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Art. 65.

Sulla revoca del sindaco, di cui all'art. 142 della legge, il Consiglio comunale non può pronunciarsi se non dopo decorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della relativa proposta motivata e sottoscritta.

Art. 66.

La seduta del Consiglio per la revoca del sindaco dev'essere segreta.

Art. 67.

Il sindaco delega un assessore effettivo a supplirlo in caso di bisogno.

Può fare anche speciali delegazioni ai singoli assessori, dando la preferenza agli effettivi sui supplenti.

Le delegazioni devono essere fatte per iscritto e partecipate all'autorità governativa.

Art. 68.

I delegati del sindaco a' sensi degli articoli 153, 154 e 155 della legge devono essere scelti in ordine di preferenza tra gli assessori, i consiglieri, gl eleggibili, e, quando la legge lo consenta, tra gli elettori residenti nelle frazioni, borgate o quartieri.

I delegati possono rilasciare certificati e attestati sui fatti che sono relativi alle loro attribuzioni di ufficiali del Governo.

I delegati di cui agli articoli 153 e 154 devono presentare nella sessione di primavera una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate, frazioni o quartieri e di essa vien data comunicazione al Consiglio.

CAPO V.

Dell'ufficio, del segretario e degli impiegati

e salariati del Comune.

Art. 69.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 112 della legge, devono esser sempre distinti i registri e gli atti di spettanza di ciascun Comune, ed essere custoditi nella sala delle adunanze consiliari o in altra attigua, in armadi separati, muniti di serratura a chiave.

La chiave rimane presso il segretario, il quale ha la responsabilità dei registri e degli atti.

Art. 70.

Ogni Comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 71.

La Giunta municipale delibera l'orario durante il quale l'ufficio comunale rimane aperto al pubblico.

L'orario deve tenersi costantemente affisso all'esterno dell'ufficio comunale.

Art. 72.

Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, ogni biennio, nelle prefetture designate e nei giorni destinati dal ministro dell'interno con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno almeno due mesi prima.

Art. 73.

La Commissione esaminatrice si compone :

a) del prefetto o consigliere delegato, o consigliere di prefet

tura anziano, presidente;

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b) di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto;

c) del ragioniere capo della prefettura o, in sua assenza od

impedimento, di un ragioniere scelto dal prefetto;

d) di un professore degli istituti scolastici locali, scelto dal prefetto;

e) del segretario del Comune capoluogo della Provincia, o, in sua assenza od impedimento, di un segretario di altro Comune della Provincia scelto dal prefetto.

Un segretario della prefettura, scelto dal prefetto, funziona da segretario della Commissione, con voto consultivo.

Le funzioni dei commissari e del segretario sono gratuite.

Art. 74.

Almeno venti giorni prima degli esami, gli aspiranti devono far pervenire alla prefettura, presso cui intendono sostenere le prove,

le loro domande in carta bollata, corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuto gli anni ventuno alla data degli esami;

2o certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre, regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

3o certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4o certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune d'origine e dal sindaco degli altri Comuni, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5o certificato di licenza liceale, o di licenza di Istituto tecnico, o diploma di scuola normale superiore;

6o bolletta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di lire quaranta.

Art. 75.

I primi tre membri della Commissione, nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande, esaminati i titoli dei candidati, decidono con provvedimento motivato sulla loro ammissione agli esami, e stabiliscono le norme da osservarsi per l'identificazione dei candidati.

La decisione circa l'ammissione è provvedimento definitivo e deve essere comunicata, a cura del presidente, entro tre giorni, all'interessato.

Art. 76.

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L'esame è scritto ed orale e verte sulle materie indicate nell'allegato n. 7.

Per le prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni diversi, il Ministero dell'interno trasmette ai prefetti i temi in piego suggellato e raccomandato.

Il piego deve contenere in distinte buste, parimente sigillate con timbro d'ufficio, i diversi temi, con indicazione, sul lato anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema deve essere svolto dai candidati.

Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei candidati, il piego contenente i temi e dissuggella la busta che contiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito per i giorni successivi.

Il tema che viene letto dal presidente o da un membro della Commissione, deve essere svolto dai candidati entro otto ore, dopo la dettatura che deve incominciare in tutte le sedi alle ore nove.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni precedenti ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo almeno uno dei commissari e il segretario devono restare costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e firmati da lui e da uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Man mano che i lavori vengono aperti, sono numerati ed il numero è ripetuto sulla busta contenente il nome del candidato.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 77.

Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio all'esame orale, il quale non può durare meno di trenta minuti per ogni candidato.

Dopo l'esame orale la Commissione deve riunirsi per esaminare le prove scritte, deliberando sulie stesse con votazione separata. La lettura dei singoli lavori deve seguire collegialmente.

Art. 78.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia riportato meno di sei decimi, e almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quella orale.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione si redige, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Copia dei processi verbali è trasmessa al Ministero dell'interno, a cura del prefetto.

Tutti gli elaborati sono conservati in busta suggellata nell'ufficio di prefettura.

In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può richiamare i lavori e decretare l'annullamento parziale o totale degl esami.

Presso ogni prefettura è tenuto un registro dei candidati dichiarati idonei all'ufficio di segretario comunale, con le relative variazioni.

Art. 79.

Il prefetto della Provincia, in cui il candidato subi gli esami con buon esito, gli rilascia la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è, a cura del prefetto stesso, pubblicato nel foglio degli annunzi legali della Provincia e trasmesso al Ministero.

Art. 80.

Il segretario condannato con sentenza definitiva per uno dei reati contemplati dall'art. 22 della legge non può esercitare l'ufficio fino a che non siano cessati gli effetti della condanna ai sensi dell'art. 159, n. 3, della legge stessa, e ne decade qualora lo occupasse.

Art. 81.

Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all'ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione, il segretario deve sostenere la spesa del commissario, che il prefetto o il sottoprefetto, ai termini dell'art. 210 della legge, abbia inviato sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto, gli altri impiegati comunali ai qualı risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

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