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cui l'imputato o condannato (pronunciado ou condemnado) fosse posto a disposizione dell' Agente diplomatico che ne fece la domanda, questi non l'avrà ritirato in nome dello Stato reclamante, si darà la libertà al detto imputato o condannato (pronunciado ou condemnado), che non potrà essere di nuovo arrestato per lo stesso motivo.

In questo caso le spese andranno a carico del Governo che diresse l'istanza.

ART. 7. — Se l'individuo domandato sia straniero ai due Stati contrattanti, quello che è richiesto dell'estradizione ne informerà il Governo a cui egli appartiene; e, se questo lo chieda per farlo giudicare dai suoi tribunali, lo Stato richiesto potrà consegnarlo, a sua scelta, o al Governo nel cui territorio fu commesso il crimine o delitto, ovvero al Governo dello Stato d'origine.

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ART. 8. Se l'imputato o condannato, di cui sia stata chiesta l'estradizione in conformità del presente Trattato da una delle Alte Parti contraenti, è anche domandato da altro od altri Governi per crimini o delitti commessi nei loro rispettivi territori, sarà consegnato al Governo la di cui istanza sarà stata presentata prima, od avrà data più antica, quando le richieste fossero simultanee.

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ART. 9. In nessun caso si concederà l'estradizione per crimini o delitti politici o per fatti connessi ai medesimi. ART. 10. L'individuo consegnato non potrà essere sottoposto a processo e punito per verun crimine o delitto politico anteriore alla estradizione, nè per qualunque fatto connesso a tal crimine o delitto, e neppure per altro crimine o delitto distinto da quello che diè motivo all'estradizione, salvo il caso che appartenga a quelli dichiarati nell'articolo terzo.

ART. 11. L'estradizione non sarà concessa quando, giusta la legge del paese in cui è rifugiato il delinquente, sia prescritta la pena o l'azione penale.

L'estradizione neppure sarà concessa allorchè la do

manda si fondi sopra un crimine o delitto pel quale l'individuo chiesto sta espiando, o già ha espiato la pena, ovvero fu assolto.

ART. 12. Se l'individuo domandato sia detenuto, of sotto giudizio nello Stato a cui fu chiesto, per obbligo contratto con privati, l'estradizione avrà effetto, salvo alla parte lesa di far valere i suoi diritti, contro il richiesto o detenuto, innanzi l'autorità competente.

ART. 13. L'individuo domandato, il quale fosse sotto processo per crimini o delitti commessi nel paese nel quale si è rifugiato, non sarà consegnato se non dopo il giudizio definitivo, e, nel caso di condanna, dopo espiata la pena che gli sia stata imposta.

Il delinquente che si trovasse condannato per crimini o delitti commessi nel paese dove si è rifugiato, soltanto sarà consegnato dopo espiata la pena.

ART. 14. Saranno sempre consegnati gli oggetti sottratti e trovati in possesso del delinquente, come pure gli stromenti od utensili di cui si sia servito per commettere il crimine o delitto, e qualunque altro elemento di prova, sia che l'estradizione si effettui, sia che per la morte o fuga dell'individuo non possa eseguirsi.

Restano poi riservati i diritti dei terzi sugli oggetti suddetti, i quali dovranno essere loro restituiti, esenti da ogni spesa, appena compiuto il giudizio.

ART. 15. Le spese per l'arresto, custodia, sostentamento e traduzione degl'individui dei quali sarà concessa l'estradizione, come altresì quelle per l'invio degli oggetti specificati nel precedente articolo, resteranno a carico dei due Governi nei limiti dei loro rispettivi territori.

Le spese però di mantenimento e trasporto per mare fra i due Stati andranno a carico di quello che reclamerà la estradizione.

ART. 16. Se per un processo penale non politico si giudicherà necessaria la deposizione di testimoni resi

denti in uno dei due Stati, od altro atto per l'istruzione del processo, sarà inviata a tal fine, per via diplomatica, una lettera rogatoria, alla quale si darà corso, osservandosi le leggi dello Stato richiesto.

I due Governi rinunziano a qualsiasi reclamo che abbia per oggetto la restituzione delle spese risultanti dal compimento dato alla lettera rogatoria, ogniqualvolta non si tratti di esami criminali, commerciali o medico-legali.

