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Anagni; vigila sull'opera e sull'amministrazione dei patronati provinciali, concorrendo per mezzo di essi all'assistenza scolastica coi fondi destinati dalla legge a tale scopo; determina ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quello delle borse e bandisce i relativi concorsi.

Se per l'incremento dei collegi il personale fosse tenuto ad un lavoro maggiore dell'ordinario, potrà il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale assegnare al personale stesso compensi per la maggiore opera prestata.

Art. 13.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto sono comunicate al Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni. Sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, prima di diventare esecutive, oltre le deliberazioni espressamente menzionate dalla legge e dal presente regolamento, quelle portanti trąsformazioni o diminuzioni di patrimonio, e quindi gli acquisti e le vendite di beni stabili o di titoli di rendita, la costituzione di servitù passive, le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi e passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegni o ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri, le spese straordinarie di manutenzione, quando superino le L. 5000 e tutte le spese straordinarie, quando superino le L. 10,000.

Le deliberazioni dell'Istituto, che non fossero conformi alle leggi ed ai regolamenti, saranno annullate con decreto del ministro entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione fatta al Ministero.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini, di cui agli articoli 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 14.

Salvo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ingerenza governativa, i contratti per le forniture e per i lavori dei collegi devono essere approvati dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Per i contratti eccedenti la somma di L. 500 dovrà procedersi di regola col sistema dell'asta pubblica, salvo che il Ministero, per evidenti ragioni di necessità o di utilità dell'Istituto, autorizzi preventivamente la stipulazione a licitazione privata od a trattativa privata. Ai servizi che per loro natura debbono necessariamente farsi in economia si provvederà in base ad apposite norme speciali da sottoporsi preventivamente all'approvazione del Ministero.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto; corrisponde con le autorità e coi privati; vigila su tutti i servizi amministrativi e sulla vita educativa dei collegi e ne riferisce al Consiglio direttivo: eseguisce le deliberazioni del Consiglio direttivo; firma insieme col segretario gli ordini di pagamento da trasmettere alla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione e gli ordini di versamento delle somme che, per qualsiasi ragione, pervengono all'Istituto; prende o promuove di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di urgenza, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima adunanza.

Art. 16.

Il segretario del Consiglio direttivo cura la conservazione dell'archivio; tiene in ordine il protocollo, redige i verbali delle sedute del Consiglio; tiene la corrispondenza, e in generale provvede a tutti gli atti che gli sono affidati dal presidente.

Art. 17.

La competenza dei Consigli di amministrazione dei collegi di Assisi e di Anagni è ristretta all'esecuzione degli atti di ordinaria amministrazione, entro i limiti del bilancio di ciascun collegio, approvato dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

Tutte le deliberazioni dei detti Consigli devono essere comunicate, entro otto giorni, al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Quando si tratti di provvedimenti urgenti, le deliberazioni sono immediatamente esecutive; e i presidenti dei Consigli di amministrazione ne faranno relazione motivata al Consiglio direttivo.

Art. 18.

I presidenti dei Consigli di amministrazione rappresentano, anche nei contratti e nei giudizi, i rispettivi collegi: stipulano i contratti preventivamente approvati dal Consiglio direttivo; vigilano l'andamento amministrativo, disciplinare e morale del rispettivo collegio: eseguiscono le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio direttivo; firmano, insieme col ragioniere, gli ordini di pagamento e di riscossione in conformità del bilancio approvato dal Consiglio direttivo; fanno eseguire alla Cassa depositi e prestiti i versamenti delle somme pervenute al collegio; pongono il visto ai documenti riflettenti persone, rilasciati dal Consiglio d'amministrazione; compilano, insieme col ragioniere, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale: invigilano sul personale addetto al collegio e sui convittori, e promuovono i provvedimenti disciplinari

che fossero necessari; riferiscono periodicamente, e sempre in fine di ogni anno, al Consiglio d'amministrazione ed al Consiglio direttivo, sull'andamento economico, disciplinare e morale del collegio : prendono o promuovono di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità i provvedimenti d'urgenza atti ad assicurare il regolare andamento del collegio; compilano il regolamento interno del collegio e lo sottopongono all'approvazione del Consiglio direttivo delI'Istituto.

