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Lingua dei documenti latini e volgari scritti in Italia; esercizi di traduzione.

Metodologia della lettura e della trascrizione dei documenti 3. Discipline ausiliarie (cenni):

,nozioni di metrologia della regione;

nozioni di numismatica della regione;

nozioni di araldica della regione.

4. Nozioni della storia d'Italia dal 1492 sino ai nostri giorni.
5. Divisioni territoriali politiche ed ecclesiastiche del Regno.
6. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno

GIOLITTI.

N. 1164

Regio Decreto 13 ottobre 1911, relativo alla costituzione e al funzionamento della commissione delle prede nei riguardi della guerra italo-turca.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del, 4 novembre 1911, n. 257)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 225 del Codice per la marina mercantile;

Ritenuto che, per effetto dello stato di guerra con la Turchia, si è resa necessaria l'opera della commissione delle prede ed occorre quindi provvedere alla sua costituzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei nostri ministri degli affari esteri, della marina e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione delle prede, preveduta dall'art. 225 del Codice per la marina mercantile, risiederà in Roma.

Art. 2.

La commissione delle prede giudica della legittimità delle prede e della confisca e delle altre questioni attribuite alla sua giurisdizione dal Codice della marina mercantile.

Art. 3.

La commissione sarà presieduta da un primo presidente di Corte d'appello in servizio od a riposo, oppure da un presidente di sezione di Corte di cassazione in attività di servizio.

Essa sarà composta di membri ordinari e membri supplenti.

I membri ordinari saranno:

a) un ufficiale ammiraglio, membro del Consiglio superiore di marina;

b) un membro del contenzioso diplomatico;
c) un consigliere di Stato;

d) il direttore generale della marina mercantile ; e) 'ispettore del corpo delle capitanerie di porto;

f) un consigliere di Corte d'appello.

I membri supplenti saranno in numero di quattro, e saranno scelti: due nella categoria degli ufficiali ammiragli e due nelle categorie di cui alle lettere c) ed f).

Funzionerà da commissario del Governo un magistrato del pubblico ministero, non inferiore a procuratore del Re. Il commissario del Governo non ha voto deliberativo ed è incaricato di promuovere l'istanza a

nome del Governo e di dare le sue conclusioni. Egli non potrà assistere alla votazione.

La commissione sarà assistita da un segretario senza voto

Il presidente ed i commissari ordinari sono nominati con decreto Reale, sulla proposta dei ministri degli affari esteri, della marina, di grazia e giustizia e dei culti. I commissari supplenti, ove occorrano, sa: anno nominati nello stesso modo.

Il segretario, scelto tra i funzionari del ministero degli affari esteri o della marina o di grazia e giustizia e dei culti, sarà nominato con decreto dei ministri stessi.

Art. 4.

Nelle adunanze preliminari la commissione delle prede, per l'adempimento del suo ufficio, compilerà un regolamento interno, che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

I

Art. 5.

Le deliberazioni della commissione sono valide quando intervengano almeno cinque membri. In caso di parità di voti, quello del presidente, o di chi ne fa le veci, determina la maggioranza.

Art. 6.

Le parti avranno facoltà di presentare memorie in iscritto, rivolgendole al presidente della commissione.

Art. 7.

Gli agenti delle potenze straniere, accreditati presso il Governo del Re, potranno indirizzare al commissario del Governo quelle osservazioni che giudicheranno convenienti nell'interesse dei loro nazionali.

Art. 8.

Le sentenze della commissione delle prede saranno motivate. Esse non sono soggette ad appello, opposizione o revocazione, salvo il ricorso alla Suprema Corte di cassazione nei termini e colle norme stabilite dall'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2*).

Art. 9.

Le decisioni della commissione delle prede saranno comunicate ai Nostri ministri degli affari esteri e della marina entro otto giorni da quello in cui furono pronunciate.

Art. 10.

Le spese di segreteria ed altre accessorie pel servizio della commissione delle prede saranno pagate a carico del capitolo 44 del bilancio della marina (spese varie per la marina mercantile).

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto finchè non siano definite, a norma del decreto medesimo, le controversie di competenza della commissione delle prede derivanti dallo stato di guerra con la Turchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

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Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1911.
Reg 75. Atti del Governo a ↑ 74. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1165

Regio Decreto 20 ottobre 1911, col quale, sulla proposta dei Ministri degli affari esteri, della marina e di grazia e giustizia, si nominano i membri della commissione delle prede, istituita col R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1164.

Registrato alla Corte dei conti addi 3 novembre 1911. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1911, n. 258.

N. 1166

Regio Decreto 6 agosto 1911, che modifica i ruoli organici del personale dei Ministeri della marina e dei lavori pubblici e porta variazioni ai relativi stati di previsione per l'esercizio finanziario 1911-912 in dipendenza della concentrazione dei servizi marittimi nel ministero della marina.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1911, n. 258)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, sulla concentrazione nel ministero della marina dei servizi marittimi;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75, che determina i servizi da concentrarsi nel ministero della marina in dipendenza della legge suindicata;

Visto il R. decreto 17 luglio 1910, n. 568, relativo al passaggio dal ministero dei lavori pubblici a quello della marina del servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi;

Visto il R. decreto 9 marzo 1911, n. 294, che fissa la data di effettivo passaggio suddetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

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