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zione e rimettendogli altresì i distintivi ritirati ai volontari cessanti.

Il comitato provinciale alla sua volta trasmette al sottocomitato nazionale uno dei due esemplari del detto elenco ed i distintivi.

CAPO IV.

Gerarchia.

Art. 28.

La graduazione gerarchica nei riparti del corpo V. C. A. è la seguente:

a) volontario ciclista e volontario specialista (guida, trombetiere, stimatore, zappatore, telegrafista, motociclista, meccanico e ciclista scelto);

b) capo squadra ciclista e capo squadra specialista;

c) sotto capo plotone;

d) capo plotone;

e) capo compagnia ;

f) capo battaglione.

Art. 29.

Il volontario può ottenere la qualifica di tiratore scelto, ciclista scelto e quella di specialista in una delle categorie di guida, trombettiere, stimatore, zappatore, telegrafista, motociclista e meccanico. Ad esse è nominato, dopo un esperimento per accertarne l'idoneità, su proposta del capo compagnia, dal comitato provinciale secondo le norme emanate dal sotto-comitato nazionale. Il numero dei tiratori scelti, ciclisti scelti e stimatori è illimitato; il numero massimo per le altre specialità è così fissato in ogni plotone: 1 trombettiere, 6 zappatori, 2 meccanici, 2 telegrafisti, 2 guide.

La qualifica di guida, tiratore scelto o ciclista scelto può essere riunita ad una delle altre specialità.

Pei motociclisti non è necessario esperimento di sorta.

Art. 30.

Per le istruzioni dei volontari ciclisti e degli specialisti, ogni qualvolta sia necessario, si richiederà l'occorrente personale alle autorità militari, e, in difetto, si sceglieranno gli istruttori a preferenza fra gli ufficiali e i graduati di truppa in congedo.

L'istruttore comandato dalle autorità militari per impartire una data istruzione ha l'esclusiva direzione e responsabilità dell'istruzione stessa.

Art. 31.

Il capo squadra ciclista e il capo plotone sono rispettivamente preposti al comando di una squadra, di un plotone e alla loro istruzione.

Il sottocapo plotone coadiuva il capo plotone e lo sostituisce in caso di assenza.

Il capo squadra specialista è in soprannumero nel plotone, è preposto alle istruzioni speciali dei volontari specialisti, e può eventualmente disimpegnare anche le attribuzioni di capo squadra ciclista.

Art. 32.

Il capo compagnia assume il comando della compagnia quando questa si riunisce. Controlla, appoggia ed agevola l'opera dei capi plotoni nel loro funzionamento, ed a tale scopo esso fa di diritto parte del comitato locale o dei comitati locali da cui dipendono i plotoni della compagnia.

Il capo battaglione ha nella sua sfera funzioni analoghe a quelle del capo compagnia, e perciò di diritto fa parte dei comitati provinciali o locali principali da cui dipendono le varie compagnie del battaglione.

Art. 33.

Per ogni compagnia è nominato un aiutante di compagnia e per ogni battaglione un aiutante di battaglione, i quali harmo posto gerarchico equiparato rispettivamente a quello di sottocapo plotone e di capo plotone. Essi attendono specialmente a funzioni amministrative sotto la direzione e la responsabilità del capo compagnia e del capo battaglione.

Art. 34.

Per ogni compagnia è designato un volontario medico, il quale ha posto gerarchico equiparato a quello di capo plotone; esso è nominato medico di reparto. Anche il plotone, quando è isolatɔ, può avere un volontario medico, il quale è pure nominato medico di reparto.

Però se il volontario medico è uffficiale dell'esercito o della Croce rossa avrà nel corpo V. C. A. posto gerarchico corrispondente al suo grado.

Art. 35.

Per l'assenza temporanea di un comandante titolare di un reparto, il comando di questo è assunto dal capo del reparto inferiore più anziano di nomina, ed a parità di questa anzianità, dal più anziano di età.

CAPO V.

Nomine a gradi e cariche: promozioni: cessazione.

Art. 36.

Le nomine dei capi di battaglione, di compagnia, di plotone e cariche corrispondenti sono di competenza della presidenza del comitato centrale, su proposta dei sotto-comitati nazionali.

Per ottenere la nomina al grado di capo-plotone gli appertenenti al corpo V. C. A., che non sono ufficiali dell'esercito, dovranno aver superato apposito esame in conformità delle disposizioni e dei programmi che saranno emanati dalla presidenza del comitato centrale d'accordo col ministero della guerra e col comando del corpo di stato maggiore.

Art. 37.

Le promozioni al grado di capo compagnia e capo battaglione, eccettuati i casi di cui al seguente art. 44, n. 3, saranno conferite dopo almeno tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore di capo plotone e capo compagnia ed a seconda delle vacanze che si effettueranno anzitutto nei quadri degli ufficiali del rispettivo reparto ed anche nei quadri degli altri reparti dipendenti dallo stesso comitato provinciale.

