lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 20, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata. Art. 15. Rinuncia dei privilegi. Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a. compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso. Art. 16. Costituzione di fondi speciali. Non oltre dieci anni dall'apertura del primo tronco della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'arinamento e del materiale mobile. Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 100-120 e 150 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000-9000 e 12,000, rispettivamente, e di L. 180 se il prodotto stesso supera le L. 12,000. Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno. Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito. In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo. In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente quella parte che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento. Art. 17. Cessione della concessione. È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa. Art. 18. Tassa di sorveglianza. Dalla data del decreto reale che approverà la presente convenzione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 50 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori. Art. 19. Tassa di registro. Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal conceszionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una. Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo. Art. 20. Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio ar bitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche. Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori. In caso d'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti per la costruzione e l'esercizio della ferrovia concessa, il Governo non avrà alcun obbligo nè di completare i lavori rimasti incompiuti, nè di continuare l'esercizio della linea. Art. 21-bis. Modificazioni allo statuto della Società concessionaria. Resta espressamente convenuto che dovranno essere introdotte nello statuto della Società non oltre quattro mesi dalla data della presente convenzione e sotto esplicita riserva che in mancanza di esse, non verrà emesso il R. decreto di approvazione della convenzione stessa, le modificazioni seguenti nei corrispondenti articoli di statuto : Art. 2. Aggiungervi in fine: << Rimane stabilito però che il bilancio, la contabilità e l'intera gestione dell'azienda per la ferrovia Stresa-Mottarone, saranno tenuti separati agli effetti della compartecipazione dello Stato sugli utili dell'esercizio della ferrovia ». « Le deliberazioni della Società concernenti la sua durata, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, nonchè la fusione con altre Società debbono essere sottoposte all'approvazione governativa ». Art. 5. Aggiungervi in fine: « Si intende che agli effetti della compartecipazione dello Stato negli utili dell'azienda ferroviaria a tenore degli atti di concessione, la Società porterà nei bilanci dell'azienda ferroviaria stessa quella somma a titolo di capitale che sarà proposta dalla Società ed approvata dal Governo come per legge. Art. 32. Da modificarsi come segue: Gli utili netti che risulteranno dal bilancio, previa deduzione delle spese, ammortamento, retribuzioni, assegni, emolumenti, compensi d'ogni genere, e dell'eventuale partecipazione dello Stato negli utili dell'azienda ferroviaria a tenore dell'atto di concessione, e dopo dedotto non meno del cinque per cento per la riserva legale, saranno ripartiti come segue: 10 per cento ». Art. 22. Domicilio del concessionario. Il concessionaio per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Milano, dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa. Art. 23. Validità della convenzione. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.. Fatta a Roma quest'oggi ventidue del mese di febbraio dell'anno millenovecentonove. Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici LUIGI DARI. I rappresentanti della Società ferrovie del Mottarone: Alessandro Scotti. geom. Tommaso Tadini. Luigi Cappelletti, teste. avv. CARLO PETROCCHI segretario delegato alla stipulazione dei contratti N. 614 Regio Decreto 16 agosto 1909, che istituisce due succursali nei capiluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria, della sezione temporanea dello Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settembre 1909, n. 213) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 25 giugno 1906, p. 255, concernente provvedimenti a favore delle Calabrie; Considerando che si impone in modo assoluto la necessità di dare opera che le domande di mutuo presentate dai danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 alla sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie, siano prese sollecitamente in esame, mentre il numero di esse supera le 10,000, non renderebbe possibile alla sezione stessa, così com'è ordinata, di esaurire tale còmpito nel minore spazio di tempo desiderato; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La sezione temporanea dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie, istituita con l'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avrà due succursali nei capiluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria. La sede centrale di Catanzaro e le due succursali istruiranno ciascuna ed integralmente le domande di mutuo riferentisi ad immobili situati nelle rispettive Provincie. Art. 2. Del Consiglio di amministrazione della sezione temporanea faranno parte, oltre le persone indicate nell'art. 50 della legge 25 giugno 1906, n. 255, i RR. intendenti di finanza di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Le adunanze del Consiglio di amministrazione avranno luogo, di regola, una volta al mese in Catanzaro. Art. 3. Presso la sede centrale e presso le succursali è istituito un Comitato, composto di tre consiglieri di amministrazione della sezione temporanea, cioè il R. in |