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Art. 50.

Spetta all'economo, per il rispettivo collegio, la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e degli ordini del presidente del Consiglio d'amministrazione in materia amministrativa.

L'economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli ne riscuote tutte le entrate, esegue gli ordini di pagamento sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione e dal ragioniere, rispondendo dei pagamenti; tiene il giornale di cassa e gli altri registri indicati dal presente regolamento o che fossero stabiliti dal regolamento interno.

Art. 51.

L'economo fa tutte le provviste, così generali del collegio, come particolari dei convittori, notando tutto negli appositi registri, a tenore del regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

Provvede, in tempo opportuno, all'occorrente per il vitto; cura che le masserizie, gli arredi ed il casamento siano ben conservati; vigila sulle riparazioni.

Sotto la sua responsabilità cura che qualunque esazione sia fatta nel termine preciso della scadenza.

Ogni qualvolta egli non riesca, coi mezzi di cui dispone, a riscuotere in tempo qualche somma, ne riferisce immediatamente per iscritto al presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale procederà di propria iniziativa o promuoverà dal Consiglio d'amministrazione o dal Consiglio direttivo gli opportuni provvedimenti.

Propone, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione, il modo e il tempo migliori per gli appalti, le provviste e tutte le altre spese, studiando di procacciare in ogni atto vantaggio all'Istituto.

Art. 52.

Il Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del presidente del Consiglio direttivo, stabilirà quale somma mensile debba essere affidata all'economo per provvedere ai bisogni giornalieri del convitto.

Questa somma sarà conservata in una cassa speciale, la chiave della quale è tenuta dall'economo.

Tutte le somme riscosse per conto del collegio saranno trattenute dall'economo nei limiti del fondo stabilito; l'eccedenza sarà spedita immediatamente alla Cassa depositi e prestiti per mezzo di vaglia postale.

Alle deficienze del fondo di cui al comma precedente si provve

derà con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, su richiesta del presidente del Consiglio direttivo.

Art. 53.

L'economo del collegio di Assisi appartiene al ruolo del personale dei convitti nazionali, e in questa qualità ha tutti i diritti e doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui detti Istituti.

In caso di trasferimento, l'economo dovrà rendere il conto, e solo quando questo sia stato approvato dal Consiglio direttivo dell'Istituto potrà ottenere la restituzione della cauzione, depositata alla Cassa depositi e prestiti, o il versamento di essa nelle casse dell'erario, quando egli passi ad esercitare lo stesso ufficio in un convitto nazionale.

Art. 54.

Il ragioniere tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente del Consiglio di amministrazione gli siano ordinati.

Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte e le istruzioni ricevute dal presidente del Consiglio di amministrazione. Compila: a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; b) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente del Consiglio di amministrazione; c) gli inventari del materiale di proprietà dell'Istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.

Nel collegio di Assisi il vice-economo eserciterà esclusivamente e funzioni di ragioniere.

TITOLO III.

Posti e borse di studio

Art. 55.

Nel bando di concorso pel conferimento dei posti vacanti nei collegi di Assisi e di Anagni e pel conferimento delle borse sarà indicato complessivamente il numero totale dei posti che si prevede possano essere disponibili nei due collegi e quello delle borse. Il bando di concorso ai posti gratuiti ed alle borse indicherà tutti i documenti che i concorrenti dovranno presentare a corredo della loro domanda.

Sarà cura del presidente del Consiglio direttivo di esaminare i

documenti, prima che comincino gli atti di giudizio del concorso, e di restituirli, con invito a regolarizzarli e completarli, entro un termine di 15 giorni, quando non siano in regola.

Nel solo caso d'indigenza, attestata dal sindaco, la domanda di ammissione al concorso ed i certificati potranno essere presentati in carta semplice.

Art. 56.

Sono ammessi a concorrere gli orfani e le orfane che abbiano compiuto i 6 anni e non oltrepassati i 13 al 31 dicembre del-. l'anno in cui il concorso è bandito.

I giovanetti e le giovanette, che abbiano compiuti i 10 anni, dovranno essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 57.

Dei figli provenienti dalla stessa famiglia due soli possono partecipare al concorso; e di essi uno solo potrà aspirare al posto o alla borsa, la figliuola a preferenza del figliuolo, e, tra due figliuoli, il maggiore di età a preferenza del minore: l'altro figliuolo potrà solo aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 58.

Se dei figli provenienti dalla stessa famiglia uno già goda un posto o una borsa di studio a carico dell'Istituto nazionale o di altro Istituto di beneficenza, solo un altro figlio può partecipare al concorso, e soltanto per aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 59.