Le proposte saranno inoltrate alla presidenza del comitato centrale dai rispettivi sotto-comitati nazionali, unitamente ad una relazione che comprovi l'attitudine del candidato a coprire il grado superiore.

Art. 38.

Le nomine e promozioni al grado di sottocapoplotone sono fatte dai sotto-comitati nazionali su proposte dei rispettivi comitati provinciali.

Le nomine a capo squadra, e cariche equiparate sono fatte dai comitati provinciali su proposta dei comandanti dei reparti inte

ressati.

· 1 candidati sono scelti fra i volontari che hanno già conseguito il diploma di idoneità militare, di cui al seguente art. 54, e che posseggono in modo spiccato l'idoneità ciclistica e militare e l'attitudine al comando.

Tali requisiti speciali dovranno essere accertati mediante un esperimento davanti la stessa commissione, di cui al seguente art. 52. Le nomine e promozioni saranno fatte a seconda delle vacanze che si effettueranno nel ruolo dei graduati del rispettivo reparto.

Art. 39.

Di ogni nomina si rilascia apposito brevetto e si dà notizia nel periodico ufficiale del comitato centrale ovvero del sottocomitato nazionale, secondochè venne fatta dal comitato centrale, dal sottocomitato nazionale o da un comitato provinciale.

Art. 40.

I militari del R. esercito, tanto in effettività di servizio quanto in congedo, possono far parte dei reparti del corpo V. C. A., alla condizione che ad essi siano conferite cariche non inferiori a quelle relative al grado che rivestono nell'esercito.

Gli ufficiali in effettività di servizio però vengono iscritti come aggregati e rimangono fuori quadro nella formazione delle tabelle organiche per gli ufficiali del corpo V. C. A.

Gli ufficiali in congedo invece entrano a far parte delle tabelle organiche predette, e vestono normalmente l'uniforme prescritta per i V. C. A., eccetto che si tratti di manovre con reparti dell'E. P. nei quali casi potranno anche vestire la propria uniforme di ufficiale dell'esercito.

Art. 41.

Si cessa dal grado o dalla carica:

1o per cessazione dalla qualità di volontario;

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2o per domanda di dimissioni indirizzata per iscritto al comitato locale, il quale la trasmette per via gerarchica all'ente competente. La facoltà di chiedere le dimissioni è soggetta alla riserva espressa nel capoverso a) dell'art. 25;

3o per decisione superiore causata da gravi mancanze disciplinari o da inettitudine;

4o per assenza da più della metà delle istruzioni ed esercitazioni annuali stabilite dal seguente art. 52,

In caso di speciali pubbliche urgenze la cessazione si può pronunziare anche dopo l'assenza, non giustificata da malattia, da due sole riunioni.

Art. 42.

La cessazione della carica è pronunciata dallo stesso ente che ha il diritto di nomina, sentito il parere delle altre autorità od enti inferiori come nella nomina. Essa è notificata all'interessato ed è pubblicata sul medesimo periodico ufficiale sul quale venne pubblicata la nomina.

CAPO VI.

Disciplina.

Art. 43.

La disciplina del corpo V. C. A. ha il suo fondamento nel continuo e spontaneo concorso delle volontà individuali vincolate con l'atto della domanda per l'ammissione nel corpo. Il volontario deve sentire che, sia per servire la patria colle armi, sia per soccorrere i propri concittadini negli infortuni, occorrono qualità individuali e collettive che non si improvvisano, e perciò egli ha l'obbligo di approfittare quanto più può delle istruzioni che si impartiscono al corpo per rendere sè stesso capace di adempiere ai propri particolari doveri, e per rendere possibile il coordinamento di tutte le energie individuali del riparto cui appartiene, per il raggiungimento del fine comune.

Il volontario ha quindi come suo primo dovere quello di intervenire diligentemente alle istruzioni ed esercitazioni per trarne il massimo profitto, assoggettandosi con deferenza ed obbedienza agli ordini che gli vengono dati dai superiori.

Art. 44.

Le ricompense cui può aspirare un volontario sono

1° l'elogio orale e scritto;

2o la menzione all'ordine del giorno;

3o la promozione per merito eccezionale.

L'elogio può essere impartito dal capo compagnia, dal capo battaglione, dal comitato provinciale o dal sottocomitato nazionale.

Negli ultimi due casi è dato su proposta degli enti e delle autorità inferiori e può anche essere pubblicato sul periodico ufficiale.

La menzione all'ordine del giorno è conferita dal sottocomitato nazionale o dal comitato centrale ed è comunicata a tutti i comitati e reparti dipendenti, mediante la sua pubblicazione negli organi ufficiali del corpo V. C. A.

Art. 45.

In tempo di pace il volontario è passibile delle seguenti punizioni:

a) il richiamo, inflitto verbalmente o per iscritto dal capo ompagnia, dal capo battaglione per lievi mancanze, e per iscritto

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