La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette. Art. 2. Progetto di massima. Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dal signor geometra Tadini Tommaso in data 26 luglio 1905, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 giugno 1906, n. 584, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in esso contenute. Art. 3. Progetto esecutivo. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Art. 4. Termine per l'esecuzione. Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro due mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data. Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci. Art. 5. Tutela degli operai. Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato. In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette. Art. 6. Durata della concessione. La concessione ha la durata d'anni settanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici. Saranno in queste compresi tutti gli impianti, macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica sino ai veicoli motori, quando tali impianti siano di proprietà del concessionario, nel quale caso lo Stato subentrerà anche nei diritti spettanti al concessionario sulla quantità d'acqua occorrente per la ferrovia stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o, in difetto, sulla quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia. Ove la forza motrice venisse fornita al concessionario da altro produttore, tra le opere di cui all'art. 248 sopracitato saranno compresi gli eventuali impianti e macchine per la trasformazione e trasmissione dell'energia dal luogo di arrivo della medesima, da parte dell'officina produttrice, sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato nei contratti in corso fra il concessionario della ferrovia e il produttore dell'energia. Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa. Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione. Art. 7. A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 82,500, come risulta dalla polizza n. 10,230 cc, n. 10,366, rilasciata il 28 novembre 1908 dalla Intendenza di finanza di Milano Servizio della Cassa di depositi e prestiti. La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino a raggiungere la sua metà a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste, la seconda metà dovrà rimanere vincolata, e sarà restituita dopo scaduto il periodo di tempo oltre il quale il Governo ha facoltà di addivenire al riscatto della linea. Art. 8. Apertura all'esercizio. L'apertura all'esercizio della intera linea non sarà accordata, se non risulteranno soddisfatti gli obblighi imposti agli esercenti verso il personale dagli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272. Art. 9. Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio. A partire dal ventunesimo anno dall'apertura all'esercizio della .linea spetterà allo Stato il 50 010 del prodotto netto dell'azienda ferroviaria in eccedenza del 5 010 computato sul capitale azionario approvato dal Governo. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 010 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell' 1 010. Art. 10. Bilancio e conto speciale dell'esercizio. Per la determinazione dei prodotti, di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme speciali che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro. Il concessionario dovrà pure presentare al Ministero dei lavori pubblici il bilancio dell'azienda ferroviaria, che per la linea oggetto di questa concessione dovrà essere tenuto separato e distinto da quello delle altre linee di cui abbia assunto o sia per assumere la concessione. Art. 11. Riscatto. Trascorsi trent'anni dall'apertura all'esercizio della intera linea, previo diffidamento da darsi al concessionario un anno prima, il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea, a termini dell'art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, in qualunque tempo corrispondendo per tutta la restante durata della concessione un'annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento che diedero prodotto maggiore, diminuita dell'interesse del 4.50 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto e sull'ammontare a detta epoca del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 16. Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 6 della presente convenzione, e lo Stato avrà diritto di subentrare anche nei. contratti in corso per l'affitto della forza motrice quando questa sia fornita al concessionario da altro produttore. A tale effetto il concessionario dovrà stipulare espressamente in detti contratti il diritto di subingresso a favore dello Stato. L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto. Art. 12. Penalità per eccedenza di termini. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi. Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato. Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori. Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il conces sionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato. Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno. Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 4, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento. Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita. Il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione: a) quando nel termine stabilito dal regolamento non presenti all'approvazione governativa le norme per l'equo trattamento del personale e per le pene disciplinari, a norma dell'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272; b) quando, respinte le norme proposte, non presenti nel termine stabilito dal regolamento le proposte debitamente modificate o presenti proposte tali da essere riconosciute immeritevoli d'approvazione; c) quando, opportunamente diffidato, non provveda nel termine che gli sarà stato fissato all'assicurazione o al trattamento di quiescenza del personale, a norma degli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272. Art. 14. Valore delle opere in caso di decadenza. Nei casi di decadenza contemplata nei precedenti articoli e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui |