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Presso la succursale del Banco di Napoli di Cosenza sarà tenuta la somma di L. 250.000, da reintegrarsi ogni dieci giorni, secondo sarà stabilito dal regolamento interno. Tale somma sarà a disposizione della sede di Cosenza per i mutui da farsi presso la sede stessa. Eguale somma con eguali norme è tenuta a disposizione della sede di Catanzaro presso la succursale del Banco di Napoli del luogo.

L'ordinamento di questo servizio sarà determinato nel regolamento interno, e vigilato dalla ragioneria generale presso la sede centrale.

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Gli uffici delle sedi di Catanzaro e di Cosenza sono autonomi nei limiti sopra indicati, rimanendo soggetti al controllo ed alla vigilanza della direzione centrale alla quale spetta conferire unità di indirizzo all'ente.

Le direzioni delle sedi devono trasmettere alla direzione centrale notizie di tutti i contratti stipulati il giorno stesso della stipulazione, e tutte le altre informazioni richieste dalla direzione centrale.

Gli stipendi degli impiegati sono pagati soltanto su mandati emessi dalla direzione centrale. Oltre al fondo a disposizione delle sedi di cui al precedente art. 14, che deve essere usato esclusivamente per il servizio dei mutui e non mai per altro motivo, i direttori avranno a disposizione un fondo per spese di economato e simili e ne renderanno conto mensile alla direzione centrale.

Art. 16.

La stipulazione dei contratti può farsi sopra richiesta del mutuatario presso la sele centrale o presso qualunque delle due sedi, e nei contratti l'Istituto è rappresentato dal direttore capo ovvero dal direttore della sede.

I pagamenti delle semestralità sono fatti al Banco di Napoli, succursale di Catanzaro, e possono essere ricevuti dalla succursale d Cosenza del Banco stesso, che li verserà a quella di Catanzaro, la quale darà immediatamente avviso alla Direzione centrale della sezione di ogni versamento fattole.

Art. 17.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale su proposta del ministero di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quello del tesoro, saranno stabilite le norme per l'emissione, il sorteggio e quanto altro riguarda le obbligazioni, in conformità dell'art. 11 della legge 21 luglio 1911, n. 907.

Art. 18.

La determinazione del valore dei fabbricati agli effetti del mutuo concedibile sarà fatta secondo il criterio contenuto nell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 19.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione divengono esecutive soltanto entro 10 giorni dall'invio al ministero di agricoltura, industria e commercio qualora questo non le abbia sospese nelle forme di legge.

Art. 20.

Il direttore capo è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio dal quale può essere sospeso o revocato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Lo stipendio del direttore capo è determinato dal ministro nel decreto di nomina.

Salvo i diritti acquisiti dagli impiegati attualmente in funzione, gli altri sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore capo.

Soltanto spetta al comitato su proposta del direttore della sede il conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio amministrativo al segretario od al ragioniere incaricato, come al precedente articolo 12.

Art. 21.

Gli stipendi sono così determinati:

SEDE CENTRALE:

Ingegnere ispettore 1, annue L. 4500.

Avvocato 1, id. L. 4500.

Ragioniere capo 1, id. L. 4000.

Segretario 1, id. L. 3000.

Archivista 1, id. L. 2000.

Vice ragioniere 1, id. L. 2500.

Vice ragioniere 1, id. L. 1800.

Impiegati d'ordine 3, id. L. 1500.
Usciere 1, id. L. 1000.

SEDI.

Direttori 2, con assegno, V. art. 20.

Ragionieri 2, id. id.

Segretari 2, id. id.

Legali 2, annue L. 3600.

Legali 2, id. 3000

Vice segretari 2, id. L. 1800.
Vice ragionieri 2, id. L. 1800.
Ingegneri capi 2, id. L. 4000.
Ingegneri 10, id. L. 3600.
Assistenti 8, id. L. 2500.

Geometri 2, id. L. 2500.

Impiegati d'ordine 8, id. L. 1500.
Uscieri 4, id. L. 1000.

Art. 22.

Gli assegni agli impiegati incaricati di cui all'art. 5 sono i sequenti:

a) per l'incarico di direttore delle sedi, annue L. 1500;

o) per l'incarico di capo dell'ufficio amministrativo della sede, annue L. 400;

e) per l'incarico di ragioniere della sede, annue L. 600; d) per l'incarico di segretario della sede, annue L. 600. L'incarico di cui alla lettera b) è normalmente cumulato con quello della lettera c) o della lettera d).

Art. 23

Le disposizi ni contenute nei decreti ministeriali 27 settembre e 1 novembre 1909 sono abrogate.

Lo schema del regolamento interno della sezione temporanea, in sostituzione di quello approvato con decreto ministeriale 4 novemhre 199, deve essere preparato dal Consiglio di amministrazione entro un mese dalla data del R. decreto che approva il presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

N. 1187

Regio Decreto 15 ottobre 1911, col quale, sulla proposta dei ministri di grazia, giustizia e culti e per l'agricoltura, industria e commercio, viene istituito in Spezia un collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul

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territorio dei comuni di Spezia, Arcola, Vezzano Ligure e Lerici, e viene stabilito che i membri del collegio stesso siano in numero di sedici (otto industriali e otto operai).

Registrato alla Corte dei conti addi 8 novembre 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 novembre 1911. n. 263.

N. 1188

Regio Decreto 22 ottobre 1911, che autorizza una 14a prelevazione di L. 5.125 dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 a favore dei bilanci dei Ministeri degli esteri e dell'interno.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1911, n. 263)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 3.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2.629.657,35, rimane disponibile la somma di L. 370.342,65;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della

spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è autorizzata una 14a prelevazione nella somma di lire cinquemilacentoventicinque (lire 5123), da portarsi in aumento ai capitoli degli stati di previsione infraindicati per l'esercizio finanziario in

corso:

Ministero degli affari esteri: cap. 63 « Assegni prov

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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

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Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1911.
Reg. 75. Atti del Governo a f. 99. A. MONACHESI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE

N. 1189

Regio Decreto 22 ottobre 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia in adunanza del 26 luglio 1911, in sostituzione del regolamento approvato col R. decreto 17 gennaio, n. 3.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 novembre 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1911, n. 263.

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