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serva per una rilevante esportazione dei propri prodotti agricoli ed industriali, e per la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei suoi abitanti;

Considerato che dagli atti prodotti dal comune di San Clemente risulta che non esistono dati statistici relativi alla importazione ed alla esportazione dei prodotti agricoli ed industriali per il porto di Rimini, e che il commercio del Comune stesso con quel porto è così povero che sfugge a qualsiasi constatazione ufficiale;

Ritenuto pertanto che il comune di San Clemente non ha effettivamente per il porto di Rimini un interesse valutabile a termini dell'art. 8 del regolamento portuale 26 settembre 1904, n. 713, e che però il ricorso stesso è meritevole di accoglimento;

Ritenuta quindi la necessità di riformare l'elenco degli enti interessati al porto di Rimini, escludendone il detto comune di San Clemente, e ripartendo la quota ad esso spettante fra gli altri enti tenuti a concorrere pel porto stesso;

Visto tale elenco all'uopo riformato in data 10 luglio 1907 dall'ufficio del genio civile di Forlì;

Ritenuto che avverso detto elenco hanno interposto ricorso il comune di San Giovanni in Marignano, il comune di Mondaino, e collettivamente i comuni di Saludecio, Montefiorito, Gemmano e Montegridolfo, per ottenere la loro esclusione dall'elenco stesso, fondandosi sulla circostanza che essi concorrono già nelle spese per il porto di Cattolica e che nessun vantaggio ritraggono dallo scalo riminese;

Ritenuto che sebbene dall'istruttoria compiuta sui precitati ricorsi non sia risultato in modo preciso quanto sia l'interesse diretto che i Comuni ricorrenti hanno per il traffico del porto di Rimini, pure è indubitato che essi rimangono nella sfera d'efficenza del porto stesso, ed indirettamente e per via di ripercussione ne ricavano vantaggio; onde al pari di tutti gli

altri Comuni compresi nell'elenco debbono essere chiamati a concorrere nella relativa spesa;

Viste le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari, e 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico) sul Consiglio di Stato ;

Uditi il Consiglio superiore di marina, il Consiglio del commercio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accolto il ricorso del comune di San Clemente per essere escluso dal novero degli enti interessati al porto di Rimini.

Art. 2.

È approvato il nuovo elenco 10 luglio 1907 degli enti tenuti a concorrere nelle spese per opere nel porto stesso, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente con le rispettive aliquote di contributo nello elenco stesso indicate, e sono respinti i ricorsi 31 gennaio, 14 e 28 febbraio 1908 prodotti avverso tale elenco dai su mentovati comuni di San Giovanni in Marignano, Mondaino Saludecio, Montefiorito, Gemmano e Montegridolfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addi 21 giugno 1909.

Reg. 52. Atti del Governo a f. 50. D. MASERA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

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Elenco degli enti chiamati a concorrere nelle spese del porto di Rimini con le quote a ciascuno assegnate.

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N. 344

Regio Decreto 30 maggio 1909, che stabilisce il ruolo organico dei segretari nelle RR. scuole normali governative.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1909, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 19 e 20 della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto che da un triennio la popolazione scolastica media nelle seguenti 48 scuole normali governative non è inferiore a 400 alunni, e cioè nelle scuole normali femminili di:

Alessandria - Aquila - Ascoli Piceno Bari Bergamo - Bologna (Bassi) - Bologna (Morando Manzolini) - - Brescia - Cagliari - Catania Cagliari Catania - Como - Cremona - Firenze Foggia Foggia Forlì - Genova (Daneo) - Genova (Lambruschini) - Grosseto - Lecce - Lodi - Lucca Mantova Milano (Agnesi)

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Milano (Tenca) - Mo

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Reg

rita di Savoia) Padova - Palermo

tale) - Parma (Tommasini) - Pavia - Perugia gio Emilia Roma (Vittoria Colonna) Roma (Margherita di Savoia) Roma (Milli) - Rovigo

- Salerno San Pietro al Natisone Sassari - Sondrio - Torino Trapani Udine Udine Venezia e Verona e nella scuola normale maschile di Palermo ;

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Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1908-909 i segretari di ruolo per le scuole normali governative con lo stipendio annuo di L. 1300 (lire milletrecento) sono in numero di quarantotto.

Art. 2.

Avranno per il detto anno scolastico 1908-909 un segretario di ruolo le scuole normali femminili di: Alessandria Aquila - Ascoli Piceno Bari - Bergamo Bologna (Bassi) - Bologna (Morando Manzolini) - Brescia Brescia Cagliari Catania - Como - Cremona Firenze - GeFoggia Forlì - Genova (Daneo) nova (Lambruschini) - Grosseto Lecce Lodi - Lucca Mantova Milano (Agnesi) Milano (Tenca) Modena Napoli (Pimentel Fonseca)

Napoli (Marghe

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Trapani Udine Venezia e Verona e la scuola normale maschile di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 21 giugno 1909.
Reg. 52. Atti del Governo a f. 52. D. MASERA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

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