Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Agli uni ed agli altri verrà corrisposto l'annuo assegno di L. 2000.

L'assunzione avrà luogo in seguito ad esame di concorso e colle norme di cui agli articoli 8 e seguenti del citato regolamento, per l'ammissione ai posti nel personale d'amministrazione e di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici.

Avvenuta, in seguito ai concorsi, la nomina dei 18 impiegati di cui sopra, coloro che, per qualsiasi motivo, cessassero dal servizio non potranno essere sostituiti.

Art. 2.

I funzionari assunti con le norme di cui all'art. 1 saranno licenziati quando, a giudizio dell'Amministrazione, sia cessato il bisogno dell'opera loro, senza diritto ad alcun compenso od indennità di buona uscita.

[ocr errors]

Però, mentre essi si troveranno in servizio, saranno nominati ai posti che man mano si rendessero vacanti nel ruolo dei segretari e dei ragionieri di 4a classe, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, purchè ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Il segretario o ragioniere straordinario che sia dichiarato immeritevole della nomina dal Consiglio d'amministrazione, dovrà essere senz'altro licenziato.

Art. 3.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza della legge 15 aprile 1909, n. 188, per opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 3 settembre 1909.

[blocks in formation]

Registrato alla Corte dei conti addi 22 settembre 1909.
Reg. 55. Atti del Governo a f. 63. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

N. 644

Regio Decreto 29 agosto 1909, che distacca il Comune di Cerreto Grue dall'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Volpedo e l'aggrega a quella di Tortona. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1909, n. 223)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cerreto Grue, in provincia di Alessandria, cessa di far parte dell'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Volpedo ed è aggregato a quella di Tortona con effetto dal 1° gennaio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 29 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Registrato alla Corte dei conti addı 22 settembre 1909.
Reg. 55. Atti del Governo a †. 59. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

N. 645

Regio Decreto 3 agosto 1909, che approva il regolamento speciale per il personale dei disegnatori della Regia Marina.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1909, n. 229)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 235, che istituì nell'Amministrazione della R. marina una categoria di impiegati civili con la denominazione di disegnatori in sostituzione di altre analoghe che vennero soppresse; Vista la legge 5 luglio 1908, n. 365, circa i miglioramenti ai contabili, al personale subalterno dei guardiani di magazzino e ai disegnatori della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'applicazione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento speciale per il personale dei disegnatori della R. marina, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1909.

[blocks in formation]

Registrato alla Corte dei conti addi 21 settembre 1909.

Reg. 55. Atti del Governo a f. 65. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

1909

REGOLAMENTO

per il personale dei disegnatori della R. marina.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I gradi, le classi e gli stipendi dei disegnatori della R. marina sono stabilititi dalla seguente tabella:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La corrispondenza di rango a grado militare del personale dei disegnatori è determinata dalla tabella annessa al presente regola

mento.

Art. 2.

Il personale dei disegnatori è ripartito in tre ruoli separati fra le Direzioni delle costruzioni navali, quelle di artiglieria ed armamenti e le Direzioni e gli uffici del genio militare per la R. marina, nelle proporzioni stabilite dalla legge che ne approva i relativi organici.

Art. 3.

I capi disegnatori principali ed i capi disegnatori sono normalmente incaricati, in armonia col loro grado e con la loro attitudine professionale, di dirigere e vigilare i disegnatori e di coadiuvare gli ufficiali dirigenti nei calcoli e negli studi dei progetti a questi affidati.

In casi speciali possono anche essere incaricati dell'esecuzione dei disegni.

« AnteriorContinuar »