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Sentito il consiglio della previdenza ;
Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti, le disposizioni modificative dello statuto della cassa pensioni della rete Sicula, le quali constano di dodici articoli, e le disposizioni dello statuto del consorzio di mutuo soccorso della rete medesima, le quali constano di quattordici articoli, le une e le altre viste d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

Alle disposizioni modificative dello statuto della cassa pensioni sono recate le seguenti modificazioni :

All'art. 3, nella lettera b, alle parole il compartecipante abbia diritto ad un assegno si sostituiscono le seguenti: al compartecipante venga liquidato un assegno. All'art. 6 dopo la parola importo si aggiunge totale. All'art. 7 si sostituisce il seguente :

< Art. 7. Gli assegni dovuti per il caso d'inabilità < permanente assoluta sono dalla cassa pensioni versati in capitale alla cassa nazionale di previdenza, istituita < dalla legge 17 luglio 1898, n. 350, a termini dell' ar<ticolo 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80, e per gli < effetti e colle eccezioni ivi previste.

<

< Alla stessa cassa nazionale sarà pure versato in capitale quella maggiore pensione, che, in aggiunta alla indennità legale, spetti al colpito da inabilità perma<<nente assoluta a norma dello statuto della cassa pensioni.

Per la determinazione del valore capitale dell'impe«gno, che da questa disposizione derivi alla cassa pen« sioni, questa si servirà delle tavole di valori vitalizi <approvate dal Ministero di agricoltura, industria e com‹ mercio, senza tener conto delle riversibilità previste dallo < statuto. »

Art. 3.

Alle disposizioni modificative dello statuto del consorzio di mutuo soccorso sono recate le seguenti modificazioni: All'art. 1, in fine della lettera a, dopo le parole cassa pensioni si aggiunge nel qual caso essi sono retti dalle norme sancite per questa.

All'art. 3, nella lettera b, alle parole il compartecipante abbia diritto ad un assegno si sostituiscono le seguenti: al compartecipante venga liquidato un assegno.

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All'art. 6 dopo la parola importo si aggiunge totale.
All'art. 7 si sostituisce il seguente:

« Art. 7. Gli assegni dovuti per il caso d'inabilità < permanente assoluta sono dal consorzio versati in capitale alla cassa nazionale di previdenza, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350, a termini dell'art. 13 della legge 17 marzo 1898 e per gli effetti e colle eccezioni ivi previste.

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<< Alla stessa cassa nazionale sarà pure versato in capitale quel maggior sussidio continuativo, che, in aggiunta all'indennità legale, spetti al colpito da inabilità << permanente assoluta a norma dello statuto del consorzio.

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Per la determinazione del valore capitale dell'impegno, <che da questa disposizione derivi al consorzio, questo < si servirà delle tavole di valori vitalizi approvate dal < Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

All'art. 8 nel quarto alinea dopo le parole assistenza medica si aggiungono le seguenti: in questo secondo caso il consorzio, a norma dell'articolo 84 del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, preleverà a proprio beneficio un terzo dell'indennità giornaliera spettante al colpito da infortunio.

Art. 4.

Si applicano alla cassa pensioni e al consorzio di mutuo soccorso della rete Sicula, per quanto si riferisce alla gestione del servizio delle indennità nei casi d' infortunio, le disposizioni degli articoli 36, 98 e 99 del regolamento 25 settembre 1898, n. 411.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi ⚫ dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1899.
Reg. 218. Atti del Governo a f. 241. F. ROSTAGNO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. FORTIS.

LACAVA.

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE

dello statuto della cassa pensioni della rete Sicula agli effetti dell'art. 18 della legge n. 80, del 17 marzo 1898, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

Le disposizioni statutarie che regolano la cassa pensioni, per ciò che riguarda la liquidazione e il pagamento degli assegni, sono modificate, nei casi d'infortunio sul lavoro, in conformità dell'art. 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, secondo le disposizioni seguenti, le quali si applicano ai compartecipanti operai, anche se inscritti contemporaneamente al consorzio di mutuo soccorso.

Art. 2.

Sono considerati come operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata alle presenti disposizioni, la quale dovrà, occorrendo, essere modificata a norma delle eventuali variazioni della tabella organica dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

La cassa pensioni, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita ai numeri 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, la indennità prescritta al n. 2 dello stesso art. 9, e, qualora il compartecipante abbia diritto ad un assegno, a norma dello statuto, anche la differenza fra il valore capitale di tale assegno e la indennità di cui sopra;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto della cassa pensioni, ed eventualmente anche dallo statuto del consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio la indennità nella misura prescritta al n. 1 del citato art. 9.

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