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pletiva dichiarazione con la prova dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta: nel qual caso egli trasmette o consegna all'Ufficio tecnico la nuova dichiarazione di lavoro con la quietanza di tesoreria od il vaglia relativo.

I fabbricanti ed i concentratori, che pagano la tassa a misura della estrazione del prodotto dal magazzino, debbono consegnare, all'agente con la cui assistenza l'estrazione si compie, per la rimessione all'Ufficio tecnico, la quietanza di tesoreria od il vaglia intestato o girato al tesoriere provinciale per la somma di tassa corrispondente alla quantità di prodotto che si estrae. Nel caso di pagamento con vaglia debbono anche consegnare la relativa fattura di versamento.

L'Ufficio tecnico, presa nota delle quietanze di tesoreria, ne cura la restituzione allo interessato; e, quando il pagamento della tassa sia avvenuto mediante vaglia postale, ne esegue il versamento in tesoreria e fa pervenire la quietanza allo interessato, dopo averne preso nota.

I fabbricanti, che pagano a rate quindicinali, debbono eseguire il versamento entro il termine che viene indicato dall'Ufficio tecnico. Qualora si servano di vaglia, incorrono nella multa di mora se il vaglia giunge alla sezione di tesoreria dopo la scadenza del termine, salvochè esso risulti emesso in tempo utile per potere giungere entro il termine medesimo.

Art. 57.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti che la versano a rate quindicinali, l'Ufficio tecnico deve, non più tardi del giorno tre d'ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza l'elenco, in doppio originale, della tassa netta dovuta da ciascun fabbricante, specificando l'ammontare delle singole rate e le rispettive scadenze, nonché il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante, col mezzo di un delegato alla vigilanza e nei modi determinati dall'art. 29, l'avviso di pagamento, che deve contenere le seguenti indicazioni :

1o l'ammontare della tassa, al netto dell' abbuono legale, liquidata nel mese precedente;

2o le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3o le somme da detrarsi :

a) per errori materiali incorsi nelle liquidazioni anteriori;
b) per compensi dovuti in causa di sospensioni di lavoro non

portate a discarico nelle liquidazioni precedenti;

c) per estrazioni di spiriti con bolletta di cauzione, per la quale sia pervenuto il certificato di scarico, e per abbuoni di tassa sugli spiriti adulterati;

4o la tassa netta dovuta dal fabbricante, distinta nelle due rate quindicinali, con l'indicazione delle rispettive scadenze;

ed inoltre portare le avvertenze :

1o che, decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, il fabbricante che non paghi la tassa o la paghi solamente in parte é assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito, ai sensi dell'art. 27 della legge (testo unico) del 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

2o che, decorso il termine di altri cinque giorni senza che la rata sia stata interamente pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione, e, occorrendo, sui beni del debitore.

Art. 58.

Per i fabbricanti, che pagano la tassa anticipatamente, l'Ufficio tecnico deve, non più tardi del giorno tre di ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza un elenco in doppio esem-plare delle partite per le quali risulti un debito a carico dei fabbricanti, annotandovi: “

a) il nome e cognome di ciascun fabbricante;

by la tassa netta liquidata a carico del medesimo;

c) la somma versata;

d) le differenze a debito;

far notificare a ciascun fabbricante l'avviso di pagamento, coi dati richiesti ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 57 aggiungendo gli eventuali conguagli dipendenti da giudizi peritali, e con l'ammontare del debito di tassa, avvertendo che il pagamento deve essere fatto in una sola volta entro 8 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso e con le altre avvertenze indicate all'ultimo comma dell'articolo precedente circa l'applicazione della multa, la sospensione dell'esercizio ed il ricupero del credito, che ha luogo, in questo caso, sui beni del fabbricante.

Art. 59.

L'Intendenza trasmette, entro tre giorni dal ricevimento, alla delegazione del tesoro gli elenchi dei fabbricanti che pagano la tassa a rate quindicinali e quelli dei fabbricanti rimasti in debito di tassa. La delegazione restituisce all'Intendenza, entro 24 ore, un esemplare -degli elenchi, con attestazione di ricevimento.

Art. 60.

Se, entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga la tassa o la paga solo in parte, la delegazione del tesoro ap-plica e riscuote la multa sulla somma non pagata.

Decorsi altri cinque giorni dal termine suddetto, la delegazione del tesoro partecipa all' Intendenza di finanza l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'Intendenza emette subito il decreto di sospensione dell'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'Ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

H credito di tassa e della multa è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, e, ove questa risulti insufficiente o si tratti di debito di fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, si procede anche su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 61.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l' Intendenza di finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di aver pagata la tassa e la multa del 4 per cento oppure di aver reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'Intendenza comunicato in copia all'Ufficio tecnico di finanza.

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CAPO VIII.

Trasporto di spiriti vincolati alla tassa con destinazione

all'interno dello Stato."

Art. 62.

Le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti vincolati alla tassa sono rilasciate dal personale delegato al servizio di vigilanza e di riscontro alla dipendenza dell'Ufficio tecnico di finanza.

