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lettera sarà considerata come non franca e tassata analogamente, difalcando però dalla somma della tassa il valore dei francobolli apposti.

ART. 14.

L'Amministrazione delle Poste italiane riterrà interamente il montare delle tasse riscosse dai suoi Uffizi, in forza degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della presente Convenzione, sulle lettere ordinarie e su quelle raccomandate, nonchè sui giornali e sulle stampe francate e raccomandate del Regno d'Italia pel Portogallo.

Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste portoghesi riterrà intieramente il montare delle tasse riscosse dai suoi Uffizi, in virtù degli articoli succitati, sulle lettere e sulle stampe del Portogallo per l'Italia.

I prodotti delle tasse e dei diritti di raccomandazione dei dispacci semaforici saranno divisi per metà fra le due Amministrazioni.

ART. 15. Le Amministrazioni delle Poste italiane e portoghesi determineranno di comune accordo, e in conformità delle Convenzioni in vigore e di quelle che potessero intervenire in futuro, le condizioni alle quali potrà avere luogo la reciproca trasmissione delle corrispondenze sciolte originarie a destinazione delle provincie di oltre mare e degli Stati esteri, ai quali le due Amministrazioni d'Italia e di Portogallo servono di mediazione.

Egli è però inteso che le condizioni che verranno stabilite potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogni qual volta ne sia di comune accordo riconosciuta la oppor

tunità e la convenienza.

ART. 16. Il Governo italiano si obbliga a trasportare attraverso il suo territorio le corrispondenze in pieghi chiusi che il Portogallo cambierà coi paesi ai quali l'Italia può o potrà dipoi servire di mediazione.

Per questo trasporto l'Amministrazione delle Poste portoghesi pagherà all'Amministrazione delle Poste italiane il prezzo di trenta centesimi per ogni peso di trenta grammi

di lettere, ed il prezzo di cinquanta centesimi per ogni chilogramma di campioni, di gazzette o di stampe.

Reciprocamente il Governo portoghese si obbliga a trasportare attraverso il suo territorio le corrispondenze in pieghi chiusi, che l'Italia cambierà coi paesi ai quali il Portogallo serve o potrà servire di mediazione.

Per questo trasporto l'Amministrazione delle Poste italiane pagherà all' Amministrazione delle Poste portoghesi il prezzo di cinquantacinque reis per ogni peso di trenta grammi di lettere, ed il prezzo di novanta reis per chilogramma di campioni, di gazzette o di stampe.

ART. 17. Le due Amministrazioni prendono l'impegno di non assoggettare a sovratassa di sorta, a carico dei destinatari e sotto verun pretesto, le lettere e le stampe che perverranno ai loro Uffizi debitamente francate fino a destinazione in conformità del disposto dalla presente Convenzione.

ART. 18. Il mittente d'una lettera raccomandata potrà richiedere che gli sia dato avviso dell' effettuata consegna a mano del destinatario della lettera raccomandata da lui spedita, mediante una ricevuta di ritorno.

Per questo avviso dovrà pagare una tassa di venti centesimi in Italia e sessanta reis in Portogallo, che rimarrà tutta a benefizio dell' Amministrazione speditrice.

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ART. 19. Quando una lettera od altro oggetto raccomandato andasse perduto, l'Amministrazione nel cui territorio la perdita è accaduta dovrà pagare al mittente, a titolo di compenso, la somma di lire cinquanta o diecimila reis.

L'Amministrazione delle Poste italiane guarentisce il pagamento del suddetto compenso nel caso di perdita sul territorio francese, e l'Amministrazione delle Poste portoghesi guarentisce a sua volta lo stesso pagamento in caso di perdita sul territorio spagnuolo.

Non si ammetteranno però reclami, nè le due Amministrazioni s'intenderanno obbligate a pagare verun compenso,

quando siano trascorsi sei mesi dall'impostazione dell'oggetto raccomandato.

Queste disposizioni non sono applicabili ai dispacci semaforici raccomandati, pei quali in caso di perdita non si accorda alcun risarcimento.

