tendente di finanza della Provincia; l'ingegnere capo del genio civile; il rappresentante delegato della sede locale dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III presso la sezione temporanea. Ognuno dei tre consiglieri effettivi in caso di assenza e di impedimento avrà facoltà di delegare rispettivamente a rappresentarlo: un segretario della R. intendenza, un ingegnere del genio civile, un altro consigliere della sede preventivamente designato a tale scopo dal Consiglio d'amministrazione della sede stessa. Art. 4. Ai Comitati spetta unicamente l'esame delle domande. e la concessione dei mutui con le norme e. le limitazioni contenute nel presente decreto. Restano ferme tutte le altre attribuzioni e funzioni che dalle vigenti disposizioni sono assegnate al Consiglio di amministrazione della sezione temporanea, al quale sono perciò deferite le decisioni sulle questioni di massima e di opposizione. Art. 5. I Comitati si adunano di regola una volta per settimana e le loro deliberazioni non sono valide se non con l'assistenza di tutti i componenti, ovvero dei loro sostituti. Le adunanze dei Comitati sono presiedute dal più anziano d'età tra i consiglieri effettivi presenti. Assiste ad esse in qualità di segretario, senza diritto al voto, il direttore della sede centrale di Catanzaro od il ff. di direttore della succursale. Le deliberazioni definitive dei Comitati devono essere senza ritardo comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed alla presidenza del Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea, la quale le comunicherà al Consiglio d'amministrazione nella più prossima tornata. Le concessioni dei mutui non avranno esecuzione 310 . Vol. VI. 1909. prima che il Consiglio d'amministrazione abbia preso atto delle relative deliberazioni. Ai membri dei Comitati è assegnata una medaglia di presenza di L, 10 per ogni giorno di assistenza all'adunanza. Art. 6. I rapporti tra le succursali e la sede centrale e l'ordinamento delle prime saranno determinati da norme che verranno stabilite con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di amministrazione della sezione temporanea. Il personale occorrente per la istruzione delle domande di mutuo sarà dal Consiglio di amministrazione della sezione temporanea ripartito, a misura del bisogno, fra la sede centrale e le succursali. Tutto il personale rimarrà alla dipendenza della direzione centrale. La ragioneria sarà unica ed unica la cassa affidata alla filiale del Banco di Napoli in Catanzaro. La direzione delle succursali di Cosenza e di Reggio Calabria sarà affidata ai direttori delle locali sedi dell'Istituto Vittorio Emanuele III, ai quali potrà essere assegnato un compenso fisso che verrà determinato nelle norme anzidette, in misura non superiore ad annue lire millecinquecento. Con decreto Ministeriale sarà determinato il giorno in cui i Comitati comincieranno a funzionare. Art. 7. Alle adunanze ed ai verbali dei Comitati saranno applicabili, anche agli effetti della vigilanza governativa, le norme vigenti per le adunanze ed i verbali del Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea, salvo quanto è disposto nel presente decreto. Art. 8. Il Consiglio d'amministrazione della sezione temporanea continuerà a deliberare su tutte le domande di 1909 mutuo sino al giorno che sarà stabilito col decreto Ministeriale di cui all'art. 6. Art. 9. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto munito del sigilo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1909. Registrato alla Corte dei conti addi 7 settembre 1909. N. 615 Regio Decreto 16 agosto 1909, che approva l'annesso regolamento sui manicomi e sugli alienati. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1909, n. 217) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati; Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 5 marzo 1905, n. 158; Veduti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito nuovo regolamento per l'esecuzione della citata legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati. Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, di ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1909. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. Registrato alla Corte dei conti addi 9 settembre 1909. Reg. 55. Alti del Governo a f. 15. A. Armelisasso. REGOLAMENTO per la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36. CAPO I. Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura e di ricovero degli alienati Art. 1. Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli istituti pubblici provinciali, le istituzioni pub-/ bliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e simili, ricoverino alienati di qualunque genere. Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o familiari da essi dipendenti. Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti da manicomi, sono considerate, agli effetti della legge, come manicomi. Art. 2. Sono comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2o e 3o comma dell'art. I della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento. Art. 3. Ogni manicomio, sia pubblico che privato, non può ricoverare che il numero di alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alienati. Art. 4. Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve corrispondere a tutte le esigenze dell'igiene, e deve avere: a) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione con una o più camere per gli agitati e pericolosi ; b) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro, preferibilmente in forma di colonie agricole; c) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e, se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Pro |