 e la loro larghezza massima non potrà superare metri 1.98; e il loro peso a vuoto poi non supererà quintali n. 55.

La società potrà sempre sia prima d'iniziare l'esercizio, che in corso di esso, sottoporre all'approvazione governativa quegli altri tipi di vetture e quelle modifiche agli attuali che credesse. Però ogni vettura nuova, o che sia stata modificata, non potrà essere messa in circolazione, se non dopo collaudata dal regio ispettorato delle strade ferrate. Ogni vettura dovrà essere munita, oltrechè del motore della potenza normale di 25 cavalli, anche di regolatore elettrico, di un interrutore automatico, di un invertitore della corrente e di interrutori a mano e di un parafulmine.

Essa dovrà inoltre essere munita di robusti freni agenti sui cerchioni delle ruote. Tali freni saranno manovrabili dalle due piat

taforme della vettura.

L'illuminazione delle vetture si farà mediante derivazione della corrente elettrica principale utilizzata per la trazione.

Per gli opportuni segnalamenti al pubblico vi saranno in ciascana piattaforma campana a pedale e campanelli elettrici.

Art. 10.

Ciascuna vettura sarà affidata ad un conduttore meccanico e ad un fattorino o bigliettario.

Il conduttore prenderà posto sulla piattaforma anteriore. Egli dovrà avere a portata di mano i manubri del freno, di cui all'art. 8, per potersene valere ad ogni evenienza.

1899 (Parte supplementare).

5

Il personale dei conduttori delle vetture automotrici dovrà essere munito di una speciale autorizzazione da parte della commissione di cui all'art. 13, la quale rilascierà in base a documenti comprovanti l'idoneità dell'aspirante alle funzioni di conduttore, ed in caso dubbio in seguito ad un esame cui l'aspirante dovrà essere sottoposto.

Art. 11.

Prima dell'apertura della linea e sentite le proposte della società esercente, il prefetto emetterà un regolamento di esercizio per la linea stessa in base agli art. 5 e seguenti della legge 27 dicembre 1896, numero 561.

Art. 12.

La società concessionaria dovrà tenere esposte nell'interno delle vetture la tariffa dei prezzi e le disposizioni del regolamento d'esercizio applicabili al pubblico.

Art. 13.

Una commissione tecnica composta dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Bergamo, del regio ispettore capo dei circolo ferroviario di Milano, di un funzionario delegato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Bergamo sorveglierà l'esecuzione dei lavori e degli impianti e riferirà al prefetto nel caso che la società concessionaria non adempia alle disposizioni del progetto e del presente disciplinare.

A termini dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, il prefetto designerà un ufficiale tecnico governativo per intervenire al collaudo dei lavori e degli impianti ed a quello del materiale mobile.

Art. 14.

La società dovrà fornire di biglietti di libero percorso il prefetto, lo ispettore compartimentale del genio civile, l'ingegnere capo del genio civile, l'ispettore capo e l'ispettore delegato del circolo del regio ispettorato delle strade ferrate, un funzionario della direzione di ponti e strade, un funzionario del regio ispettorato generale delle strade ferrate (amministrazione centrale) ed il questore.

Art. 15.

È lasciata la facoltà all'amministrazione governativa di variare le norme fissate in questo atto e di aggiungerne altre in seguito alla

esperienza ed ai progressi del sistema di trazioni per mezzo della elettricità.

Art. 16.

Oltre alle condizioni dei precedenti articoli, la società concessionaria si intenderà vincolata a tutte le discipline portate dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e del relativo. regolamento da pubblicarsi, a quelle portate dalla legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici, in quanto siano applicabili alle tramvie, a quelle del regolamento di polizia stradale approvato col regio decreto del 10 marzo 1881 ed a quelle del regolamento 1873 relativo alla polizia ferroviaria, nonchè alle ordinanze ed ai decreti dalla prefettura e dal Ministero, emanati o da emanarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

L'inosservanza della legge e dei regolamenti predetti darà luogo a contravvenzioni a carico della società a norma di legge.

Art. 17.

La società dovrà trasmettere all'ufficio del genio civile di Bergamo una copia del progetto per la parte relativa all' impianto ed armamento della linea, ed al regio ispettorato per il circolo ferroviario di Milano una copia del progetto riguardante il materiale mobile.

Art. 18.

La società, a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione, verserà nelle casse dello Stato il contributo annuo chilometrico di lire 20 per le spese di sorveglianza governativa, a norma di quanto dispone l'art. 12 della legge 27 dicembre 1896. Per le trasferte che occorressero per studi di nuovi impianti o modificazioni, la società dovrà effettuare il deposito di una congrua somma presso la locale prefettura.

Art. 19.

La società prima di iniziare i lavori depositerà nelle casse dello Stato la somma di lire 1 per cento della spesa totale di trasformazione della linea a titolo di cauzione per l'osservanza dei patti contenuti nel presente disciplinare, nonchè delle prescrizioni che saranno date dal prefetto in crdine all'esercizio. Nel caso che l'amministrazione dovesse valersi di tutto o di parte della detta cauzione per esecuzione d'ufficio di lavori, o per multe dovute dalla società, sarà assoluto obbligo della ditta esercente di riportare al completo il deposito stesso

nel termine di giorni quindici dall'invito ricevutone e sotto pena della sospensione dell'esercizio.

Art. 20.

Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico della società predetta.

Firmato: PIERO CAVALLI.

AGOSTINO SUARDO.

LUIGI BONOMI, Notaio.
BALDOVINO, prefetto.

BRAVI GIOV. GIUSEPPE, testimonio.
BATTISTA FINUZZI, id.

COLOMBINO INNOCENTE, segretario.

Approvato con decreto reale in data 8 gennaio 1899, partecipato con dispaccio dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 16 gennaio 1899, Direzione generale di ponti e strade n. 917, pervenuto alla Prefettura di Bergamo nel giorno 19 stesso mese.

Firmato: COLOMBINO, segretario.

XLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1899, n. 56)

Con cui l'asilo infantile di Darfo viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. FirVisto C. FI

mato UMBERTO

NOCCHIARO APRILE.

-

Controfirmato PELLOUX

Registrato alla Corte dei conti, addi 1° marzo 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 207.

XLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1899, n. 56)

Con cui è data facoltà al comune di Varzi di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia coi limiti massimo di lire centocinquanta e minimo di lire due e cent. dieci (L. 2. 10). Firmato UMBERTO Controfirmato CARCANO

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Visto C. FINOCCHIARO APRILE.

Registrato alla Corte dei Conti addi 2 marzo 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 210.

XLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 FEBBRAIO 1899

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1899, n. 56)

Con cui è data facoltà al comune di Tramutola di applicare nell'anno 1899 la tassa di famiglia col limite

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