Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno GIOLITTI N. 605 Regio Decreto 29 luglio 1909, riguardante le indennità stabilite al personale del R. Corpo delle miniere nelle gite che debbono fare per ragione di servizio. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1909, n. 212) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con Nostro 1909 decreto del 3 settembre 1906, n. 522, ed esteso al R. corpo delle miniere con la legge del 5 luglio 1908, n. 408, e col Nostro decreto del 20 dicembre 1908 n. 828. Visto l'art. 4, 2o comma, della legge 9 luglio 1908, n. 403, esteso al R. corpo delle miniere con l'art. 1° della legge 1° luglio 1909, n. 434; Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio ; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nelle gite che gli ufficiali del R. corpo delle miniere debbono fare per ragioni di servizio, e che richiedono più di un giorno d'assenza dalla loro residenza, computato ciascun giorno fra una mezzanotte e la successiva, sarà corrisposto per ogni pernottazione l'aumento di un 113 sulle indennità giornaliere stabilite secondo i vari gradi e secondo i casi, dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522), estesa al Corpo reale delle miniere con la legge del 5 luglio 1908, n. 408, e col Nostro decreto del 20 dicembre 1908, n. 828. Art. 2. Detto aumento di pernottazione è indipendente da quello speciale stabilito all'art. 4, 1o comma, della legge 9 luglio 1908, n. 403, per eccezionali disagi o pericoli in occasione di pubbliche calamità. Art. 3. Nessuna indennità di pernottazione compete per i giorni in cui il funzionario rientra in residenza prima delle ore 24. La durata dell'assenza, trattandosi di viaggi in ferrovia, si misura sull'ora di arrivo dei treni in base all'orario ufficiale, senza tener conto dei ritardi eventuali. Art. 4. Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio 1909. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1909. VITTORIO EMANUELE. COCCO-ORTU. Registrato alla Corte dei conti addi 3 settembre 1909. N. 606 Regio Decreto 17 giugno 1909, che approva il nuovo regolamento per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1909, n. 211) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e per l'esercizio dell'acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele; |