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Art. 4.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la cassa pensioni corrisponde alla moglie ed ai figli minori il trattamento loro spettante a norma dello statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità prescritta al n. 5 del citato art. 9.

Qualora con la moglie e coi figli minori del compartecipante concorressero altri eredi, la cassa pensioni corrisponde a ciascuno di essi la quota che gli compete sulla indennità stessa.

Art. 5.

Nel caso in cui, a norma dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, la cassa pensioni corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 6.

In ogni caso d'infortunio l'amministrazione ferroviaria rimborsa alla cassa pensioni l'importo delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la cassa pensioni abbia corrisposta a norma delle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale.

Art. 7.

Gli assegni dovuti in caso d'inabilità permanente assoluta sono versati dalla cassa pensioni alla cassa nazionale di previ lenza per la vecchiaia e la invalidità per essere convertiti in annualità vitalizie, salvo i casi contemplati nell'ultimo alinea dell'art. 13 della legge, per ciò che riguarda l'indennità nella misura stabilita dalla legge stessa.

La determinazione del valore capitale della pensione liquidata a norma dello statuto vien fatta in base alle tavole dei valori vitaliziarii approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, senza tener conto delle riversibilità previste dallo statuto.

Art. 8.

Nella liquidazione della indennità di legge, la cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo di

indennità per la invalidità temporanea e le spese per cure non immediate vengono imputate nella liquidazione non oltre l'importo dovuto a norma di legge, ancorchè per effetto delle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale, l'operaio abbia fruito di un trattamento più favorevole.

Art. 9.

La cassa pensioni fa conoscere nel più breve termine all'interessato il trattamento che gli spetta a norma delle presenti disposizioni ed indica pure le basi che servirono alla liquidazione.

Le indennità e gli assegni accettati dagli interessati ed approvati dall'amministrazione ferroviaria sono dalla cassa pensioni corrisposti immediatamente.

Art. 10.

La cassa pensioni ha facoltà di chiedere la revisione e di sostenere le controversie circa la determinazione della indennità giusta l'art. 11 della legge ed ha obbligo di farlo quando gli sia invitata dall'amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicarle.

Art. 11.

Gli effetti finanziari delle presenti disposizioni debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

Art. 12.

Disposizione transitoria.

Finchè duri l'applicazione provvisoria degli statuti attualmente in vigore, valgono, agli effetti della liquidazione delle indennità d'infortunio come agli articoli precedenti, i trattamenti che in ogni singolo caso dovrebbero essere accordati al compartecipante colle norme degli statuti medesimi.

Le presenti disposizioni sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 1898.

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DISPOSIZIONI MODIFICATIVE

dello statuto del consorzio di mutuo soccorso della rete Sicula agli effetti dell'art. 18 della legge n. SO, del 17 marzo 1898, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

Le disposizioni statutarie che regolano il consorzio di mutuo soccorso, per ciò che riguarda la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, sono modificate, nei casi degli infortuni sul lavoro, in conformità dell'art. 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, secondo le disposizioni seguenti, le quali si applicano:

a) agli operai compartecipanti al consorzio stesso, purchè non iscritti contemporaneamente alla cassa pensioni;

) agli operai non compartecipanti nè al consorzio, nè alla cassa pensioni, in quanto non sieno assicurati a termini degli art. 16 e 17 della legge.

Art. 2.

Sono considerati come operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti, anche avventizi, compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata alle presenti disposizioni, la quale dovrà, occorrendo, essere modificata a norma delle eventuali variazioni della tabella organica dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

Il consorzio di mutuo soccorso, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) Nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dallo statuto o dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita ai nn. 3 e 4 del citato art. 9.

b) Nel caso d'inabilità permanente parziale, la indennità prescritta al n. 2 dello stesso art. 9, e qualora il compartecipante abbia diritto ad un assegno, a norma dello statuto, anche la differenza fra il valor capitale di tale assegno e la indennità di cui sopra;

c) Nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al ca

pitale corrispondente al trattamento suddetto, per assegnare complessivamente all'operaio la indennità nella misura prescritta al n. 1 del citato art. 9.

Art. 4.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, il Consorzio corrisponde alla moglie ed ai figli minori il trattamente loro spettante a norma dello statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità prescritta al n. 5 del citato art. 9. Qualora con la moglie e coi figli minori del compartecipante concorressero altri eredi, il consorzio corrisponde a ciascuno di essi la quota che gli compete sulla indennità stessa.

Art. 5.

Nel caso in cui, a norma dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, il consorzio corrisponde la indennità, stabilita dalla legge.

Art. 6.

In ogni caso d'infortunio l'amministrazione ferroviaria rimborsa al consorzio l'importo delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che il consorzio abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dalla amministrazione ferroviaria pel personale.

Art. 7.

Gli assegni dovuti in caso di inabilità permanente assoluta sono versati dal consorzio alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai, per essere convertiti in annualità vitalizie, salvo i casi contemplati nell'ultimo alinea dell'art. 13 della legge per ciò che riguarda la indennità nella misura stabilita dalla legge stessa. La determinazione del valore capitale del sussidio continuativo liquidato a norma dello statuto viene fatta in base alle tavole dei valori vitaliziari approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio..

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In caso d'infortunio sul lavoro che colpisca un operaio di cui all'art. 1, § b, delle presenti disposizioni, il consorzio corrisponde le indennità di legge, compenetrando in esse anche gli assegni che eventualmente spet-

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