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Visto il parere della Commissione consultiva della pesca nella sessione del dicembre 1907;

Visti i pareri degli enti locali in conformità dell'articolo 2 della legge anzidetta ;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della marina mercantile, del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di accordo coi ministri, segretari di Stato, per la marina e per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La pesca con navi, battelli, barche od altri galleggianti, a vapore, o a motore meccanico ausiliario della vela, nei mari dello Stato, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il Ministero d'agricoltura, previo parere del Comitato permanente della pesca, ne dia, in via di esperimento, il permesso ai richiedenti cittadini italian, tanto se siano proprietari o armatori dei detti mezzi di navigazione, quanto se siano pescatori, comprese le Società fra questi;

b) che il Ministero stesso stabilisca, caso per caso, la località di esercizio, la distanza dalla costa, i periodi di tempo, il genere di strumenti pescarecci e le dimensioni di essi, la misura delle maglie delle reti, la tenuta del giornale di pesca », ed ogni altra opportuna disposizione.

Resta salva l'applicazione degli accordi internazionali vigenti nei riguardi della pesca.

Art. 2.

Chi eserciti senza permesso la pesca con i mezzi indicati nell'art. 1 entro una zona non superiore a 7 miglia

marittime dalla costa verso, l'alto mare, o chi, volendo esercitare la detta pesca oltre questa zona, non ne dia preventivo avviso, di volta in volta, all'autorità marittima (che ne avvertirà il Ministero di agricoltura), o chi violi le determinazioni Ministeriali emanate a norma della lettera b dell'art. 1o del presente decreto, sarà punito secondo gli articoli 90 e 96 del regolamento per la pesca marittima, approvato col decreto Reale 13 novembre 1882, n. 1090.

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'art. 16 del regolamento per la pesca marittima, approvato col decreto Reale 13 novembre 1882, n. 1090, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di fario osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI NITTI

LEONARDI-CATTOLICA

DI SAN GIULIANO.

Registrato alla Corte dei conti addi 22 ottobre 1912.

Reg. 85. Alli del Governo a f. 32. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1108

Regio Decreto 26 settembre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, vengono ripartite le attività fra i comuni di Bova, e di Bova Marina, in esecuzione della legge 29 marzo 1908, n. 117.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1912, n. 255.

1912

N. 1109

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Corbara di applicare nell'anno 1912 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza del 20 novembre 1911 con le modificazioni apportatevi con la successiva dell'11 giugno 1912.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1912, n. 255.

N. 1110

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Correggio di applicare nel 1912 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 6 luglio 1912.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1912, n. 255.

N. 1111

Regio Decreto 3 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'ospedale « Lina » in Contessa Entellina (Palermo) è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo e ne è approvato lo statuto.

Registrato alla Corte dei Conti addi 24 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1912, n. 255.

N. 1112

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al

comune di Coriano di applicare nel 1912 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata il 26 agosto 1912.

Registrato alla Corte dei Conti addi 24 ottobre 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1912. n. 256.

N. 1113

Regio Decreto 3 ottobre 1912, che concede la restituzione della tassa interna di fabbricazione dello

zucchero impiegato nella preparazione dei liquori tonici aperitivi a base di vino.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1912, n. 255)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 547:
Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa la restituzione della tassa interna di fabbricazione sullo zucchero, impiegato nella preparazione dei liquori tonici aperitivi a base di vino, con le norme stabilite per i liquori dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1902, n. 520.

La quantità minima del prodotto ammessa alla restituzione della tassa sullo zucchero, è stabilita in 100

Per lo zucchero vincolato a tassa aggiunto ai detti prodotti, resta ferma la concessione dell'abbuono, in luogo della restituzione di cui sopra, con le norme dell'art. 16 del regolamento 2 luglio 1903, n. 347.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi • dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1912.

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Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912.
Reg. 85. Atti del Governo a f. 38. A. MONACHESL
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1114

Regio Decreto 3 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Imola di applicare nel 1912 la tassa di famiglia, col limite massimo deliberato il 7 febbraio 1912.

Registrato alla Corte dei Conti addi 24 ottobre 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1912, n. 256.

N. 1115

Regio Decreto 6 ottobre 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Montecarotto di applicare nel 1912 la tassa di famiglia in base alle deliberazioni 24 marzo e 18 aprile 1912.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 ottobre 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1912, n. 256.

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