ART. 17.- Il presente Trattato avrà vigore per cinque anni dal giorno dello scambio delle ratifiche, e dopo tal termine continuerà in vigore fino ad un anno dopo che uno dei due Governi l'avrà denunziato.

Il Trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate in Rio de Janeiro, nel termine di quattro mesi o prima se far si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziari firmarono il presente Trattato per duplicato e vi apposero i loro sigilli. Fatto a Rio de Janeiro, il giorno dodici del mese di novembre dell'anno del Signore mille ottocento settantadue.

(L. S.) A. CAVALCHINI.

(L. S.) -MANUEL FRANCISCO CORREIA.

Ratificata da S. M.: Roma, 30 gennaio 1873.- Scambio delle ratificazioni: Rio Janeiro, 29 aprile 1873.

LXX.

1872, 28 novembre.

ROMA.

Protocollo fra l'Italia e la Germania per la concessione reciproca del cabotaggio.

Des doutes s'étant élevés, à l'égard du cabotage, sur la portée de la Convention de navigation conclue entre l'Italie

et l'Allemagne du Nord le 14 octobre 1867, Convention à laquelle ont accédé la Bavière, le Württemberg, le Bade et la Hesse, les soussignés, usant des pouvoirs qui leur ont été respectivement donnés, sont convenus de déclarer que les stipulations de ladite Convention seront appliquées à la navigation de cabotage, et qu'en conséquence les navires allemands en Italie et les navires italiens en Allemagne pourront exercer le cabotage aux mêmes conditions que les navires nationaux.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole en double expédition, et y ont apposé leur signature, après lecture faite, à Rome, le 28 novembre 1872.

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Scambio di Note fra i Plenipotenziari d'Italia e di Birmania per precisare il significato degli art. 10 e 11 del Trattato d'amicizia o di commercio conchiuso fra i due Stati il 3 marzo 1871.

L'INVIATO PLENIPOTENZIARIO ITALIANO

AL PLENIPOTENZIARIO DI S. M. L'IMPERATORE DI BIRMANIA.

Eccellenza,

Mandalay, 19 dicembre 1872.

La versione italiana degli articoli 10 ed 11 del Trattato di amicizia e commercio, stipulato in questa capitale il 3 marzo 1871 fra il Regno d'Italia e l'Impero Birmano, non

spiega chiaramente se i sudditi italiani che si recassero in Birmania per vendere manifatture ed oggetti non di privativa del Governo (come armi, munizioni, materiale da guerra ed articoli di Regìa), possano vendere le suddette mercanzie ed oggetti a qualunque suddito o residente nell'Impero Birmano, o se s'intenda che anche queste manifatture ed oggetti, non di privativa del Governo o di Regia, debbano essere venduti al Governo Birmano o suoi Agenti.

Quantunque io sia certo che tale non fosse l'intenzione dei Plenipotenziari allorquando firmarono il Trattato in questione, ciò che del resto mi venne confermato dall' E. V. nella conversazione che ebbi l'onore di avere quest'oggi seco Lei, tuttavia prego l'E. V. a volermi ciò significare con lettera, onde togliere per l'avvenire ogni possibilità di equivoco a tale riguardo.

Voglia l' E. V. gradire, ecc.

Firm.: C. A. RACCHIA.

IL PLENIPOTENZIARIO BIRMANO

AL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI S. M. IL RE D'ITALIA.

Mandalay, il decimo giorno dopo la

luna piena del Nadan 1234, era birmana, (24 dicembre 1872).

Nel Trattato conchiuso il 3 marzo 1871 dell'era cristiana fra le loro Maestà i Sovrani d'Italia e della Birmania, gli articoli 10 e 11 nella versione italiana non sono sufficientemente chiari. Vi è detto che i sudditi italiani che verranno a trafficare nella Birmania non potranno vendere, nè armi, nè mercanzie, che alle autorità birmane o loro agenti.

In una conversazione che ebbimo insieme il quinto giorno dopo la luna piena di Nadan, spiegai a S. E. il Commendatore C. A. Racchia, Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia, che la proibizione contenuta negli articoli 10

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