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tano al detto operaio in base alle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale. Qualora l'importo di tali assegni superi l'indennità di legge, il consorzio corrisponde anche la differenza.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso l'istituto indicato dall'art. 13 della legge.

In pendenza della liquidazione della indennità, il consorzio, occorrendo, corrisponde all'operaio, a cominciare dal sesto giorno dopo l'infortunio, la metà della mercede giornaliera, ovvero provvede direttamente alla cura ed assistenza medica.

L'amministrazione ferroviaria rimborsa al consorzio le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 9.

L'amministrazione ferroviaria rimborsa al consorzio le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Art. 10.

Nella liquidazione della indennità di legge, il consorzio imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo d'indennità per la invalidità temporanea e le spese per cure non immediate, vengono imputate nella liquidazione non oltre l'importo dovuto a norma di legge, ancorchè, per effetto delle disposizioni dello statuto, o di quelle emanate dall'amministrazione ferroviaria per il personale l'operaio abbia fruito di un trattamento più favorevole.

Art. 11.

Il consorzio fa conoscere, nel più breve termine, all'interessato il trattamento che gli spetta a norma delle presenti disposizioni; ed indica pure le basi che servirono alla liquidazione.

Le indennità o gli assegni accettati sono dal consorzio pagate immediatamente.

Art. 12.

Il consorzio ha facoltà di chiedere la revisione e di sostenere le controversie circa la determinazione della indennità giusta l'art. 11 della legge ed ha obbligo di farlo quando vi sia invitato dall'amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Art. 13.

Gli effetti finanziari delle presenti disposizioni debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

Art. 14.

Disposizione transitoria.

Finchè duri l'applicazione provvisoria degli statuti attualmente in vigore valgono, agli effetti della liquidazione delle indennità d'infortunio, come agli articoli precedenti, i trattamenti che in ogni singolo caso dovrebbero essere accordati al compartecipante a norma degli statuti me. desimi.

Le presenti disposizioni sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 1898.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
A. FORTIS.

Il ministro dei lavori pubblici

LACAVA.

ELENCO

delle qualifiche degli agenti in servizio della società italiana per le strade ferrate della Sicilia, i quali, a sensi dell'art. 2 della legge 17 marzo 1898, n. 80, sono considerati come operai.

(V. l'art. 2 delle disposizioni modificative dello statuto del consorzio

di mutuo soccorso e dello statuto della cassa pensioni).

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Le presenti disposizioni sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 1898.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

A. FORTIS.

Il ministro dei lavori pubblici

LACAVA.

LIII.

REGIO DECRETO che approva le disposizioni modificative dello statuto della cassa pensioni della rete del Mediterraneo e quelle dello statuto del consorzio di mutuo soccorso della rete stessa.

22 gennaio 1899.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 marzo 1899, n. 65)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro;

Veduta l'istanza 28 ottobre 1898 della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, società anonima per azioni con sede in Milano;

Vedute le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione della società predetta nell'adunanza del 21 ottobre 1898, dal comitato della cassa pensioni della rete Mediterranea nell'adunanza del 24 settembre 1898 e dal comitato del consorzio di mutuo soccorso della rete predetta nell'adunanza del 28 settembre 1898;

Vedute le disposizioni che, nell'adunanza 21 ottobre 1898, il consiglio di amministrazione della detta società, di accordo con i comitati della cassa pensioni e del consiglio di mutuo soccorso della rete Mediterranea, ha deliberato di aggiungere agli statuti della cassa e del consorzio predetti per modificare gli statuti medesimi a sensf e per gli effetti dell'art. 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro;

Sentito il consiglio della previdenza ;
Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stató per l'agricoltura, l'industria e il commercio e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti, le disposizioni modificative dello statuto della cassa pensioni della rete Mediterranea le quali constano di dodici articoli, e le disposizioni modificative dello statuto del consorzio di mutuo soccorso della rete medesima, le quali constano di quattordici articoli, le une e le altre viste d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

Alle disposizioni modificative dello statuto della cassa pensioni sono recate le seguenti modificazioni:

All'art. 3, nella lettera b, alle parole il compartecipante abbia diritto ad un assegno si sostituiscono le seguenti: al compartecipante venga liquidato un assegno.

All'art. 6, dopo la parola importo si aggiunge totale.
All'art. 7, si sostituisce il seguente:

< Art. 7. Gli assegni dovuti per il caso di inabi<lità permanente assoluta sono dalla cassa pensioni ver< sati in capitale alla cassa nazionale di previdenza, isti<tuita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350, a termini del« l'art. 13 della legge 17 marzo 1898, n. 80, e per gli < effetti e colle eccezioni ivi previste.

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