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Convenzione fra l'Italia e la Francia per la gratuita assistenza giudiziaria ai rispettivi nazionali indigenti.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

M. le Chevalier Constantin Nigra, Grand'Croix de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté l'Empereur des Français; et

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS,

Son Excellence M. le Comte Napoléon Daru, Officier de Son Ordre Impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., Son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. — Les Italiens en France et les Français en Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2.

Dans tous les cas le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les Autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'Agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des Autorités de la nation à laquelle il appartient.

ART. 3. Les Italiens admis en France, les Français admis en Italie, au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Ella sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

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Ratificata da S. M.: Firenze, 6 aprile 1860. — Scambio delle ratificazioni: Parigi, 26 aprile 1870.

III.

1870, 22 febbraio.

MADRID.

Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Altezza il Reggente della Nazione Spagnuola per la volontà delle Cortes Sovrane, egualmente animati dal desiderio di stringere vieppiù i legami di amicizia e di reciproca simpatia che uniscono le due Nazioni, e volendo promuovere lo sviluppo e l'incremento delle relazioni commerciali e marittime tra i due Stati, hanno deliberato di conchiudere un trattato di commercio e di navigazione, nominando a tale effetto a loro Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D' ITALIA

Il signor Marcello Cerruti, cavaliere gran croce dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e d'Isabella la Cattolica,

suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Altezza il Reggente della Nazione Spagnuola, ecc.; e

SUA ALTEZZA IL REGGENTE DI SPAGNA,

Il signor don Praxedes Matteo Sagasta, cavaliere gran croce dell' ordine di Nostra Signora della Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo, deputato alle Cortes Costituenti, già Ministro dell' Interno, Ministro di Stato, ecc.

I quali, dopo di avere scambiati i rispettivi loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

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ART. 1. Vi sarà fra tutti gli Stati delle due Alte Parti contraenti piena ed intera libertà di commercio e di navigazione, I sudditi dell'uno e dell'altro paese godranno nel territorio dell'altro degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni in materia di commercio e di navigazione, di cui godono o godranno i nazionali, con le riserve che sono specificate nei rispettivi articoli di questo Trattato.

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ART. 2. I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o con carico nei porti di Spagna o delle sue provincie ultramarine, o che ne usciranno, e reciprocamente i bastimenti spagnuoli che entreranno in zavorra o con carico nei porti italiani, o che ne usciranno, così per maré come per fiumi o canali, qualunque sia il luogo di loro provenienza o destinazione, vi avranno trattamento perfettamente uguale a quello accordato ai bastimenti nazionali, e non potranno essere sottoposti, così all' entrata come durante il loro soggiorno ed all'uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di fanali di pilotaggio, di segnali, di molo, di porto, di pedaggio, di quarantena, di spedizione, di ancoraggio, di rimorchio, di cataratta, di canali, di salvataggio, di deposito, di patente, di navigazione, ed infine a diritti e carichi di qualsiasi natura e denominazione, ai quali può assoggettarsi un bastimento, percepiti e stabiliti in nome ed a profitto

del Governo, di pubblici Funzionari, di Comuni o Stabilimenti qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che sono attualmente o vengano in avvenire imposti ai bastimenti nazionali.

ART. 3. Saranno tenuti come spagnuoli in Italia e come italiani in Ispagna i bastimenti che navigano sotto le rispettive bandiere, e che sono muniti delle carte di bordo o dei documenti richiesti dalle leggi di ciascuno dei due Stati per giustificare la nazionalità dei legni di commercio. ART. 4. Saranno interamente esenti dal diritto di tonnellagio e spedizione:

1° I bastimenti che, entrati in zavorra in un porto o rada qualsiasi, ne ripartiranno in zavorra;

2o I bastimenti che, passando da un porto di uno dei due Stati in altro o diversi porti del medesimo Stato, sia per isbarcarvi tutto o parte del loro carico, sia per comporvi o completarvi il carico, giustificheranno di aver già pagati questi diritti;

3o I bastimenti che, entrati con carico in un porto, sia volontariamente, sia in approdo forzato, ne usciranno senza avervi fatto operazioni di commercio.

Non saranno considerate, in caso di approdo forzato, come operazioni di commercio lo sbarco ed il ricarico delle merci per riparazione della nave, il trasbordo sovr'un'altra nave in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie per le vettovaglie dell' equipaggio e la vendita delle merci avariate, allorchè l'Amministrazione delle Dogane vi avrà prestato il suo assenso.

ART. 5.

In tutto ciò che concerne il collocamento delle navi, il loro carico e discarico nei porti, rade, seni e baie, e generalmente per tutte le formalità e disposizioni qualsiansi cui possono essere sottoposte le navi mercantili, il loro equipaggio ed i loro carichi, si conviene che non verrà accordato ai legni nazionali alcun privilegio o favore, che non sia ugualmente acconsentito a quelli dell'altro Stato,

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