Art. 19.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del collegio di Assisi ė rettore del collegio stesso, e come tale appartiene al ruolo dei convitti nazionali.

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In questa qualità ha tutti i diritti e doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui convitti nazionali.

In caso d'impedimento, il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Assisi sarà sostituito dal vice rettore, e il presidente del Consiglio di amministrazione del collegio di Anagni sarà sostituito dalla vice direttrice.

Art. 20.

Per il funzionamento dei nuovi collegi, istituiti coi fondi previsti dall'art. 4, comma d), della legge, si applicheranno le disposizioni del presente regolamento, che concernono il funzionamento dei convitti Principe di Napoli » di Assisi e « Regina Margherita » di Anagni.

TITOLO II.

Entrate dell'Istituto, amministrazione e contabilità

Art. 21.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dai proventi della giornata di stipendio riscossa in applicazione dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dagli altri eventuali contributi dei maestri ;

b) dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, quale concorso dello Stato pel mantenimento dei collegi di Assisi e di Anagni, e pei fini di cui all'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 391;

c) dalle entrate patrimoniali dei collegi suddetti:

d) dai proventi del bollo supplementare da applicarsi, a norma dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, alle singole quietanze

e ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

Art. 22.

La ritenuta della giornata di stipendio sarà operata sulla rata di stipendio relativa al mese di febbraio di ciascun anno, ed equivarrà alla 360a parte dello stipendio annuale al netto da ogni ritenuta, goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Art. 23.

L'accertamento delle singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti, verrà fatto dai Consigli scolastici, che ne indicheranno l'ammontare nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni dei maestri elementari, e, pei Comuni non soggetti, in apposito prospetto nominativo da unirsi all'elenco stesso.

La somma complessiva da versare per l'intera Provincia verrà segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco generale, che deve essere inviato ad ogni Comune. Sul frontespizio dei documenti suindicati l'importo della giornata di stipendio verrà indicato separatamente dalla somma che rappresenta il carico dei contributi al Monte pensioni.

Art. 24.

L'importo della giornata di stipendio sarà versato dai comuni entro il mese di maggio di ciascun anno alla sezione di R. tesoreria della rispettiva Provincia, la quale, in corrispondenza, rilascerà all'esattore apposita quietanza, staccata dal bollettario speciale, ed invierà in pari tempo alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti un separato vaglia del tesoro.

Art. 25.

Ove entro il termine indicato all'articolo precedente non sia eseguito il versamento dell'importo della giornata di stipendio, l'esattore, dietro ordine speciale dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale, o, in difetto di questa, dalla prima rata degli altri proventi comunali la cui riscossione sia affidata all'esattore.

Ove questi non abbia fondi in cassa, anticiperà le somme neces

sarie, percependo a carico del Comune l'interesse del 5 per cento dalla data dell'anticipazione.

In caso di inadempienza o di ritardo nel versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e contro l'esattore si potrà procedere all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Quando una esattoria comunale sia sprovvista di titolare, sarà applicato a carico del Comune l'interesse nella misura del 5 per cento a decorrere dal giorno in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento.

L'importo delle multe e degli interessi di mora andranno a beneficio dell'Istituto, e ne sarà effettuato l'invio con separato vaglia del tesoro.

Art. 26.

La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Art. 27.

Agli effetti dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate mensilmente da ciascun insegnante o direttore didattico definite dall'art. 22 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, oltre di quelle già prescritte, a norma della legge sul bollo, saranno munite di una seconda marca da bollo da cinque centesimi.

L'erario verserà al fondo di cui all'art. 31 del presente regolamento a rate semestrali posticipate il maggior provento ricavato della vendita di tale marca, da calcolarsi sulla base dei dati numerici relativi agli insegnanti soggetti alla ritenuta della giornata di stipendio accertati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 28.

Per l'accettazione dei lasciti, delle donazioni e di ogni altro provento a favore degli orfani dei maestri elementari si applicheranno le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del regolamento 26 giugno 1864, n. 1817 (serie 1a).

I doni e i lasciti fatti all'Istituto, senza una determinata destinazione, andranno a vantaggio dei fondi assegnati per l'assistenza scolastica.

Art. 29.

I nomi di coloro che facciano all'Istituto elargizioni non inferiori a L. 200 sono iscritti nel Libro d'oro dell'Istituto; i nomi di coloro

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