buono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della sopratassa di confine; c) dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei depositi; d) dall'art. 86, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione. Art. 32. Contravvenzioni disciplinari. (Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26). Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2o e 3o dell'art. 5 della legge sono punite col maximum della detta multa. Art. 33. Pene contro i correi. (Art. 26 legge 30 gennaio 1893, n. 26). Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso. Art. 34. I Applicabilità delle leggi penali generali Garanzia per i diritti, le mulle e le spese. (Art. 27 legge 30 gennaio 1896, n. 26). L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica. Le merci ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore. Art. 35. Multe commutative dell'arresto, o della detenzione. (Art. 28 legge 30 gennaio 1896, n. 26). Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata. Art. 36. Obbligo del pagamento della tassa defraudata (Art. 29 legge 30 gennaio 1896, n. 26). Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa. Art. 37. Prescrizione dell'azione giudiziaria. (Art. 30 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 9 legge 29 giugno 1905, n. 308). L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione. Art. 38. Decisione amministrativa. (Art. 31 legge 30 gennaio 1896, n. 26). Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata dalla bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale. La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese. Art. 39. Riparto delle multe. (Art. 32 legge 30 gennaio 1896, n. 26). La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento. Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato. Art. 40. (Art. 33 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 10 legge 22 marzo 1903, n. 152 e art. 6 legge 11 luglio 1909, n. 443). Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà ap provato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente : a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza; b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti, anche per quanto riguarda le distillerie cooperative, e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori o saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonchè a quelli di rettificazione e di trasformazione di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute; c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera; d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per la industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori; e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti ; f) il limite minimo della quantità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac; g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti; h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute ; i) modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 23 e 25 della presente legge; k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche; 1) le cautele per l'esenzione dal dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti; m, gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, nonchè le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime; 1909 n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette; o) i provvedimenti di carattere transitorio; p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzione e di abbuoni, stabilite dalla presente legge; q) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione da tassa dello spirito adulterato ad usi industriali; r) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego, nonchè per la tenuta dei relativi registri ; s) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni; f) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità degli articoli 12 e 30, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcooliche. Disposizioni transitorie Art. 41. Abbuono speciale per lo spirito di barbabietola. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443). Alle fabbriche esistenti al 18 maggio 1909, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione è concesso pel solo quinquennio 1909-913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantità, di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-909. Art. 42. Agevolezze alle Società cooperative. (Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443). Le cooperative, che non si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 4, continueranno a godere dell'abbuono di favore purchè vi si uniformino nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge 11 luglio 1909, n. 443. Art. 43. Trattamento dello spirito di vino esistente nei magazzini (Art. 5 legge 11 luglio 1909, n. 443). Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che al 18 maggio 1909 trovavasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dall'art. 9 della presente, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'art. 9 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento. Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 9 di questa legge sarà dovuta la tassa nella misura di L. 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di dieci lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza. Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero è concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si troverà effettivamente gravato al momento della estrazione. Art. 44. Abbuono di tassa per lo spirito esportato in aggiunta ai vini comuni, ai mosti od alle fruita. (Art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443). Sino a tutto il 30 giugno 1910 è mantenuto l'abbuono della intera tassa sugli spiriti prodotti all' interno ed esportati all'estero, aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro delle finanze LACAVA. |