ART. 20. Le lettere mal dirette saranno, senza dilazione alcuna, reciprocamente respinte all' Ufficio mittente.

Si procederà nello stesso modo riguardo alle lettere i cui destinatari avranno cambiato residenza. Queste ultime però saranno sottoposte alla tassa di sessanta centesimi o centoventi reis, la quale è devoluta all' Amministrazione che ha rivoltato la lettera, per rimborso della spesa di transito sul territorio francese e spagnuolo, in conformità dell' articolo 3.

ART. 21. Le lettere ordinarie e raccomandate, le gazzette e le stampe che saranno cambiate fra le Amministrazioni postali italiana e portoghese, e che per qualsiasi motivo non avranno potuto essere recapitate, saranno restituite da ambe le Parti nel modo che verrà di comune accordo stabilito fra le due Amministrazioni.

ART. 22. L'Amministrazione delle Poste italiane e l'Amministrazione delle Poste portoghesi designeranno di comune accordo gli Uffizi per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive, e si concerteranno su quanto ha tratto alla forma dei conti ed al loro pagamento, e su d'ogni altra disposizione particolare occorrente ad assicurare l'esecuzione della presente Convenzione.

Resta inteso che le disposizioni sopraccennate potranno essere dalle due Amministrazioni modificate ogniqualvolta di comune accordo ne riconosceranno il bisogno.

ART. 23. La presente Convenzione avrà valore a cominciare dal giorno che verrà stabilito dalle Amministrazioni delle Poste dei due paesi, e sarà duratura per un anno intero. Scorso questo termine, s'intenderà prolungata d'anno in anno, a meno che non venga denunciato il termine da una delle due Alte Parti contraenti, sei mesi avanti la scadenza.

ART. 24. La presente Convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche si farà il più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato in doppio esemplare la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta in Lisbona addì due del mese di aprile dell' anno milleottocentosettanta.

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Ratificata da S. M.: Firenze, 23 febbraio 1871.- Scambio delle ratificazioni: Lisbona, 16 marzo 1871.

V.

1870, 4 aprile.

MADRID.

Dichiarazione interpretativa d'alcuni punti del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia e la Spagna il 22 febbraio 1870.

Per rimuovere ogni dubbio sull'interpretazione di alcuni punti del trattato di commercio e di navigazione, stato firmato in Madrid il 22 febbraio 1870 tra l'Italia e la Spagna, i due Plenipotenziari addivengono alla seguente dichiarazione: 1. Il senso dell'articolo 11 del detto trattato deve essere interpretato in modo che le clausole eventuali ivi espresse non debbano indebolire quelle fisse e determinate dell'articolo addizionale; e perciò dalla parte della Spagna non si potrà elevare a carico dell'Italia, per tutta la durata del trattato, alcuno dei dazi della tariffa doganale attualmente in vigore,

e dalla parte dell'Italia non si potrà neppure elevare a carico della Spagna, durante lo stesso periodo, alcuno dei dazi delle sue tariffe convenzionali;

2. L'ommissione di un articolo speciale concernente la pesca deve interpretarsi nel senso che, in mancanza di patti speciali, ognuno dei due paesi intende riservare alla pesca nazionale i favori differenziali finora esistenti o che potessero venire stabiliti in appresso;

3. L'ommissione di un articolo speciale per la valutazione della portata delle navi rispettive, per la riferenza che essa tiene all'esazione delle tasse pei diritti marittimi, si deve interpretare nel senso che tale valutazione si farà in ognuno dei due Stati secondo i metodi e sulle basi ivi in vigore.

Madrid, 4 aprile 1870.

CERRUTI.

PRAXEDES M. SAGASTA.

VI.

4870, 21 marzo 26 aprile.

FIRENZE E DARMSTADT.

Dichiarazione scambiata fra l'Italia e l'Assia per estendere alla parte di quel Granducato non compresa nella Confederazione della Germania del Nord, la Convenzione consolare conchiusa fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord il 21 dicembre 1868.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement Grand-ducal de Hesse, voulant régler d'un commun accord, à l'égard de la partie du Grand-Duché qui ne se

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