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Art. 132.

La presidenza del Consiglio provinciale è assunta dal consigliereanziano, quando manchino il presidente e il vice presidente.

In mancanza del segretario e del vice segretario, ne assume provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 133.

Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati alla cono-scenza del pubblico.

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Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal Consiglio provin-ciale in adunanze straordinarie devono essere pubblicate con gli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicano le deliberazioni annullate.

Art. 135.

Le disposizioni contenute negli articoli 127 e 204 della legge si applicano anche ai Consigli provinciali per le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti della Provincia, o di più Comuni in essa compresi, alle quali non sieno applicabili le regole degliIstituti di carità e di beneficenza,

Art. 136.

Alle deliberazioni del Consiglio provinciale si applicano le disposizioni dell'art. 49.

CAPO II.

Del presidente e dei membri della Deputazione provinciale; dell'ufficio, del segretario e degli impiegati e salariati della Provincia.

Art. 137.

Alla nomina del presidente e dei membri della Deputazione provinciale si procede con votazione separata. A tali nomine si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56 e 60 relative alla. nomina del sindaco e della Giunta municipale.

Art. 138.

Agli effetti dell'art. 244 della legge tra i deputati provinciali é compreso anche il presidente della Deputazione provinciale.

Art. 139.

La Deputazione provinciale è convocata dal suo presidente. La Deputazione si aduna almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Ai deputati provinciali è applicabile la disposizione dell'art. 57.

Art. 140.

L'indennità di presenza al presidente ed ai membri della Deputazione provinciale, di cui all'art. 280 della legge, non può essere mai superiore a L. 10 per ogni giorno di seduta, oltre il rimborso delle spese effettive di viaggio.

1 Art. 141.

II Ministero dell'interno, presi gli opportuni accordi con gli altri Ministeri, dà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la Deputazione provinciale è tenuta a presentare in ogni anno, secondo l'art. 242, n. 12, della legge.

Art. 142.

Alle deliberazioni della Deputazione provinciale si applicano le disposizioni dell'art. 58.

Art. 143.

Il segretario capo dell'Amministrazione provinciale, o chi ne fa le veci, assiste alle sedute della Deputazione, ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta o deliberazione, e redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal presidente, dal deputato anziano e dal segretario. Egli deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, è presentato al Consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 144.

La Deputazione provinciale deve compilare apposito regolamento per gli impiegati e i salariati degli uffici provinciali, in conformità dell'art. 91.

Agli impiegati e salariati degli uffici provinciali sono applicabili le disposizioni degli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107 e 108.

Art. 145.

Il segretario capo dell'Amministrazione provinciale deve tenere, per i servizi provinciali, gli elenchi ed i registri analoghi a quelli stabiliti per l'Amministrazione comunale con l'allegato n. 4.

Art. 146.

Per la esazione, il versamento e la liquidazione dei diritti di segreteria, di cui all'art. 265 della legge, si osservano le norme stabilite con l'art. 85.

Art. 147.

Le deliberazioni della Deputazione provinciale di cui all'articolo 243 della legge devono essere pubblicate all'albo pretorio e, per estratto, nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

CAPO III.

Della vigilanza e ingerenza governativa

e delle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 148.

I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono trasmessi al prefetto, in estratti distinti per ogni singolo oggetto e in duplice copia.

Una delle copie deve conservarsi nell'archivio della prefettura. Il termine di cui all'art. 260. della legge decorre dalla data della registrazione al protocollo della prefettura, ancorchè non sia stata rilasciata, o sia stata rilasciata con ritardo, la ricevuta di cui all'art. 258 della legge.

Art. 149.

Sono applicabili alle Provincie le disposizioni contenute negli articoli 123, secondo comma, 124, 125, 127 e 128.

E altresì applicabile la disposizione dell'art. 122.

Art. 150.

Nella sessione ordinaria, il prefetto fa iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano lo

interesse generale dello Stato, ai quali il Consiglio provinciale sia tenuto a provvedere.

TITOLO V.

Disposizioni comuni alle Amministrazioni
comunali e provinciali

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 151.

Quando il Consiglio è, per qualsiasi causa, ridotto in numero di consiglieri tale da non poter funzionare, e non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 272, primo comma, della legge, si procede alle elezioni suppletorie.

Art. 152.

Nei Comuni divisi in frazioni aventi rappresentanza separata, ogni qualvolta il numero dei consiglieri da eleggere per qualsiasi causa raggiunga i due terzi o superi il terzo del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune, si provvede rispettivamente alle elezioni generali o a quelle suppletorie per tutti i posti vacanti.

La stessa norma si applica per le elezioni provinciali.

Art. 153.

Il Consiglio comunale, nella sessione di primavera, e il Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, procedono, in conformità dell'art. 271 della legge, all'estrazione del terzo da rinnovarsi, comprendendo nel sorteggio rispettivamente anche il sindaco e gli assessori, il presidente ed i membri della Deputazione provinciale.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa fra i consiglieri soggetti a sorteggio. Se invece i posti vacanti siano fra i consiglier non soggetti a sorteggio, si deve procedere alle elezioni dei consiglieri occorrenti per coprire tali vacanze in aggiunta al terzo sorteggiato; in tal caso, il numero dei voti servirà a determinare la scadenza degli eletti.

Se nell'intervallo che corre fino al giorno delle elezioni si verifichino vacanze fra i consiglieri che furono soggetti al sorteggio, si considerano come non sorteggiati gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 154.

Il mandato dei consiglieri eletti nelle elezioni suppletorie, ai termini dell'art. 272 della legge, cessa insieme con quello del terzo del Consiglio, del quale facevano parte i consiglieri cosi sostituiti. Se questi avevano scadenza diversa, si applica la disposizione dell'art. 271, quarto comma, della legge, per determinare quali fra i nuovi eletti si intendono surrogati ai consiglieri che avrebbero dovuto durare in carica per minor tempo.

Per i consiglieri comunali, quando sono ripartiti tra le frazioni, e per i consiglieri provinciali, le disposizioni del comma precedente, della seconda parte del secondo comma dell'articolo precedente e della seconda parte del quarto comma dell'art. 271 della legge, sono limitate ai soli consiglieri eletti in quelle frazioni od in quei mandamenti cui appartenevano i consiglieri scaduti in anticipazione.

Art. 155.

Nei Comuni nei quali le frazioni hanno una rappresentanza səparata, al sorteggio dei consiglieri si procede cumulativamente fra i componenti l'intero Consiglio.

Art. 156.

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possono

Nel caso di annullamento delle elezioni, gli eletti non prendere parte alle adunanze consiliari, salvo che sia stato prodotto ricorso contro la deliberazione di annullamento e l'esecuzione di questa sia stata sospesa dal competente collegio giurisdizionale.

Art. 157.

L'assessore, o il deputato provinciale, eletto straordinariamente in sostituzione di un altro, non acquista la prerogativa dell'anzia nità del surrogato in pregiudizio degli assessori o dei deputati provinciali in carica.

Art. 158.

Le Giunte e le Deputazioni, quando non sono aperte le sessioni dei Consigli, prendono atto delle rinunzie presentate dai loro membri anche di quelle dei consiglieri.

In caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni, il

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