Imágenes de páginas
PDF
EPUB

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

[merged small][merged small][ocr errors]

Registrato alla Corte dei conti addi 4 settembre 1909.
Reg. 55. Atti del Governo a f. 4. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

N. 609

Regio Decreto 16 agosto 1909, che deferisce temporaneamente all' Ispettore forestale del ripartimento le attribuzioni della Commissione forestale di Reggio Calabria di cui nel titolo V della legge 25 giugno 1906, n. 255.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1909, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1909, n. 70;
Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria, di cui nel titolo V della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono tutte deferite all'ispettore forestale del ripartimento, fino a che la Commissione stessa non sarà in grado di riprendere le sue normali funzioni.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 16 agosto 1909.

[blocks in formation]

Registrato alla Corte dei conti addi 6 settembre 1909.

Reg. 55. Atti del Governo a f. 9. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

N. 610

Regio Decreto 19 luglio 1909, che

modifica le circo

scrizioni territoriali delle direzioni compartimen

tali dei telefoni di Roma e di Bologna.

(Pubblierto nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1909, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 15 luglio 1907, n. 506, per il riscatto ed esercizio di Stato delle linee e reti telefoniche:

Considerata la necessità di addivenire ad un razionale riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Direzioni compartimentali dei telefoni di Roma e di Bologna, apportando alcune modificazioni all' allegato C, annesso alla legge sopra citata;

Sentito il Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni; Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Col 1° luglio 1909 la circoscrizione territoriale delle Direzioni compartimentali dei telefoni di Roma e Bologna, stabilita nell'allegato C, annesso alla legge 15 luglio 1907, n. 506, viene modificata come appresso:

Le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, cessano di far parte della Direzione compartimentale dei telefoni di Roma e passano alla dipendenza di quella di Bologna.

[blocks in formation]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI SCHANZER.

Registrato alla Corte dei conti addi 6 settembre 1909.
Reg. 55. Alli del Governo a f. 11. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

N. 611

Regio Decreto 19 giugno 1909, che istituisce alcuni utfici postali italiani in Turchia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1909, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1907, n. 515;

Visti i RR. decreti 14 ottobre 1906, n. 546 e 9 luglio 1908, n. 484;

Riconosciuta la opportunità di istituire un ufficio postale italiano a Valona, a Smirne, a Salonicco, a Galata, a Pera, a Stambul ed a Gerusalemme (Turchia);

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, d'accordo col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente con effetto dal 5, 10 e 26 maggio 1908, gli uffici postali italiani di Valona, di Smirne e di Salonicco e, con effetto dal 1° giugno dello stesso anno, gli uffici postali italiani di Galata, di Pera, di Stambul e di Gerusalemme.

Art. 2.

Sono di prima classe gli uffici di Galata, di Smirne e di Salonicco.

Sono di seconda classe gli uffici di Valona, di Pera, di Stambul e di Gerusalemme.

Art. 3.

Alla destinazione del personale di ruolo negli uffici di prima classe viene provveduto con disposizione del ministro delle poste e dei telegrafi.

La nomina dei ricevitori degli uffici di 2a classe è fatta mediante decreto del ministro delle poste e dei telegrafi con l'assenso del ministro degli affari esteri e con la intesa delle autorità italiane aventi giurisdizione sulle località in cui trovansi gli uffici stessi.

Art. 4.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi è fissato il numero degli impiegati necessari per ogni singolo ufficio e sono stabilite:

a) per gli uffici di prima classe le indennità normali ed eventuali per il personale di ruolo, le retribuzioni per gli impiegati avventizi e le spese per il servizio di procacciato, per il fitto dei locali, per illuminazione, ecc. ;

b) per gli uffici di seconda classe gli assegni al titolare per retribuzione e per le spese di esercizio (personale, illuminazione, fitto del locale ed altre congeneri) e la spesa per il servizio di procacciato, di distribuzione, ecc.

« AnteriorContinuar »