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Art. 97.

Le copie dei documenti, collazionate e contrassegnate in ogni foglio dall'impiegato che le copiò e dal sopraintendente o direttore, ovvero da un impiegato a ciò specialmente delegato, saranno autenticate dal sopraintendente o direttore con la propria sottoscrizione e col bullo dell'archivio.

L'archivio invia direttamente all'ufficio del registro le copie, estratti, certificati e simili colla dettagliata liquidazione in margine, possibilmente nella prima pagina, dei diritti dovuti, e ne dà alla parte contemporaneo avviso, con invito ad effettuare il ritiro degli atti.

Gli atti inviati all'ufficio del registro devono essere accompagnati da duplice elenco, nel quale la direzione dell'archivio segnerà per ciascun atto il cognome, nome e recapito del richiedente, la natura dell'atto, il numero dei fogli impiegati, l'ammontare dei diritti dovuti, le date ed i numeri delle bollette in precedenza rilasciate dal competente ricevitore. Per le copie, gli elenchi dovranno pure indicare se la spedizione è in forma semplice od esecutiva.

Un esemplare degli elenchi viene restituito all'archivio con dichiarazione del ricevimento.

Il ricevitore liquida le tasse di bollo, e se l'importo dovuto per tasse e diritti di archivio non sia stato già introitato a titolo definitivo, provvede alla regolarizzazione dell'incasso, conteggiando il fatto deposito.

Art. 98.

Qualora la somma anticipatamente versata o depositata risulti insufficiente, il ricevitore, trascorsi i tre mesi dall'avviso di cui al precedente articolo, agirà contro il richiedente per la riscossione della differenza, valendosi del procedimento stabilito dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797.

Gli atti completamente pagati e non ritirati nel termine di due anni sono dal ricevitore restituiti all'archivio.

Art. 99.

Presso ogni archivio deve tenersi esattamente al corrente un registro, nel quale dovranno annotarsi tutte le domande di privati che importano pagamento di diritti di archivio, con la indicazioen dei diritti liquidati e della bolletta o del vaglia comprovante il pagamento di essi, ovvero il deposito fatto.

In tale registro si tiene nota anche degli atti rilasciati ai sensi dell'ultimo alinea dell'art. 93.

Un estratto conforme di questo registro è mensilmente spedito dalla direzione dell'archivio alla intendenza di finanza della provincia.

Per la ricerca ed esame di documenti da parte di privati, l'ufficio di assistenza alla sala di lettura a pagamento deve, mediante un timbro speciale, segnare sulla domanda il giorno e l'ora del principio e della fine dell'esame e della lettura, il numero delle ore impiegate, l'importo dei diritti pagati ed il numero della bollotta del ricevitore o del vaglia comprovante il pagamento ovvero il deposito, e, appena terminata l'ispezione e la lettura, è tenuto a restituire alle sezioni, insieme con la domanda, le scritture o i documenti esaminati; e il capo della sezione, sotto la propria responsa❤ bilità, deve accertare sulla domanda l'esattezza delle indicazioni contenute nel timbro suddetto, tenendo conto dell'ora in cui vennero consegnate e di quella in cui vennero restituite le scritture. In seguito a tali riscontri viene rilasciata la liquidazione definitiva di che all'art. 96.

Art. 100.

A nessuno degli impiegati è permesso di accettare in deposito o in pagamento le somme dovute per ricerche e copie.

Agli ispettori demaniali che fanno verifiche negli archivi saranno esibite tutte le domande ricevute, e il registro prescritto coll'articolo precedente. Essi dovranno riscontrare la concordanza dei dati risultanti dagli uffici del registro con quelli dei registri tenuti presso l'ufficio di protocollo e presso la direzione dell'archivio.

CAPO IV.

Servizio interno.

Art. 101.

Nelle sale assegnate alla conservazione degli atti, è vietato accendere o portar fuoco e lumi; in tutti i locali di archivio è vietato fumare.

Art. 102.

Le carte, che vengono versate nell'archivio, devono essere, di regola, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, nonchè da un inventario firmato dal capo dell'ufficio che esegue il versamento.

Degli atti riservati e di quelli provenienti da magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa inventario particolare.

La consegna si fa per processo verbale da un impiegato, delegato dall'ufficio che esegue il versamento. Le carte devono essere ordinate, con indicazione dell'anno, della natura, dell'oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza precisa con l'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'ufficio che fa il versamento.

Art. 103.

II sopraintendente o direttore o un funzionario all'uopo delegato verifica lo stato delle carte presentate alla consegna, e l'esattezza del loro inventario; trovandole scomposte, lacere, deperite, ne sospende l'accettazione, fa constatare mediante verbale lo stato di esse e ne riferisce al ministero dell'interno.

Le carte ricevute sono classificate e ripartite a norma dell'art. 68. del presente regolamento.

Per le carte non ordinate, nè inventariate che appartengono, ad antiche serie ordinate e inventariate o ne sono compimento, vienė conservato il metodo di classificazione antecedentemente usato.

Art. 104.

Ogni qual volta occorra di togliere dalla propria se le filze, mazzi, registri od anche un semplice documento, dovrà esser collocato al relativo posto un foglio indicante da chi, in qual giorno, e per quale uso fu fatta l'asportazione.

