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N. 1170

Regio Decreto 20 ottobre 1911, che ammette alle verificazioni prima e periodica speciali bilancie automatiche computatrici del peso e del prezzo delle

merci.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1911, n. 260)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 33);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R decreto in data 12 giugno 1902, n. 226;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1910, con la quale la ditta The Computing Scale Company > chiede che siano ammesse alla verificazione ed alla legalizzazione speciali bilancie automatiche atte ad indicare il peso ed il prezzo delle merci;

Ritenuto che tali bilancie, essendo destinate agli usi del commercio, devono essere sottoposte alle verifica zioni ed alla legalizzazione, prescritte dalla legge predetta:

Ritenuto che per la loro speciale struttura e per il loro funzionamento non possono ammettersi a verificazione se non in base all'art. 6 del regolamento sopracitato ;

Sentito il parere conforme della commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi ;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammesse alle verificazioni prima e periodica, bilancie composte a sospensione inferiore con indicatore automatico del carico, costituite da una piattaforma a leve, combinata con due dinamometri e che hanno le caratteristiche principali seguenti:

i dinamometri, con molle ad elica ed a spranghetta, sollecitate, rispettivamente, per trazione e per flessione, sostituiscono l'ordinario giogo;

alle molle sono appesi i due tiranti della piattaforma destinata a ricevere il carico;

l'indicatore automatico sostituisce i pesi ed è costituito da un tamburo ruotante, mercè opportune trasmissioni di collegamento con le molle, di quantità angolari proporzionali al carico. La graduazione di esso indica direttamente pesi della scala decimale in coincidenza con un indice fisso. Può avere altresì altre graduazioni numeriche progressive atte ad indicare i prezzi del carico pesato, coincidenti con lo stesso indice prolungato;

un

compensatore bimetallico serve a correggere, automaticamente, le variazioni di elasticità delle molle, derivanti dalle variazioni termiche;

uno smorzatore delle grandi oscillazioni permette la rapida lettura delle pesate ad indicatore fermo;

opportuni regolatori protetti, servono a disporre esattamente nella posizione normale lo strumento senza carico (indicazione zero).

Art. 2.

Il collegamento delle molle con la piattaforma deve essere fatto in modo che sia sempre soddisfatta la con

dizione prescritta dal primo periodo dello articolo 63 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

I tratti della graduazione dell'indicatore automatico indicanti i pesi, devono essere equidistanti fra di loro ed ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B, annessa al testo unico di leggi metriche sopracitato.

Art. 4.

La sensibilità delle bilancie contemplate nel presente decreto, deve essere tale che, l'aggiunta o la sottrazione di uno dei pesi indicati dall'art. 64, d), del regolamento citato, per la corrispondente portata, produca uno spostamento dell'indicatore praticamente apprezzabile, come sarà stabilito dalle istruzioni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Le stesse bilancie devono ritenersi esatte quando l'aggiunta o la sottrazione del peso stesso, riferito al carico massimo, sia sufficiente a condurre l'indicatore nella posizione normale (coincidenza dell'indice fisso col tratto equivalente ai pesi reali del carico).

Se il più piccolo intervallo della graduazione del tamburo corrisponde ad un peso minore di quello sopraindicato come limite minimo di sensibilità e di esattezza, queste dovranno essere provate con l'aggiunta o la sottrazione del peso corrispondente a tale intervallo.

Tutto ciò vale tanto per la verificazione prima quanto per la verificazione periodica.

Art. 5.

Il diritto di verificazione prima da pagarsi per ciascuna di tali bilancie è, a seconda della portata, quello

fissato dalla tabella B, annessa al citato testo unico di leggi metriche, per le bilancie composte a sospensione inferiore, ossia bilancie a pendolo.

Art. 6.

Con apposite istruzioni da approvarsi con decreto ministeriale, sentita la commissione superiore metrica, saranno date le norme per la verificazione e la legalizzaz one delle bilancie contemplate nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 4 novembre 1911.
Reg. 75. Atti del Governo a †. 89. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

NITTI.

N. 1171

Regio decreto 22 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, è eretta in ente morale l'« Opera del Tempio israelitico di Bologna e ne è approvato lo statuto.

Registrato alla Corte dei conti addi 6 novembre 1911. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1911, n. 261.

N. 1172

Regio Decreto 20 ottobre 1911, recante norme per la nomina in ruolo degli inservienti avventizi del ministero degli affari esteri.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1911, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 574 del 27 novembre 1902, che approva il regolamento per il personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Riconosciuta la convenienza di provvedere, dal 1° luglio 1911, alla sistemazione in pianta stabile degli inservienti avventizi in servizio nell'amministrazione degli affari esteri al 30 giugno 1911, e la necessità di dare al Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri la facoltà di derogare, per la nomina in ruolo di detti avventizi, alle disposizioni del regolamento suddetto;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la nomina in ruolo degli inservienti avventizi in servizio presso il ministero degli affari esteri al 30 giugno 1911, potrà derogarsi alle disposizioni del regolamento approvato con Nostro decreto 27 novembre 1902, n. 574, circa l'ammissione del personale subalterno del ministero stesso.

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