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Queste disposizioni si applicano anche al ricorso per le elezioni provinciali.

Tale ricorso dev'essere sottoposto al Consiglio provinciale nella sua prima sessione ordinaria o straordinaria successiva.

Il segretario del Comune e quello della Provincia devono rila sciare ricevuta dei depositi eseguiti nei rispettivi uffici.

Art. 43.

La sostituzione di cui all'art. 84 della legge può aver luogo soltanto nei casi di ineleggibilità preesistente, di nullità della elezione e di opzione di chi ha riportato maggior numero di voti.

Art. 44.

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall'art. 89 della legge, si fa dal prefetto in ragione di popolazione. Le successive modificazioni sono ordinate con decreto prefettizio. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero.

Art. 45.

Se il Consiglio provinciale sia sciolto nel tempo designato per la nomina dei componenti la Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42 della legge, la nomina è fatta dal Consiglio appena ricostituito.

Se il Consiglio sia sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente.

Art. 46.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale spetta alla Commissione straordinaria di provvedere alla notificazione di cui è cenno nel quinto comma dell'art. 95 della legge.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione comunale

CAPO I.

Del Comune.

Art. 47.

Le domande degli elettori dirette alla costituzione di una frazione in Comune autonomo o all'aggregazione ad altro Comune conter

1025 mine, e così anche le domande dei contribuenti di una frazione dirette alla separazione del patrimonio, ai termini rispettivamente degli articoli 115 e 116 della legge, devono portare le firme autenticate da notaio.

Accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, devono predisporsi concreti progetti di delimitazione territoriale della frazione e di separazione patrimoniale.

Tal progetti devono essere concordati dalla rappresentanza o dalle rappresentanze dei Comuni interessati insieme con la rappresentanza speciale della frazione, da costituirsi a norma dell'art. 127 della legge. In caso di disaccordo, sono compilati d'ufficio, intese sempre le predette rappresentanze.

Il progetto di delimitazione territoriale dev'essere in ogni caso vidimato dall'Ufficio del genio civile, pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati e sottoposto al voto del Consiglio provinciale.

Su tale progetto e su quello di separazione patrimoniale deve sentirsi il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 48.

Le norme contenute nel precedente articolo, per quanto sono applicabili, si osservano nel caso di cui all'art. 114 della legge.

CAPO II.

Del Consiglio comunale.

Art. 49.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze dei Consigli comunali non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse, a' termini della prima parte dell'art. 292 della legge.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 50.

Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devouo indicare i nomi degli intervenuti.

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È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'art. 120 della legge.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 51.

Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 292 della legge.

Art. 52.

Le copie, di cui nel capoverso dell'art. 123 della legge, devono essere certificate conformi all'originale dal segretario del Comune, vistate dal sindaco o da chi ne fa le veci, e munite del bollo del Comune.

Per tali copie si riscuotono le tasse e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (allegato n. 5).

Il segretario certifica, in margine, l'ammontare della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia sia richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se l'ufficio comunale ricusi o indugi a dare le copie suddette, il prefetto o il sottoprefetto, su ricorso degli interessati, possono provvedere a sensi degli articoli 210 della legge e 81 del presente regolamento.

Art. 53.

Per i Comuni riuniti in consorzio, in quanto non provvedano speciali disposizioni, ciascun Consiglio nomina i propri rappresentanti per deliberare collegialmente coi rappresentanti degli altri Comuni.

Sono applicabili alle deliberazioni delle rappresentanze consorziali le disposizioni relative alle deliberazioni comunali.

CAPO III.

Della Giunta municipale.

Art. 54.

La scadenza di tutti i membri della Giunta, in qualunque tempo nominati, si verifica con la seconda rinnovazione biennale del Consiglio comunale.

Nella prima seduta, ordinaria o straordinaria, successiva alle elezioni, il Consiglio deve procedere alla nomina dell'intera Giunta. Gli assessori scaduti per compiuto periodo rimangono in carica fino alla loro sostituzione, purché conservino la qualità di consiglieri.

Art. 55.

Alla nomina degli assessori effettivi il Consiglio comunale deve procedere con votazione complessiva; a quella dei supplenti procede successivamente con votazione parimente complessiva.

È assessore anziano colui che, fra gli effettivi, abbia riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità di voti, l'anziano di età.

Art. 56.1

Nel caso preveduto dall'art. 130 della legge, il ballottaggio ha luogo fra un numero di candidati doppio degli assessori da eleggere: a parità di voti entrano in ballottaggio i più anziani di età.

Art. 57.

I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione, con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute della Giunta, ma votano soltanto quando manchi qualche assessore effettivo o quando si tratti di affari di cui sono relatori.

Art. 58.

Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dell'art. 49.

Quelle concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 59.

Il segretario del Comune assiste alle sedute della Giunta, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e

redige il verbale dell'adunanza che dev'essere sottoscritto dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario.

CAPO IV.

Del sindaco.

Art. 60.

La scadenza del sindaco, in qualunque tempo nominato, si verifica con la seconda rinnovazione biennale del Consiglio comunale. Alla nuova nomina del sindaco per compiuto periodo il Consiglio comunale deve procedere nei termini stabiliti con l'art. 54 per la integrale rinnovazione della Giunta.

Il sindaco scaduto per compiuto periodo rimane in carica fino alla sua sostituzione, purchè conservi la qualità di consigliere.

Art. 61.

Nella seduta di terza convocazione, se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio.

Anche la terza convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati dall'art. 120 della legge.

Art. 62.

Nei casi di ballottaggio, questo ha luogo fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti: a parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età.

Nei ballottaggi che hanno luogo nelle sedute di seconda e terza convocazione è proclamato eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 63.

Tra i membri della Giunta municipale, agli effetti dell'art. 132 della legge, è compreso anche il sindaco.

Art. 64.

Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto o all'autorità da questo delegata.

Il distintivo del s ndaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

La fascia dev'essere foggiata nel modo indicato nell'allegato n. 6.

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