N. 745 Regio Decreto 11 novembre 1909, che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 8a prelevazione nella somma di lire 27,000 a favore delle finanze. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1909, n. 287) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio o per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 321,375, rimane disponibile la somma di L. 678,625; Sentito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910, è autorizzata una 8a prelevazione nella somma di lire ventisettemila (L. 27,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 172: « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario in corso. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1909. VITTORIO EMANUELE. CARCANO. Registrato alla Corte dei conti addi 3 dicembre 1909. N. 746 Regio Decreto 11 novembre 1909, che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 9a prelevazione nella somma di lire 4600 a favore del Ministro dell'istruzione pubblica. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1909, n. 287) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 348,375, rimane disponibile la somma di L. 651,625; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910, è autorizzata una 9a prelevazione nella somma di lire quattromilaseicento (L. 4600) da portarsi in aumento al capitolo n. 11: « Ministero Fitto di locali dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1909. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addi 3 dicembre 1909. Reg. 57. Alli del Governo a f. 14. A. MONACHESI. CARCANO. N. 747 Regio Decreto 21 novembre 1909, che fissa le indennità di missione al personale delle amministrazioni provinciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1909, n. 288) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto in data 10 giugno 1909, n. 371, col quale sono state fissate le indennità di missione a favore degli ispettori dei servizi tecnici dell'Amministrazione centrale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e degli impiegati dell'Amministrazione centrale stessa; Ritenuta l'opportunità di estendere le disposizioni del predetto decreto al personale appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione forestale e dell'Amministrazione metrica e del saggio, nonchè al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e degli osservatorî meteorici e geodinamici; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio Abbiamo decretato e decretiamo: A decorrere dal 1° gennaio 1910: Le disposizioni del sopracitato decreto Reale sono estese: a) agli ispettori superiori, ispettori, sottoispettori ed al personale subalterno appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione forestale, per le missioni 353 Vol. VI. — 1909. - e le trasferte ch'essi eseguiscono nell'interesse del servizio forestale; b) agli ispettori centrali, ai verificatori ed al personale subalterno appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio, per le missioni nell'interesse del servizio metrico e altresì per le trasferte che eseguiscono fuori Comune nei casi contemplati dall'art. 136 del regolamento sul servizio metrico approvato con decreto Reale 31 gennaio 1909, n. 242; c) al personale dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e degli osservatorî meteorici e geodinamici, nominato con decreto Reale o Ministeriale, per le gite che esegue nell'interesse del servizio dello Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1909. VITTORIO EMANUELE. Cocco-ORTU. Registrato alla Corte dei conti addi 3 dicembre 1909. |