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e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI NITTI FACTA

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TEDESCO.

Registrato alla Corte dei conti addi 4 maggio 1912
Reg. 80. Atti del Governo a f. 85. A. Monachesi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 403.

Regio Decreto 21 marzo 1912, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, Società ligure-sarda per la protezione della pesca », résidente in Genova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

la

Registrato alla Corte dei Conti addi 4 maggio 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1912 n. 111.

N. 404.

Regio Decreto 28 marzo 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Loreto Marche.

Registrato alla Corte dei Conti addi 4 maggio 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1912 n. [11.

N. 405

Regio Decreto 14 aprile 1912, col quale sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto organico del Monte di Pietà di Monteleone di Spoleto.

Registrato alla Corte dei Conti addi 6 maggio 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1912 n. 111.

N. 406

Regio Decreto 14 aprile 1912, da convertirsi in legge che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di L. 7.000.000 a favore del Ministero della marina per le spese occorrenti per la campagna della Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1912, n. 111)

VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, in virtù dei quali è consentita l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore dell'Amministrazione della marina militare;

Visto il Nostro decreto 21 marzo 1912 e i precedenti coi quali fu autorizzata l'apertura di crediti straordinari per le spese occorrenti per la campagna della Libia;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

É autorizzata a favore del Ministero della marina l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 7.000.000 sulla tesoreria centrale per le spese occorrenti per la campagna della Libia.

La suddetta somma, al cui pagamento sarà provveduto con i mezzi ordinari di tesoreria, sarà versata nell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1912.

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Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1912.
Reg. 80. Atti del Governo a f. 89. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 407

Regio Decreto 14 aprile 1912, da convertirsi in legge, che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di L. 28.000.000 a favore del Ministero della Guerra per le spese occorrenti per l'occupazione della Libia.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1912, n. 111)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 17 della legge 17 luglio 1910, n. 511, i quali autorizzano l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale a favore del Ministero della guerra, e la istituzione di apposito conto corrente;

Visto il Nostro decreto 31 marzo 1912 e i precedenti coi quali fu autorizzata l'apertura di crediti straordinari per le spese occorrenti per l'occupazione della Libia;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata a favore del Ministero della guerra, l'apertura sulla tesoreria centrale, di un nuovo credito straordinario di L. 28.000.000 per le spese occorrenti per l'occupazione della Libia.

La suddetta somma, al cui pagamento sarà provveduto coi mezzi ordinari di tesoreria, sarà versata in apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. ̧ ̧!

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti addi 6 maggio 1912.
Reg. 80. Atti del Governo a †. 30. A. MONACHESI.

TEDESCO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 408

Regio Decreto 28 aprile 1912, che, dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa per il fondo d'Emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, autorizza una prima prelevazione di L. 103.000 da portarsi in aumento ai capitoli 7 e 44 del suddetto stato di previsione. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1912, n. 112)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 31 marzo 1912, n. 295, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 200.000 al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione è tuttora disponibile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 è autorizzata una prima prelevazione della somma di lire centotremila (L. 103.000) da portarsi in aumento ai fondi stanziati nello stesso stato di previsione; per lire quattromila (L. 4000) al capi

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