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N. 1572. REGIO DECRETO col quale l'Archivista del Grande Archivio di Napoli, e quelli degli Archivi Provinciali delle Provincie Napolitane sono incaricati della formazione delle copie delle sentenze e delle deliberazioni dei Collegi giudiziari che debbono servire per copie esecutive.

6 dicembre 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 del regolamento approvato con Decreto 3 febbraio 1852, n.o 2817, per la trasmissione nel Grande Archivio di Napoli, e negli Archivi provinciali delle carte giudiziarie ;

Considerato che il trasporto nelle Segreterie giudiziarie dei volumi contenenti gli originali delle sentenze e di altri provvedimenti già depositati negli Archivi suddetti, quando occorre di spedirne le copie in forma esecutiva, è causa di gravi pericoli e di danni che conviene evitare;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

VOL. VIII.

148

Articolo unico.

L'Archivista del Grande Archivio di Napoli, e gli Archivisti degli Archivi provinciali delle Provincie Napolitane faranno essi stessi anche le copie delle sentenze e delle deliberazioni dei Collegi giudiziari che debbono servire per copie esecutive, salvo ai Segretari della Corte, del Tribunale, o della Giudicatura da cui la sentenza venne profferita di apporvi la forma esecutiva.

Le anzidette copie saranno autenticate dall'Archivista, o da chi ne fa le veci, e trasmesse in via ufficiale alle Cancellerie delle rispettive Corti, Tribunali, o Giudicature da cui furono le sentenze pronunciate.

I Cancellieri poi annoteranno in apposito registro le copie, alle quali venne da essi apposta la forma esecutiva.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 6 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1863
Reg. 27 Atti del Governo a c. 70. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. PISANELLI.

G. PISANELLI.

N. 4573.

REGIO DECRETO relativo all'amministrazione, sorveglianza e riscossione nelle Provincie Siciliane dei proventi demaniali denominati Rendite di stato

certo.

6 dicembre 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i RR. Decreti dell'ex-Governo di Napoli in data 30 novembre 1824 e 8 febbraio 1836, in base ai quali nelle Provincie Siciliane i proventi demaniali sotto la denominazione di Rendite di stato certo vengono riscossi dai Perçettori comunali dipendenti dagli Uffici delle Contribuzioni dirette, mentre poi sono anıministrati dalla Direzione Generale dei rami e diritti diversi;

Visto il Decreto 17 luglio 1862, n.° 760, per cui viene commessa alle Direzioni del Demanio e delle Tasse l'amministrazione dei beni e delle rendite d'ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato ;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze in data 3 dicembre 1862 intorno alle amministrazioni dei beni demaniali nelle Provincie Siciliane ;

Ritenuto che i proventi sotto la denominazione di Rendite di stato certo nelle Provincie Siciliane sono per loro natura esclusivamente demaniali e debbono

perciò essere riscossi dagli Agenti del Demanio cui spetta la relativa amministrazione;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1.

A partire dal 1.° gennaio 1864, l'amministrazione, sorveglianza e riscossione nelle Provincie Siciliane dei proventi demaniali sotto la denominazione di Rendite di stato certo, spetterà alle Direzioni del Demanio ed agli Agenti demaniali che da esse Amministrazioni dipendono.

Art. 2.

Ogni anteriore disposizione contraria al presente Decreto rimane abrogata.

J

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dat. a Torino addì 6 dicembre 1863.

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N.o
N. 1574.

REGIO DECRETO con cui è revocato l'art. 49 delle istruzioni per le operazioni demaniali-comunali nelle Provincie Napoletane.

6 dicembre 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del dì 11 gennaio 1861, col quale furono istituiti Commissari speciali per recare a compimento le operazioni demaniali-comunali in quelle Provincie;

Visto l'altro Decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1861, col quale furono approvate le istruzioni per le operazioni suddette;

Visto il Regio Decreto del 16 marzo 1862, n.° 503; Visto l'avviso pronunziato dal Consiglio di Stato in adunanza del 21 novembre 1863;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo :

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