dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1909. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addi 24 settembre 1909. REGOLAMENTO per il personale dei contabili della R. marina. Art. 1. Il personale dei contabili della R. marina di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 365, è costituito come segue: La corrispondenza di rango a grado militare del personale dei contabili è determinata dalla tabella annessa al presente regola mento. Art. 2. Il personale dei contabili della R. marina è destinato a compiere i seguenti servizi: 1. Servizio di cassa presso le Direzioni di commissariato militare marittimo. 2. Ricezione, custodia e distribuzione dei materiali e oggetti 325 Vol. VI. 1909. che si depositano nei magazzini della R. marina, e relative contabilità. 3. Servizi d'ordine, contabilità e scritturazione presso le Direzioni dei lavori e le officine. Art. 3. Le funzioni dei contabili, sotto contabili e aiuto contabili, sono le seguenti: a) ai contabili è affidato il servizio di cui al n. 1 dell'articolo precedente, assumendo in tal caso il nome di contabili quar tiermastri, nonchè il carico e la responsabilità dei magazzini di cui essi assumono la gestione ; b) i sotto contabili sono destinati in ciascuna Direzione ed in ciascun magazzino a coadiuvare rispettivamente il capo dell'Ufficio di economato e il contabile; c) gli aiuto contabili hanno le funzioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente. Art. 4. Gli impiegati contabili debbono, in servizio, obbedienza a tutti gli ufficiali dei corpi militari marittimi ed agli impiegati civili della R. marina dai quali dipendono per ragioni di ufficio o di impiego. Debbono inoltre rispetto a tutti gli ufficiali ed impiegati della R. marina ad essi superiori per ragioni di grado. Egualmente hanno diritto alla obbedienza, da parte dei militari e degli impiegati civili posti alla loro dipendenza, ed al rispetto dai loro, inferiori, per corrispondenza di grado. Art. 5. Gli impiegati contabili seguono in massima l'orario degli uffici e delle officine presso cui sono destinati. Art. 6. Le matricole degli impiegati contabili sono tenute presso le Direzioni di commissariato militare marittimo. I progetti di matricola, le aggiunte e variazioni matricolari sono approvate dal Ministero presso il quale dovrà essere tenuto il relativo registro matricolare in contraddittorio. Art. 7. Le destinazioni dei contabili di magazzino e dei contabili quartiermastri sono fatte per decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. I sotto contabili e gli aiuti contabili sono assegnati alle varie sedi dei comandi in capo e comandi militari marittimi e traslocati da una sede all'altra dal Ministero; come pure sono fatte dal Ministero le destinazioni in uffici fuori le sedi medesime. La ripartizione numerica degli impiegati contabili fra le Direzioni e gli uffici è determinata da apposita tabella che sarà approvata con decreto Ministeriale. I contabili responsabili di magazzino hanno facoltà di produrre in iscritto le proprie osservazioni in merito agli individui da destinarsi sotto i loro ordini. Art. 8. di Ogni contabile da destinarsi all'impiego di quartiermastro responsabile di magazzino, deve prestare, nei modi stabiliti dalle leggi e regolamenti in vigore, una cauzione nelle proporzioni seguenti: L. 25,000 per contabile quartiermastro ; L. 10,000 per contabile responsabile di magazzino. Art. 9. A ciascuno dei contabili quartiermastri è assegnata l'annua somma di L. 6200 nel 1o e 2o dipartimento marittimo, e di L. 5000 nel 3o dipartimento marittimo e nel R. arsenale di Taranto per provvedere alle spese d'ufficio ed alla retribuzione di un personale di loro fiducia col quale debbono eseguire tutti gli incarichi ad essi attribuiti. Questo personale è determinato come segue: 2 agenti fiduciari, I scritturale ed 1 inserviente, pel 1o e 2o dipartimento marittimo, 1 fiduciario, I scritturale ed 1 inserviente pel 3o dipartimento marittimo e pel R. arsenale di Taranto. La presenza di tale personale è nominativamente e mensilmente comprovata con una dichiarazione del rispettivo direttore di commissariato. A ciascuno dei contabili responsabili di