Art. 5. È fissata altresì mediante decreto Ministeriale la misura delle cauzioni, ed al personale di ruolo tenuto a prestarle potrà essere accordata una dilazione di sei mesi, dalla data del decreto medesimo, per l'adempimento di tale obbligo. Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1909. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addi 6 settembre 1909. N. 612 Regio Decreto 10 luglio 1909, che approva il regolamento che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1909, n. 216) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari: Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi ⚫ dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1909. Registrato alla Corte dei conti addi 7 settembre 1909. REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. TITOLO I. Degli amministratori dell'Istituto nazionale, per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. Art. 1. L'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari ha la sua sede in Roma. Art. 2. La elezione dei rappresentanti la classe magistrale nel Consiglio direttivo dell'Istituto ha luogo nelle ore antimeridiane del primo novembre in tutti i Comuni del Regno. Possono prender parte all'elezione i maestri, le maestre, i direttori e le direttrici. Sono eleggibili anche le maestre e le direttrici. Art. 3. Il diritto di prendere parte alla elezione è strettamente personale. Nessuno può farsi rappresentare, nè mandare il voto per iscritto. La votazione si fa con scheda consegnata in busta chiusa. La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata, ed è valida anche se non indichi tanti nomi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Art. 4. Gl'insegnanti consegnano la scheda, chiusa nella busta, al direttore didattico o alla direttrice da cui dipendono; in mancanza, a chi temporaneamente ne fa le veci. Nei Comuni, che non hanno direzione didattica, e in quelli per i quali la direzione è consorziale, gl'insegnanti consegnano la scheda al maestro più anziano d'età. All'atto della consegna della scheda, gli insegnanti appongono la propria firma accanto al loro nome in apposito elenco firmato dal direttore o dal maestro anziano. Terminata la votazione, e non prima di tre ore da quella in cui fu iniziata se tutti i maestri non hanno votato, chi ha raccolte le schede vi unisce la propria, appone la sua firma su ciascuna busta e rimette le schede, con l'elenco, al R. provveditore agli studi. Art. 5. Entro il mese di novembre, l'ispettore anziano tra gl'ispettori residenti nel capoluogo della Provincia, con l'assistenza di due maestri designati dal R. provveditore, procede allo spoglio delle schede e trasmette al Ministero della pubblica istruzione l'elenco dei candidati, col numero di voti riportato da ciascuno. In base ai risultati della votazione in tutte le provincie, il Ministero compila la graduatoria dei candidati, e provvede, con apposito decreto, alla proclamazione dei tre che hanno riportato il maggior numero di voti. La graduatoria resta in vigore per un triennio per le eventuali sostituzioni. Art. 6. Quando in alcuni Comuni la votazione sia stata irregolare, se il voto dei maestri di tali Comuni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre ripetere la votazione. In caso diverso, la elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 7. Venendo a mancare per rinuncia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti del Consiglio direttivo dell'istituto, questo nel più breve tempo possibile ne provocherà dal Ministero della pubblica istruzione la sostituzione. Se verranno a mancare i rappresentanti della classe magistrale, il Ministero nominerà a sostituirli quelli che nella graduatoria si trovino designati immediatamente dopo gli eletti.. Art. 8. * Il rappresentante della classe magistrale nel Consiglio di amministrazione del convitto di Assisi ed in quello del collegio di Anagni sarà designato, rispettivamente, tra i maestri delle dette città dai Consigli provinciali scolastici di Perugia e di Roma. I rappresentanti dei comuni di Assisi e di Anagni saranno designati dai rispettivi Consigli comunali. I rappresentanti del personale interno dei due convitti saranno eletti dal personale stesso a maggioranza assoluta di voti. La votazione non è valida, se non interverranno almeno i due terzi dei componenti il personale. Art. 9. Venendo a mancare per rinunzia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio ne provocherà la sostituzione nel più breve tempo possibile, con lo stesso procedimento seguito per la nomina. Art. 10. Il Consiglio direttivo dell'Istituto si raduna di regola ogni tre mesi, e i Consigli di amministrazione dei due Collegi ogni mese; l'uno e gli altri si radunano straordinariamente quante volte il rispettivo presidente lo stimi necessario o quattro consiglieri, aventi voto deliberativo, ne facciano a lui domanda scritta. Le adunanze sono valide quando intervengano due consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti in caso di parità prevale il voto del presidente. In ogni adunanza si legge e si approva il verbale della seduta stessa, il quale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Qualora ciò non siasi fatto nella seduta stessa, si farà all'aprirsi della prima adunanza successiva. Il Consiglio direttivo dell'Istituto nella sua prima riunione elegge nel suo seno un vice presidente tra i membri residenti in Roma. Art. 11. I membri del Consiglio direttivo e dei Consigli d'amministrazione decadono di pieno diritto dalla loro carica se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Consiglio direttivo, non intervengano alle adunanze di tre sedute consecutive, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà delle sedute. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio in 2a classe ed una diaria di L. 10 al giorno per i rappresentanti la classe magistrale dimoranti fuori di Roma, per il rettore del collegio di Assisi e per la direttrice del collegio di Anagni. I maestri, che si recano all'adunanza del Consiglio direttivo, sono considerati in servizio pubblico. Essi prima di allontanarsi dalla residenza devono avvertire il sindaco per mezzo del direttore didattico o direttamente se non esiste direzione didattica. Art. 12. Il Consiglio direttivo dell'Istituto ripartisce ogni anno i proventi delle giornate di stipendio e quelli del bollo supplementare, a norma dell'art. 4 della legge; soprintende e provvede al migliore andamento morale, didattico ed economico dei collegi di Assisi e di |