Il periodo di validità scade alle ore 24 del giorno indicato come ultimo. Per gli abbonati che a tale ora dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove, in conformità dell'orario ufficiale, il convoglio fa l'ultima fermata prima delle ore 24. L'abbonato che, trovandosi in viaggio, intende di prolungarlo oltre le linee per le quali è valevole il biglietto, od oltre la scadenza della validità di esso, deve darne avviso al personale del convo-, glio prima di oltrepassare dette linee o la scadenza, per pagare quando richiesto, il prezzo a tariffa ordinaria per il percorso ulteriore. In caso di smarrimento, i biglietti di validità inferiore a tre mesi non vengono sostituiti. Per gli altri l'abbonato deve dare immediato avviso al capo della stazione più vicina rimettendogli una nuova domanda e pagando un secondo diritto fisso. Il nuovo biglietto è rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda. Nel frattempo l'abbonato non può viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, nè ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo. La rinnovazione è ammessa una sola volta. 9. relative. Divieti concernenti il traffico dei piccoli colli - Sanzioni È vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di sé nella carrozza, o spedendo come bagaglio, qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi, non facente quindi parte del suo bagaglio personale. Per effetto di questa disposizione, l'abbonato è tenuto su richiesta del personale ferroviario ad aprire i colli, tanto se spediti, quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto con le formalità indicate dall'art. 105 delle tariffe e condizioni pei trasporti. Il contravventore alla disposizione del primo capoverso del presente articolo incorre nella perdita del biglietto di abbonamento, senza pregiudizio della applicazione dell'art. 10 delle citate tariffe e condizioni pei trasporti. Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il secondo capoverso del presente articolo, incorre, a forma dell'ultimo capoverso dell'art. 51 del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, nelle pene di polizia comminate dal primo capoverso dell'art. 64 del detto regolamento. Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualunque stazione delle ferrovie dello Stato entro il rispettivo orario di servizio, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza. Può anche essere restituito, a mezzo postale, ad un ufficio centrale dell'Amministrazione, purchè in piego raccomandato, e questo venga consegnato per la spedizione non oltre il giorno azidetto. Avvenendo la riconsegna del biglietto nei modi e nel termine sovraccennati, e semprechè esso risulti tuttora completo ed intatto in ogni sua parte, il deposito di L. 5 è restituito all' abbonato direttamente dalla stazione che ritira il biglietto oppure nel modo e luogo indicati dall'abbonato, se il biglietto viene riconsegnato a mezzo postale. In ogni altro caso, e qualunque sia la ragione per la quale venga oltrepassato il termine della riconsegna, detto deposito non è restituito. Esso potrà peraltro valere per un nuovo biglietto d'abbonamento, purchè venga richiesto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di quello restituito in ritardo. Nel caso di biglietto unico valevole per due persone della stessa Ditta, il deposito di L. 5 sarà restituito a quello degli abbonati che riconsegnerà il biglietto, la cui ricevuta s'intenderà fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato. 11. - Interruzioni di linee, ritardi, ecc. Nessun rimborso di prezzo od altro diritto a compenso od a cambiamento di itinerario o proroga della validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti e fermate di convogli, per cambiamenti di servizio, diminuzione di convogli e simili, nè per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili. 12. Penalità per abusi. Oltre che nel caso previsto dall'art. 9, il biglietto viene dichiarato nullo e ritirato, colla perdita della eventuale restante validità e del deposito di L. 5, nei seguenti altri casi : 1o se usato o se vien tentato di usarne da persona diversa dall'abbonato ; 2o se comunque alterato nella disposizione o nelle indicazioni; 3o se usato o se vien tentato di usarne dopo la scadenza della validità. In tutti i casi suddetti, e sia che l'irregolarità venga accertata prima di iniziare il viaggio, o nel corso dello stesso, o all'arrivo, i viaggiatori sono inoltre soggetti al pagamento dell'importo fisso di L. 45 per la prima classe, di L. 30 per la seconda, e di L. 20 per la terza. Per le dette irregolarità, se constatate in corso di viaggio od all'arrivo, i viaggiatori sono anche sottoposti, nei casi primo e secondo, a forma dell'art. 10 delle tariffe e condizioni per i trasporti, al pagamento dell'importo di un biglietto a tariffa intera calcolato sulla distanza dalla stazione originaria del convoglio, più di una sovratassa uguale a tre volte l'importo stesso, senza pregiudizio delle altre penalità comminate per detti casi dal regolamento per la polizia e sicurezza delle strade ferrate, e di ogni altra azione; nel c.so terzo, al pagamento, a forma dell'art. 33 delle tariffe suddette, dell'importo di un biglietto come sopra, più di una sovratassa uguale all'importo stesso. In quest'ultimo caso, se l'abbonamento non era scaduto all'atto in cui fu intrapreso il viaggio, l'importo del biglietto e della sovratassa si computa per il percorso dalla stazione dalla quale l'abbonamento cessò di essere valido. Per ogni altra irregolarità, quali il viaggiare, senza preventivo avviso al personale del convoglio, in classe superiore a quella del biglietto, o su percorsi o con treni per i quali il biglietto non è valevole, o prima della decorrenza della sua validità, ecc., sono applicabili le tasse e penalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore e segnatamente dagli articoli 10, 33 e 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti. 13. Disposizioni generali. Tutte le condizioni e norme relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese agli abbonati in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali. Questa tariffa non è applicabile ai biglietti di abbonamento ordinari in servizio locale delle linee Milano-Gallarate-Varese, Gallarate-Laveno-Luino, Gallarate-Arona e Varese-Porto Ceresio. Quando però l'itinerario dei biglietti comprenda, oltre le suddette, altre percorrenze, la tariffa è applicabile cumulativamente anche al gruppo di dette linee. Il percorso sulla linea Varese-Porto Ceresio, da considerarsi di la categoria, deve però computarsi separatamente. Sulle linee Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Roma-Albano-Nettuno la tariffa è applicabile tanto in servizio locale, quanto in servizio cumulativo con altre linee, in base al percorso computato separatamente per ciascuna delle anzidette due linee, le quali sono da considerarsi di la categoria. Sulla linea Cerignola stazione-Cerignola città e su quelle del Canavese questa tariffa non è applicabile. Sui prezzi delle tariffe di la categoria, applicabili sulle linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Roma-Albano-Nettuno, non è consentita alcuna riduzione. Non è poi ammesso, sulle linee medesime, il rilascio di un solo biglietto per due persone della stessa ditta. |