La cauzione può essere prestata tanto dal mittente quanto dal destinatario, presso una dogana di primo ordine, o di secondo ordine della prima classe, e dev'essere ragguagliata all'importo totale della tassa che grava lo spirito da trasportarsi.

In ogni caso la cauzione dev'essere costituita da deposito di contanti o di titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Se data dal destinatario può valere per tutte le partite di spirito ch'egli riceve da provenienze diverse, ed è inscritta in apposito libretto a conto corrente da conservarsi presso la Dogana. Il libretto è munito di una serie di cedolette, le quali sono destinate a dar prova della prestata cauzione, per ogni singola partita di spirito da trasportarsi. La dogana stacca dai libretto tante cedolette per somme dichiarate quante ne sono ri

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chieste dal titolare, nei limiti della somina costituente la cauzione cumulativa, e le spedisce agli Uffici che devono rilasciare le bollette di cauzione, i quali trattengono le cedolette fino all'arrivo del certificato di scarico, quindi le restituiscono d'urgenza, previa riscossione della tassa sulla deficienza riscontrata dall'Ufficio destinatario, alla dogana che ha ricevuto il deposito, e che rimette a credito del destinatario dello spirito la somma inscritta sulle cedole stesse.

Può farsi a meno della cauzione, qualora l'Ufficio tecnico possa supplirvi mediante scorta, e l'interessato sopporti, ove d'uopo, le spese relative.

Art. 63.

Per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare, all'Ufficio od all'agente incaricato di rilasciarla, una dichiarazionescritta, senza cancellature ed alterazioni, indicante:

a) il nome e cognome del mittente o del suo rappresentantes: b) l'ubicazione della fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia soggetta, oppure non, alla vigilanza permanente;

c) la persona o la ditta, cui lo spirito è destinato, e l'opificio o il magazzino, nel quale sarà introdotto, con la sua precisa ubica-zione;

d) il numero e la specie dei recipienti, nei quali sarà traspor-tato lo spirito, con le rispettive marche e cifre numeriche;

e) la quantità di spirito, che si vuole estrarre e che per le fabbriche non soggette alla vigilanza permanente non può essere inferiore ad un ettolitro idrato;

f) la quantità di alcool anidro corrispondente;

g) la garanzia prestata.

La dichiarazione non è accettata quan lo vi sia difetto di qualunque delle suddette condizioni.

Nella bolletta di cauzione l'Ufficio o l'agente, oltre al riportare le indicazioni contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il quale lo spirito deve giungere al luogo di destinazione, e, se del caso, la via ordinaria, che devesi percorrere.

Art. 64.

Ottenuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede, per l'estrazione dello spirito, l'intervento di un delegato dell'Ufficio tecnico. Questi verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, e le indicazioni della bolletta in confronto al numero, ed alle specie, marche e cifre dei recipienti, che suggella; e certifica il compimento di tali operazioni mediante annotazione sulla bolletta stessa,

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sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito.

Ove occorra di trasportare insieme spiriti vincolati a tassa e spiriti liberi ad un'opificio per esservi rilavorati, dovrà l'agente assicurarsi che lo spirito libero sia greggio e già stato assoggettato a tassa. In tal caso basterà nella bolletta di cauzione specificare distintamente la quantità gravata e quella libera di tassa.

La bolletta di cauzione deve essere dal trasportatore esibita, durante il viaggio, agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

La tassa di bollo di centesimi dieci dovuta per la bolletta di cauzione è riscossa con le norme dettate dal seguente art. 86.

Art. 65.

Giunti gli spiriti all'opificio di rettificazione od al magazzino cui sono diretti, il destinatario deve avvertire subito l'agente delegato dall'Ufficio tecnico al servizio di vigilanza, della cui residenza esso Ufficio deve dargli preventivamente notizia.

L'agente accerta l'integrità dei suggelli, verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, ed attesta sulla bolletta il risultato. Quando esista una eccedenza ovvero una deficienza superiore al 2 per cento, l'agente compila processo verbale di contravvenzione a carico del mittente.

Art. 66.

La bolletta è dall'agente trasmessa unitamente al verbale di contravvenzione, che sia stato compilato, allo Ufficio tecnico per le annotazioni nel registro in base alla quantità riscontrata all'arrivo.

La bolletta è trattenuta a corredo del registro di magazzino; il certificato di scarico annesso alla medesima, dopo avervi indicato il numero e la data del nuovo allibramento, è restituito con la maggior possibile sollecitudine all'Ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito.

Art. 67.

Sulle deficienze, ancorchè non superiori al due per cento, è dovuta senz'altro la tassa, la quale deve essere versata direttamente nella sezione di tesoreria dal mittente. Quando questi non vi adempia in seguito all'invito fattogli dall'Ufficio tecnico, la tassa è data in riscossione all'Ufficio finanziario, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica od il deposito donde venne levato lo spirito. L'Ufficio finanziario, se il pagamento abbia avuto luogo mediante quietanza di tesoreria ad esso esibita, la rimette all'Ufficio tecnico; se gli fu invece presentato vaglia intestato o girato a favore del tesoriere provinciale, cura il versamento nella sezione di tesoreria, ritiran

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