Visto il regolamento organico per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 573; Visto l'art. 6 del regolamento per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 654; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. È approvato l'annesso regolamento organico per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. Art. 2. È abrogato il Nostro decreto 25 luglio 1904, n. 573. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1909. Registrato alla Corte dei conti addi 4 settembre 1909. REGOLAMENTO ORGANICO per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele. CAPO I. Organizzazione del servizio Art. 1. È istituito un corpo di agenti giurati per il servizio di tutela della silvicoltura nel bacino del Sele a protezione delle sorgenti del costruendo acquedotto pugliese a norma delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 26 giugno 1902, n. 245, e nel capo IX del regolamento 5 aprile 1903, n. 214. Ai predetti agenti giurati di vigilanza verrà attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'interno, nel modo stabilito dall'art. 36 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1901, n. 409. Art. 2. Il numero degli agenti occorrenti per la vigilanza, di cui all'articolo precedente, sarà fissato volta per volta dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con quello di agricoltura, industria e commercio. Art. 3. Gli agenti giurati, tanto semplici che graduati, dovranno risiedere nel luogo che sarà loro assegnato dall'ispettore forestale di Avellino. Essi funzioneranno in drappelli di due o più agenti ciascuno, comandati da brigadieri, che alla loro volta saranno alla immediata dipendenza del sotto ispettore forestale, titolare dell'ufficio speciale per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele. CAPO II. Ammissione e promozione Art. 4. L'ammissione nel corpo degli agenti giurati di vigilanza pel bacino del Sele avrà luogo per titoli, al cui uopo' ogni aspirante presenterà analoga domanda in carta da bollo, scritta di suo pugno, 306 Vol. VI. 1909. diretta al Ministero dei lavori pubblici e corredata dei seguenti documenti: a) atto di nascita comprovante che il richiedente ha compiuto i 21 anni e non oltrepassato i 35; b) certificato da cui risulti che il richiedente non fu condannato per reato forestale di qualsiasi genere, né per delitti previsti dal Codice penale o da altre leggi speciali; c) certificato di buona condotta rilasciato dalle autorità municipali del Comune nel quale l'aspirante ebbe dimora negli ultimi due anni, vidimato dall'autorità politica del circondario; d) attestato medico di valida costituzione fisica e di immunità da ogni vizio organico incompatibile col servizio forestale; e) certificato di un ispettore o sotto ispettore forestale in attività di servizio, dal quale risulti che, a seguito di esperimento, il richiedente sa leggere e scrivere ed è idoneo al disimpegno del servizio che dovrà prestare; f) un atto di cauzione, in carta da bollo da una lira, di persona solvibile che si renda garante verso il Governo dello importo delle armi che saranno fornite all'agente; g) il certificato dell'esito di leva militare e delle campagne eventualmente fatte o di altri servizi resi allo Stato, e in ispecie alla Amministrazione forestale. Art. 5. A parità di titoli saranno prescelti i celibi e coloro che hanno prestato servizio nell'Amministrazione forestale, nonchè i militari in congedo. Art. 6. La nomina sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici per la durata di un anno, salvo riconferma di anno in anno o per periodi maggiori, ma non eccedenti i tre anni, a giudizio insindacabile del l'Amministrazione. Art. 7. Prima di assumere servizio gli agenti presteranno giuramento innanzi al pretore del mandamento, a' termini di legge. Art. 8. Il Ministero dei lavori pubblici, su proposta dell'ispettore forestale di Avellino, presceglierà tra gli agenti coloro che per meriti speciali si saranno dimostrati idonei a disimpegnare le funzioni di brigadiere. Ai brigadieri sarà affidata la direzione immediata del servizio di vigilanza sotto gli ordini del sotto ispettore forestale. CAPO III. Assegni, iscrizione alla Cassa nazionale per gli operai, Art. 9. A ciascun agente verrà corrisposto l'annuo assegno di lire milleventi ed ai brigadieri quello di lire milleduecento, pagabile in dodici rate uguali mensili posticipate. Il pagamento degli assegni sarà fatto dietro esibizione della nota nominativa che sarà mensilmente rilasciata dall'ispettore forestale di Avellino, in conformità di quanto si pratica per gli impiegati dello Stato. Art. 10. Gli agenti saranno a cura del Ministero dei lavori pubblici inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1899, n. 350, ed il Ministero stesso, per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio, corrisponderà alla Cassa i contributi relativi. Art. 11. In caso di tramutamento di agenti per ragioni di servizio da una ad altra sede saranno loro corrisposte le indennità stabilite dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450 (serie 2a). In caso di pernottazione per servizio fuori della residenza normale, ordinata dall'ispettore o sottoispettore forestale, verrà corrisposta agli agenti una indennità di L. 1.10 per notte. Art. 12. Gli agenti di vigilanza del Sele hanno diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi forestali ed a quelle sui lavori pubblici, sulla caccia e sulla pesca e per altri rami di servizio. La divisa degli agenti di vigilanza del Sele sarà quella stabilita col R. decreto 5 gennaio 1879, n. 4695, in esecuzione dell'art. 51 del regolamento per l'attuazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, colla leggenda < Sele» sotto lo stemma del berretto, salvo le modificazioni apportate con R. decreto 18 febbraio 1904, n. 94. Art. 14. Il primo corredo completo della divisa sarà fornito a spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici, insieme all'armamento di cui al seguente art. 15. Le provviste successive della divisa, o di parte di essa, saranno a carico dei singoli agenti, come pure le riparazioni o riforniture degli oggetti di armamento deteriorati o dispersi per incuria o trascuratezza. Art. 15. Gli agenti saranno armati a cura dell'Amministrazione e l'armamento sarà quello stabilito dal combinato disposto dei RR. decreti 5 gennaio 1879, n. 4695, e 18 febbraio 1904, n. 94. Rimarrà a cura dell'ispettore forestale di Avellino di annotare nel libretto di servizio di ciascun agente gli oggetti di armamento e le munizioni consegnate, nonchè di ritirare gli oggetti stessi in caso di morte, licenziamento o dimissione del consegnatario. Art. 16. Per le provviste o riparazioni della divisa o dell'armamento, di cui all'art. 14, ciascun agente dovrà costituire un fondo di massa di lire sessanta, che sarà formato da trattenute sull'assegno annuo in ragione di lire cinque mensili. Le trattenute saranno fatte a cura dell'ispettorato forestale di Avellino che, a sua volta, le depositerà nella Cassa postale di risparmio, mediante appositi libretti intestati ai singoli interessati. Art. 17. Nei casi di riforniture o riparazioni di oggetti di vestiario e di armamento, l'importo relativo sarà, dietro certificato di nulla osta del sottoispettore forestale, prelevato a cura dell'ispettore dal fondo di massa e consegnato all'interessato, il quale sarà tenuto a ricostituire il fondo stesso fino alla concorrenza di lire sessanta nei modi stabiliti dall'articolo precedente. Art. 18. È fatto obbligo agli agenti del Sele, tanto semplici che graduati, di vestire sempre la divisa e di portare in servizio l'armamento prescritto. CAPO V. Art. 19. Sono comuni a tutto il personale di vigilanza nel bacino del Sele i doveri seguenti, secondo le istruzioni che loro verranno impartite : |