Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Nel territorio del mandamento di Ripatransone è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione sui comuni di Grottammare, Cupramarittima e Massignano e con sede nel comune di Grottammare. Art. 2. L'ufficio della suddetta sezione di pretura comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1909. VITTORIO EMANUELE. ORLANDO. Registrato alla Corte dei conti addi 22 dicembre 1909. N. 786 Regio Decreto 2 settembre 1909, che approva le annesse labelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell' Eritrea. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1910, n. 15) VITTORIO EMANUELE III' per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea e l'articolo 26 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge; Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea, approvato col Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507; Visto il Nostro decreto del 2 settembre 1907, n. 684, che stabilisce le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col ministro della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea che sostituiscono le tabelle approvate con Nostro decreto del 2 settembre 1907, n. 684, che si intendono abrogate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Volta Mantovana, addì 2 settembre 1909. Registrato alla Corte dei conti addi 27 dicembre 1909. Reg. 57. Atti del Governo a f. 88. A. MONACHESL TABELLA RIEPILOGATIVA della forza dei comandi, uffici e reparti costituenti il R. Corpo di truppe coloniali. (1) Ha diritto a due attendenti che sceglie tra i soldati ed ascari dei reparti di truppa. (2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per i seguenti comandi, riparti e servizi: comando elle truppe, compagnia RR. carabinieri, squadrone indigeni, direzione dei servizi di sanità, tribunale militare. (3) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai soldati od ascari effettivi ai riparti di truppa, ovvero percepiscono l'indennità mensuale pel domestico fissata dall'ordinamento amministrativo. (4) Non hanno diritto all'attendente e percepiscono invece l'indennità mensuale pel domestico tissata dall'ordinamento amministrativo. (5) Uno dei 5 posti può essere occupato da un tenente commissario o da un subalterno che abbia conseguito l'idoneità a capitano commissario. (6) Di cui 11 al comando delle truppe, 10 agli uffici, magazzini e depositi del servizio commissariato e conti. N. B. Pel servizio di fatica nei magazzini possono essere assunti in servizio avventizio, quando ve ne sia il bisogno, manovali indigeni nel numero strettamente indispensabile. |