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1912

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Registrato alla Corte dei conti aldi 13 maggio 1912.

Reg. 80. Alli del Governo a f. 112. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 430

Regio Decreto 21 aprile 1912, che autorizza una deroga all'art. 37 del r. d. 8 giugno 1911, n. 820, per la concessione dei terreni nella Somalia italiana.

(Pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 18 maggio 1912, n. 118)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il regolamento per la messa in valore delle terre nella Somalia italiana, approvato con Nostro decreto n. 820, dell'8 giugno 1911;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1912

Articolo unico.

Il governatore della Somalia italiana potrà destinare i terreni dell'appezzamento di 5000 ettari di cui all'art. 37 del R. decreto 8 giugno 1911, n. 820, anche ad un esperimento di concessioni separate in lotti di superficie non superiore a 100 ettari a coloni forniti di un capitale idoneo, con facoltà di convertire le concessioni in proprietà od enfiteusi alle condizioni che egli crederà di adottare per la riuscita dell'esperimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1912

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI DI SAN GIULIANO.

Registrato alla Corle dei conti addi 14 maggio 1912.

Reg. 80. Atti del Governo a f. 113. A. MONACHESI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 431

Legge 12 maggio 1912, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913.

(Pubblicata nella Gazzella Ufficiale del 22 maggio 1912, n. 121)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1912

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 115 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi, motori, armi a bordo ed a terra», n. 116 Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi », n. 127 « Fondo complementare per le costruzioni navali (legge 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630) » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottonotati lavori di nuova costruzione:

1o nave da battaglia di 1a classe Dante Alighieri;
2o nave da battaglia di 1a classe Conte di Cavour;
3o nave da battaglia di 1a classe Giulio Cesare;
4° nave da battaglia di 1a classe Leonardo da Vinci;
5° nave da battaglia di 12 classe Andrea Doria;
6o nave da battaglia da 1a classe Duilio;
7° nave esploratrice Quarto;

8° nave esploratrice Marsala;

9° nave esploratrice Nino Bixio;

10° nave bacino sommergibili;

11° nave sussidiaria per stazioni nell'America del sud;
12° acquisto di un trasporto usato per servizi di-
partimentali;

13° costruzione di una nave per servizio idrografico;
14° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
15° navi di uso locale, palischermi a vapore e gal-
leggianti.

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1912-913, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di L. 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corronte, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

Art. 4.

È approvato il bilancio del R. Comitato talassografico italiano per l'esercizio finanziario 1912-913, di cui alla tabella A annessa alla presente legge...

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE

TEDESCO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

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45,600

94,300

3. Consiglio superiore di marina Comitato per l'esame dei progetti di navi (Spese fisse).

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5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma Canoni d'acqua e fitti relativi

90,000

6. Biblioteche della R. marina

22,000

7. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria..

12,000

8. Spese postali .

18,000

9. Spese di stampati per l'Amministrazione centrale...

40,000

10. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale

11. Pubblicazioni ufficiali e periodiche

12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine).

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13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbliga

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