Art. 105.

I documenti dei quali si voglia fare studio sono comunicati a chi li domanda nella sala a ciò specialmente assegnata.

I soci delle RR. deputazioni di storia patria e delle società storiche costituite in ente morale e delle RR. accademie, su domanda delle rispettive segreterie, possono esaminare e prender copia dei documenti per uso letterario o scientifico, quando ciò sia possibile, in sale appartate dell'archivio, senza obbligo delle formalità e delle indicazioni richieste dall'art. 91 del presente regolamento.

Le facilitazioni a qualunque titolo concesse dal presente articolo non importano la deroga di tutte le disposizioni regolamentari ed in ispecie di quelle concernenti la pubblicità degli atti.

È vietata, in ogni caso, l'asportazione di carte dagli archivi, anche a titolo di temporaneo trasferimento, in locali, sia pure contigui, delle RR. deputazioni ed accademie o società storiche od altri uffiɔi salvo i disposto dell'art. 83.

Art. 106.

La sala di studio sta aperta pér non meno di cinque ore, da determinarsi per regolamento interno, di ciascun giorno non festivo. Ad essa viene preposto dalla direzione un impiegato, il quale curerà, sotto la sua personale responsabilità, la rigorosa osservanza delle regole stabilite per il servizio e non potrà assentarsi dalla sala senza essere sostituito da altro sorvegliante.

Nei regolamenti speciali di servizio, da emanarsi a norma del seguente art. 111 saranno indicate le cautele per la consegna e il riscontro delle filze che si consegnano agli studiosi.

È in facoltà dei sopraintendenti o direttori di richiedere l'accertamento della identità personale di coloro che, a qualunque titolo, richiedano la consultazione di carte, allorchè essi siano sconosciuti e particolarmente allorchè domandino la comunicazione di documenti di speciale importanza.

Le carte domandate dagli studiosi con le formalità di cui al precedente art. 91 sono affidate dal sopraintendente o direttore all'impiegato incaricato della vigilanza della sala; questi le nota in apposito registro, le consegna agli studiosi, e le ritira da essi, assicu randosi prima della loro integrità.

L'impiegato, al chiudersi quotidiano della sala, deve raccogliere in apposito armadio i documenti messi a disposizione degli studiosi, che, per la prosecuzione dell'esame da parte dei medesimi, non possono essere ancora restituiti alla loro sede d'archivio.

Egli procura anche agli studiosi i libri della biblioteca e le notizie di cui avessero bisogno; ma non può comunicare loro documenti senza il consenso del direttore.

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appoggiare il calama io o la penna sopra i documenti che si stanno esaminando;

usare qualunque processo chimico per ravvivare i caratteri sva niti o rinvenire palinsesti;

far calchi o lucidi o trarre fotografie senza il permesso di cui

al precedente art. 88;

scomporre i documenti dall'ordine in cui sono disposti;

disturbare il perfetto silenzio nella sala da studio;

fermarsi negli altri locali degli uffici.

A chi trasgredisca ad alcune di queste regole, potrà essere ritirato temporaneamente, o per sempre, il permesso di frequentare la sala, salva sempre all'amministrazione l'azione per rifacimento di danni e per le eventuali sanzioni penali.

Art. 108.

La biblioteca è dal sopraintendente o direttore data in custodia ad un impiegato, il quale, con regolare verbale, ne assume la responsabilità, in base all'inventario debitamente aggiornato.

La biblioteca serve specialmente agli impiegati dell'archivio: però gli studiosi possono chiedere nella sala di studio i libri necessari alle loro ricerche.

L'impiegato incaricato delle funzioni di bibliotecario dovrà tenere un registro dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e di uscita dei libri.

Annualmente si procederà alla verificazione della consistenza totale della biblioteca in rapporto ai nuovi acquisti, facendone menzione nella relazione prescritta dal precedente art. 44.

Art. 109.

Il ministero invia a ciascun archivio la raccolta degli atti del Governo, la Gazzetta ufficiale del Regno ed un esemplare di tutte le pubblicazioni sugli archivi fatte a spese dello Stato, nonchè i bollettini e gli elenchi della Consulta araldica.

Art. 110.

Nessun libro può essere portato fuori dell'archivio, tranne che per oggetto di studio personale, dagli impiegati dell'archivio e sotto la responsabilità del sopraintendente o direttore.

Di ogni libro che si ottiene di consultare deve essere data ricevuta, che sarà restituita dal bibliotecario, quando l'opera gli verrà riconsegnata; la restituzione dei libri dovrà avere luogo, in ogni caso, entro due mesi dalla consegna.

Art. 111.

I singoli sopraintendenti o direttori disciplineranno con regolamento interno, da approvarsi dal ministero, il servizio speciale dell'ufficio e per il pubblico, in quanto non è provveduto dal presente regolamento.

TITOLO IV.

Laboratorio di restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno

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CAPO UNICO.

Art. 112.

Al laboratorio di restauro di documenti logori e guasti istituito presso l'archivio centrale del Regno in forza dell'art. 10 della legge

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