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Art. 87.

Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.

Art. 88.

Gli insegnamenti di lavoro manuale e di musica presso il Collegio di Assisi saranno specialmente destinati a completare l'educazione dei giovani che percorrono gli studi magistrali; gl'insegnamenti di lingue moderne e di stenografia saranno specialmente ordinati a completare l'educazione dei giovani che fanno gli studi di commercio e di ragioneria.

Due almeno di tali insegnamenti dovranno essere frequentati da tutti.

Potranno essere specialmente indirizzati allo studio della telegrafia e dell'arte tipografica nel collegio, o fuori di esso, i giovani che non abbiano vocazione per gli studi.

I detfi insegnamenti saranno istituiti di mano in mano che le disponibilità del bilancio lo consentiranno, e preferibilmente affidati per incarico ad insegnanti delle scuole pubbliche di Assisi od a funzionari del collegio, regolarmente abilitati agl'insegnamenti stessi. La misura delle rimunerazioni, le norme di ammissione ad uno o più corsi, la durata ed i programmi di essi saranno approvati dal Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 89.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio, sentito il voto del Consiglio degl'insegnanti, decide in tempo opportuno quale sia il corso più consono all'intelligenza ed alle attitudini dell'alunno. La sua decisione sarà comunicata alla famiglia dell'alunno, la quale potrà rivolgere al Consiglio direttivo dell'Istituto le sue osservazioni.

La decisione definitiva del Consiglio direttivo sarà insindacabile. Lo stesso procedimento sarà seguito quando si creda necessario far mutare all'alunno il corso già intrapreso.

TITOLO V.

Dell'assistenza scolastica

Art. 90.

L'assistenza scolastica si esercita mediante sussidi per pagamento di tasse, per viaggi, per acquisto di libri, di abiti e simili.

Le proposte saranno fatte dai patronati, ai quali dovranno essere rivolte le domande.

Nel fare le proposte i patronati non potranno eccedere il limite della somma che il Consiglio direttivo avrà assegnata alla rispettiva Provincia. L'assegnazione è fatta mediante la ripartizione del fondo disponibile in ragione del numero dei maestri di ciascuna Provincia.

Art. 91.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, esaminate le proposte, delibera entro il mese di giugno le concessioni, tenendo conto del maggior bisogno e della maggiore utilità.

Le concessioni si fanno anno per anno.

Art. 92.

I patronati dovranno ogni anno riesaminare se perdurino le condizioni per le quali la concessione fu fatta, e se non vi siano casi di maggiore bisogno, più meritevoli dell'assistenza.

La proposta non deve essere più fatta per quelli che non raggiun sero lo scopo per cui fu dato il sussidio, o che si trovino nei casi per cui si decade dal godimento di una borsa o di un posto a norma dell'art. 75 ed infine in qualunque altro modo se ne resero indegni

TITOLO VI.

Dei patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri

Art. 93.

I patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, da istituirsi, a norma dell'art. 9 della legge 5 luglio 1908, n 391, hanno sede presso gli uffici dei R. provveditori agli studî.

Ne fanno parte il provveditore, ispettori scolastici, direttori didattici, maestri elentari, ex-alunni dei collegi di Assisi e di Anagni, cittadini benefici.

Art. 94.

1 patronati si propongono di concorrere al sostentamento e alla educazione degli orfani residenti nella Provincia, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi, di ricompense ai più diligenti.

L'opera dei patronati consisterà nell'esercizio di tutte le forme più pronte e più pratiche di assistenza, tenuto conto delle particolari contingenze degli orfani e delle istituzioni locali e preferibilmente, nella distribuzione di sussidi per alimenti, vesti, calzature, tasse, libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Le ricompense consisteranno principalmente in somme depositate nelle Casse postali di risparmio e in buoni libri di lettura.

Art. 95.

I mezzi economici del patronato sono forniti :

a) dalle contribuzioni dei soci;

b) dalle sovvenzioni che il patronato potrà ricevere dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni, da altri eati, e specialmente dagli Istituti di beneficenza, a norma dell'art. 6 lettera c della legge 18 luglio 1904, n. 390;

c) dal provento di lotterie, feste di beneficenza, conferenze, doni o legati di privati cittadini.

Art. 96.

