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Art. 9.

La vedova del sanitario inscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne, ad una indennità, se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 10.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole minorenne, una pensione riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la

misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con

essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto..

Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari inscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenne, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'articolo 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 13.

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relatiye alle soppresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n..335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con RR. decreti 22 agosto 1904, n. 481, e 19 luglio 1906, n. 466.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI CARCANO.

Visto, П Guardasigilli: ORLANDO.

Tabella A.

Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato 1885-1894). Saggio d'interesse del 3.50 0[0.

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Tabella B.

Pensioni da liquidarsi, nei casi di cui all'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. i della presente legge, a favore dei sanitari inscritti alla Cassa di previdenza dei medici condotti, calcolate in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati civili e militari (1885-94), a 200 lire di contributo ed al saggio d'interesse del 3.50 010.

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