La condizione economica della famiglia dei concorrenti sarà com provata :

a) dallo stato di famiglia, con l'indicazione della professione che esercitano i membri maggiorenni di essa :

b) da un attestato del sindaco, rilasciato dopo aver sentita la Giunta comunale, nel quale sarà indicata la professione del genitore vivente, o, qualora il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno quando esistano, e lo stato patrimoniale delle persone che, a termini dell'art. 142 del Codice civile, sono obbligate agli alimenti verso il fanciullo;

c) da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone indicate alla lettera precedente sia inscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto richiederà particolari informazioni per mezzo dei patronati sulle condizioni economiche della famiglia del concorrente, e specialmente sul fatto se altri figli godano posti, borse o sussidi da altri Istituti.

Art. 60.

L'attestato medico sulle condizioni fisiche del concorrente, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dove dimora il fanciullo, dovrà dichiarare lo stato sanitario gentilizio, e contenere una particolareggiata relazione sulla costituzione fisica del concorrente. Saranno ammessi al concorso soltanto i giovanetti perfettamente sani, e che non presentino predisposizioni a malattie ereditarie.

Art. 61.

Gli orfani e le orfane più meritevoli di aiuto saranno collocati in un'unica graduatoria, secondo la quale saranno assegnati i posti.

Per il conferimento dei posti, a parità di condizione economica, avranno la preferenza :

1o gli orfani di padre e di madre ambedue maestri elementari;

2o gli orfani di genitori uno dei quali sia stato insegnante elementare;

3o gli orfani di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti o abbia esercitato l'ufficio di maestro elementare;

4o i figli d'insegnante reso inabile all'insegnamento per età o per salute e non provvisto di pensione. E fra questi, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:

a) i figli di genitori inabili, ambedue maestri elementari; b) i figli di genitori inabili, dei quali uno sia stato insegnante elementare.

Art. 62.

Salvo le condizioni generali indicate nei precedenti articoli, i posti istituiti con l'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1874 saranno conferiti soltanto ad orfani nati nelle Provincie continentali del cessato Regno di Napoli, e quelli istituiti col R. decreto 27 giugno 1897, n. 415 coi fondi della soppressa Cassa ecclesiastica saranno conferiti unicamente ad orfani nati nelle Provincie a favore delle ruali furono istituiti secondo la tabella annessa al detto decreto.

Quando i concorrenti delle Provincie favorite non abbiano i requisiti necessari per conseguire il posto, il fondo relativo andrà per quell'anno ad accrescere l'assegno stabilito per l'assistenza alla rispettiva Provincia.

Gli orfani appartenenti alle dette Provincie non sono impediti di concorrere anche ai posti istituiti per tutte le Provincie d'Italia.

Art. 63.

Nel caso di cui al capoverso dell'art. 5 della legge, se vi saranno altri posti di risulta, oltre quelli occupati da figli di maestri viventi, potranno accordarsi, alle stesse condizioni stabilite nella legge, a figli di genitori non insegnanti.

I figli di genitori non insegnanti che occupassero posti a pagamento all'epoca della pubblicazione della legge possono conservarlo fino al termine della loro educazione, se ciò sia ancora possibile dopo il collocamento di tutti i graduati. Nel caso che si debba procedere alla dimissione di qualcuno, saranno dimessi gli ultimi ammessi.

Art. 64.

Il concorrente che abbia ottenuto il posto sarà, a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, sottoposto a visita collegiale fiscale medica nel luogo di sua dimora, e soltanto in seguito a risultato favorevole di questa sarà ammesso in collegio.

Art. 65.

L'orfano che ha conseguito un posto gratuito, deve presentarsi in collegio non più tardi del 15 ottobre; decorsi due mesi da questo termine, senza giustificato motivo, decade dal suo diritto.

La famiglia dell'orfano che ha conseguito il posto non deve sopportare altra spesa che quella del viaggio per condurre l'orfano al collegio.

Sarà all'orfano assegnata la classe secondo il certificato degli studi fatti; ma se, dopo un esperimento di qualche settimana, egli dimostrerà di non avere la preparazione necessaria, ne sarà avvertita la famiglia, e, col consenso di questa, gli verrà assegnata una classe adatta alle sue cognizioni.

Art. 66.

L'orfano, che ha ottenuto un posto gratuito, ne gode fino al termine del corso normale, professionale o dell'Istituto tecnico, ma non mai oltre il 19° anno.

Art. 67.

Il Consiglio direttivo può consentire che, a richiesta della famiglia, gli alunni i quali abbiano riportata la media di 7 in condotta passino le vacanze in famiglia; ma deve negare il suo consenso se dalle informazioni assunte risulti che i parenti con cui gli alunni dovrebbero convivere non sono di specchiatissima condotta, o non

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