Il patronato si compone di soci benemeriti e soci ordinari. Sono soci benemeriti gli enti, le Associazioni e le persone che procurano segnalati vantaggi alle istituzioni o che offrano, una volta tanto, una somma non inferiore a L. 100.

Sono soci ordinari coloro che si obbligano a pagare una contribuzione annua non inferiore ad una lira.

Art. 97.

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea dei soci;

b) dal Consiglio direttivo;

c) dal presidente;

d) dai Comitati locali.

Art. 98.

L'assemblea è composta di tutti i soci benemeriti e annuali. Gli enti dichiarati benemeriti hanno diritto di farsi rappresentare da un amministratore designato anche tra persone estranee al patronato.

L'assemblea viene convocata ogni anno, in seduta ordinaria, nel mese di novembre, per la discussione del bilancio e della relazione morale, per la trattazione delle proposte messe all'ordine del giorno.

In seduta straordinaria viene convocata ogni volta che, a giudizio del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci, lo richiedano gli interessi del patronato.

Le adunanze dell'assemblea e le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 99.

Il patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dal Regio

provveditore e composto dall'ispettore scolastico anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante dell'Associazione del patronato e da un rappresentante della classe magistrale, possibilmente scelti tra coloro che risiedono nel capoluogo della Provincia.

Il rappresentante dell'Associazione è incaricato dell'ufficio di cassiere-economo; il rappresentante della classe magistrale è incaricato dell'ufficio di segretario-contabile.

Le cariche sono gratuite, salvo il diritto pei soli membri dimoranti fuori del capoluogo alle indennità di trasferta e di soggiorno nella misura indicata dall'art. 141 del regolamento per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Il patronato, nei limiti del proprio bilancio, potrà stabilire nel suo statuto un fondo pel rimborso delle dette indennità.

Art. 100.

Il Consiglio del patronato, si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente o lo chieda uno dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'art. 103. Le adunanze sono valide quando intervengono il presidente e due membri.

Spetta al Consiglio :

Art. 101.

1o discutere il bilancio del patronato;

2o approvare i regolamenti ;

3o proclamare i soci benemeriti e approvare gli elenchi dei

soci ordinari;

4o determinare le forme di assistenza ;

5o concedere sussidi e ricompense agli orfani;

6o sospendere i beneficî deliberati;

7° accettare doni o legati ;

8° sovraintendere alle sviluppo economico e al buon andamento del patronato.

Art. 102.

Il Consiglio deve rendere esecutive le deliberazioni e le istruzioni dell'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, ed ha particolarmente l'incarico di:

a) dare informazioni e notizie relative alle domande presentate per ottenere posti, borse, sussidi;

b) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria

potestà, della tutela legale, della qualità di tutore e curando che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni.

c) farsi intermediario nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani compiono la loro istruzione;

d) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.

Il Consiglio assume le informazioni e le notizie direttamente o a mezzo delle autorità politiche e scolastiche, dei soci, dei direttori, dei maestri elementari.

Per l'esercizio di determinate incombenze, il Consiglio può delegare i suoi poteri a uno o più de' suoi membri, ai soci e, ove il bisogno lo imponga, a persone non iscritte al patronato.

Art. 103.

Il Consiglio deve esaminare tutte le proposte dei soci in quanto mirino a beneficare orfani di maestri o a privarli di beneficî già deliberati. La concessione è sempre fatta con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti; la sospensione temporanea o definitiva di un beneficio concesso non può essere eseguita se non per deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei presenti all'adunanza.

Nella concessione dei benefici saranno preferiti gli orfani i cui genitori erano soci del patronato, e si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del socio defunto, delle condizioni di famiglia, della volontà espressa in vita dal socio, del desiderio del legale rappresentante dell'orfano.

Oltre i casi per i quali vi saranno apposite deliberazioni del Consiglio, i benefici concessi si perdono:

a) quando l'orfano compie il diciannovesimo anno di età;

b) quando compie il corso di studi;

e) quando contrae matrimonio;

d) quando siano migliorate le condizioni finanziarie dell'or-. fano o della famiglia.

Art. 104.

Il presidente rappresenta il patronato nei rapporti con l'Istituto nazionale per la educazione degli orfani, con le autorità costituite, coi soci, coi privati.

Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, di riscossione, i conti e i documenti giustificativi dei mandati; cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; vigila il regolare andamento del patronato.

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