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« Alla stessa cassa nazionale sarà pure versato in capitale quella maggiore pensione, che, in aggiunta << alla indennità legale, spetti al colpito da inabilità per<< manente assoluta, a norma dello statuto della cassa pensioni.

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< Per la determinazione del valore capitale dell'impegno, che da questa disposizione derivi alla cassa pensioni, questa si servirà delle tavole di valori vitalizi <approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, senza tener conto delle riversibilità previste dallo statuto. >

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Art. 3.

Alle disposizioni modificative dello statuto del consorzio .di mutuo soccorso sono recate le seguenti modificazioni: All'art. 1°, in fine della lettera a, dopo le parole cassa pensioni si aggiunge nel qual caso essi sono retti dalle norme sancite per questo.

All'art. 3, nella lettera b, alle parole il compartecipante abbia diritto ad un assegno si sostituiscono le se· guenti: al compartecipante venga liquidato un assegno.

All'art. 6, dopo la parola importo si aggiunge totale.
All'art. 7, si sostituisce il seguente:

< Art. 7. Gli assegni dovuti per il caso di inabi<lità permanente assoluta sono dal consorzio versati in « capitale della cassa nazionale di previdenza, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350, a termini dell'art. 13 ‹ della legge 17 marzo 1898, n. 80, e per gli effetti e <colle eccezioni ivi previste.

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<< Alla stessa cassa nazionale sarà pure versato in capitale quel maggior sussidio continuativo, che, in aggiunta all'indennità legale, spetti al colpito da ina<bilità permanente assoluta a norma dello statuto del < consorzio.

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Per la determinazione del valore capitale dell'impegno, che da questa disposizione derivi al consorzio, questo si servirà delle tavole di valori vitalizi <approvate dal Ministero di agricoltura, industria e com<< mercio. »

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All'art. 8, nel quarto alinea, dopo le parole assistenza medica si aggiungono le seguenti: in questo secondo caso il consorzio, a norma dell'art. 84 del regolamento appro·vato con regio decreto 27 settembre 1898, n. 411, preleverà a proprio beneficio un terzo dell'indennità giornaliera spettante al colpito da infortunio.

Art. 4.

Si applicano alla cassa pensioni e al consorzio di mutuo soccorso della rete Mediterranea, per quanto si riferisce alla gestione del servizio delle indennità nei casi d'infortunio, le disposizioni degli articoli 36, 98 e 99 del regolamento 25 settembre 1898, n. 411.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 13 marzo 1899.

Reg. 218, Atti del Governo a f. 242. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. FORTIS.

LACAVA.

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE

dello statuto della cassa pensioni della rete Mediterranea agli effetti dell'art. 18 della legge n. 80 del 17 marzo 1898 per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 1.

Le disposizioni statutarie che regolano la cassa pensioni, per ciò che riguarda la liquidazione e il pagamento degli assegni, sono modificate, nei casi d'infortunio sul lavoro, in conformità dell'art. 18 della legge 17 marzo 1898, n. 80, secondo le disposizioni seguenti, le quali si applicano ai compartecipanti operai anche se inscritti contemporaneamente al consorzio di mutuo soccorso.

Art. 2.

Sono considerati come operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata alle presenti disposizioni, la quale dovrà, occorrendo, essere modificata a norma delle eventuali variazioni della tabella organica dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

La cassa pensioni, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita ai numeri 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale la indennità prescritta al n. 2 dello stesso art. 9; e qualora il compartecipante abbia diritto ad un assegno, a norma dello statuto, anche la differenza fra il valor capitale di tale assegno e la indennità di cui sopra;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto della cassa pensioni ed eventualmente anche dallo statuto del consorzio di mntuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio la indennità nella misura prescritta al numero 1 del citato art. 9.

Art. 4.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la cassa pensione corrisponde alla moglie ed ai figli minori il trattamento loro spettante a norma dello statuto, e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità prescritta al n. 5 del citato art. 9.

Qualora con la moglie e coi figli minori del compartecipante concorressero altri eredi, la cassa pensioni corrisponde a ciascuno di essi la quota che gli compete sulla indennità stessa.

Art. 5.

Nel caso in cui a norma dello statuto non fosse dovuto assegno alcuno, la cassa pensioni corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 6.

In ogni caso d'infortunio l'amministrazione ferroviaria rimborsa alla cassa pensioni l'importo delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la casa pensioni abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'amministrazione ferroviaria pel personale.

Art. 7.

Gli assegni dovuti in caso di inabilità permanente assoluta sono versati dalla cassa pensioni alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità per essere convertiti in annualità vitalizie, salvo i casi contemplati nell'ultimo alinea dell'art. 13 della legge per ciò che riguarda la indennità nella misura stabilita della legge stessa.

La determinazione del valore capitale della pensione liquidata a norma dello statuto vien fatta in base alla tavola dei valori vitaliziari approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio senza tener conto delle riversibilità previste dallo statuto.

Art. 8.

Nella liquidazione della indennità di legge, la cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato dal giorno dell'infortunio a quello della liquidazione. Però le somme pagate a titolo di

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