magazzino è assegnata una annua indennità di responsabilità di L. 750. Art. 10. Agli aiuto contabili, cui sieno affidate le funzioni di economo di officina e di archivista presso le direzioni dei lavori compete un'indennità, il cui importo sarà determinato con decreto Reale. Agli aiuto contabili destinati al R. Istituto idrografico è invece assegnata l'indennità stabilita dalla legge del 14 luglio 1907, n. 470. Ammissioni. Art. 11. A coprire i posti vacanti di aiuto contabile di 3a classe si provvede mediante concorso per esame: 1° tra i sottufficiali in servizio attivo od in congedo ed ufficiali di scrittura della R. marina; 2o in mancanza di concorrenti previsti al numero precedente, tra i sott'ufficiali del R. esercito ed ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra; 3o in mancanza di concorrenti previsti ai numeri precedenti tra giovani borghesi. Art. 12. Per essere ammessi al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni: 1° i sottufficiali della R. marina e del R. esercito : a) non avere oltrepassato il 35° anno di età; b) contare almeno 12 anni di servizio sotto le armi ed avere acquistato i diritti ad impiego civile in base al testo unico delle leggi sullo stato dei sott'ufficiali, approvato col R. decreto 6 maggio 1909, n. 272; c) essere di ottima condotta ; 2o gli ufficiali di scrittura della R. marina e gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra : a) non avere oltrepassato il 40° anno di età; b) avere buone note caratteristiche; 3o i giovani borghesi : a) non avere oltrepassato il 30° anno di età; b) possedere il certificato di licenza di scuola tecnica o ginnasiale o altro titolo equivalente; c) possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 3 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso. Art. 13. Nel decreto col quale vorrà indetto il concorso sarà indicato il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a giorni 40 dalla data in cui il decreto stesso sarà pubblioato nella Gazzetta ufficiale. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine suindicato il comando del Corpo Reale equipaggi invia al Ministero un elenco dei sottufficiali che intendono prendere parte al concorso medesimo unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico di ciascuno di essi. Analogamente i comandi in capo di dipartimento marittimo ed i comandi militari marittimi inviano al Ministero un elenco degli ufficiali di scrittura loro dipendenti che abbiano fatto domanda di ammissione al concorso, corredandolo delle note informative di ciascun concorrente. Art. 14. Gli esami consistono in prove scritte ed in una orale, a norma dei programmi che saranno stabiliti con decreto Ministeriale distintamente per i concorsi ai quali siano ammessi giovani borghesi, da quelli a cui siano esclusivamente chiamati sottufficiali ed ufficiali di scrittura della R. marina oppure sottufficiali ed ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra. Art. 15. La Commissione esaminatrice è composta come segue: Un capitano di vascello o colonnello del genio navale, presideute. Un capitano di fregata o tenente colonnello del genio navale, membro. Un direttore capo divisione civile del Ministero, id. Un capo sezione civile del Ministero, id. Un contabile, id. Le funzioni di segretario (senza voto) sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione centrale. Art. 16. La sede degli esami è stabilita dal Ministero nel decreto che indice il concorso. Quando il concorso avviene tra sott'ufficiali ed ufficiali di scrittura della R. marina, i temi per le prove scritte sono svolti dai candidati sotto la vigilanza di Commissioni locali, presiedute da un ufficiale superiore e composte di due membri nominati dai comandanti in capo, comandanti militari marittimi, comandanti RR. navi o capi di ufficio isolati, secondo il caso. Art. 17. Le prove scritte si dànno in giorni diversi, nel periodo di sette ore per giorno. La prova orale si dà in un solo giorno e non deve durare più di dieci minuti per ciascun gruppo. Sono applicabili a questi esami le norme stabilite dagli articoli 31, 32 e 34 (comma 2o). Art. 18. Le nomine ad aiuto contabile di 3a classe sono fatte per decreto Reale. |