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per istruzione; ma è in facoltà del volontario di fregiarsene anche fuori di servizio, quale segno di ambita distinzione. Per gli ufficiali il fregio sarà ricamato in oro.

Art. 65.

È data facoltà di adottare una uniforme, di panno grigio-verde la quale però dovrà essere identica almeno per i reparti dipendenti da uno stesso comitato provinciale: tale uniforme dovrà essere approvata dal sottocomitato nazionale e fatta conoscere al comitato centrale. Essa è obbligatoria per gli ufficiali e graduati, facoltativa per gli altri; il copricapo invece è obbligatorio per tutti i volontari indistintamente.

I volontari, sprovvisti d'uniforme, dovranno portare in servizio e nelle riunioni di reparti a scopo di istruzione, un bracciale tricolore identico all'annesso modello (tav. II). Tale bracciale dovrà essere portato al braccio sinistro a metà dell'omero e con il rosso in alto.

È vietato ai volontari, graduati ed ufficiali, d' indossare l'uniforme fuori servizio.

I distintivi del grado sono:

Art. 66.

per gli ufficiali. uno, due o tre galloni di argento, collocati lungo la costura laterale sinistra del beretto ed analogamente per il cappello, e una due o tre stelle a cinque punte di argento disposte lungo la manica sinistra tra il gomito e la manopola; gli ufficiali medici avranno inoltre due bottoni con croce rossa in campo bianco alle estremità del bavero;

per i graduati di truppa, un gallone di lana turchina per il caposquadra e di argento per il sottoca poplotone, portati al disopra della manopola sinistra.

Art. 67.

I distintivi delle specialità sono:

per le guide, un trofeo di freccie d'argento;

per i tiratori scelti, un trofeo di fucîli d'argento;

per i trombettieri, una cornetta d'argento;

per gli zappatori, due picconi d'argento;

per i moticiclisti, una ruota dentata d'argento;

per i meccanici, una M d'argento ;

per i telegrafisti, un fascio di saette d'argento;

per gli aiutanti, un bottone d'argento;

per i ciclisti scelti, una ruota di bicicletta in argento;
per gli stimatori, una doppia S d'argento.

Tali distintivi saranno portati a metà dell'omero sinistro, oppure sul bracciale, come all'annesso modello.

Art. 68.

Indossando in servizio i distintivi del corpo non si possono portare altri distintivi salvo le decorazioni militari e le onorificenze cavalleresche.

Art. 69.

L'armamento dei reparti ciclisti consiste:

per gli ufficiali in una rivoltella;

per i volontari e graduati in un moschetto con baionetta e relativi accessori e buffetterie.

Gli specialisti saranno equipaggiati come i corrispondenti reparti dell'esercito.

Art. 70.

I moschetti e relative buffetterie e le munizioni sono fornite dalla autorità militare, che prescrive anche il luogo e il modo di conservarli, nonchè le modalità tutte per il loro prelevamento e la riconsegna. Le rivoltelle saranno provviste per cura di coloro che debbono essere armati. Per portare le dette armi nell'andata e nel ritorno dal servizio, i volontari sprovvisti di porto d'armi, dovranno essere muniti della speciale tessera rilasciata dai sottocomitati nazionali.

Art. 71.

La bandiera assegnata ad ogni comitato provinciale, conforme all'annesso modello (tav. I) deve essere formata da un'asta e da un drappo quadrato del lato di cm. 60, diviso verticalmente in tre campi eguali, rosso, bianco e verde, collo stemma sabaudo nel campo bianco e coll'emblema del corpo V. C. A. ricamato in argento nella parte superiore del campo verde. Sotto lo stemma sabaudo sarà ricamato in argento il nome della provincia. È fatta facoltà di assicurare all'asta, superiormente al drappo tricolore, più nastri azzurri, su ciascuno dei quali sia ricamato in argento il nome di uno dei comuni che hanno costituito almeno un reparto completo (plotone, compagnia, battaglione).

Art. 72.

La bandiera, che rappresenta il battaglione, potrà essere portata nelle manifestazioni di corpo e nelle altre occasioni di cui all'art. 60, sempre però quando intervenga il battaglione al completo e dietro

autorizzazione del sottocomitato nazionale; non dovrà però essere mai portata nè alle esercitazioni militari di pace, nè in guerra.

CAPO IX.

Amministrazione, aderenze.

Art. 73.

La presidenza del comitato centrale, d'accordo con il ministero della guerra, emanerà norme semplici e generali di amministrazione per gli organi direttivi del corpo e per i reparti V. C. A. nei casi di manovre ed esercitazioni con l'esercito.

Art. 74.

Nei primi tre giorni di ogni semestre i comitati locali trasmettono al comitato provinciale un rapporto mod. 2 conforme al modulo annesso.

Parimente i comitati provinciali nei primi dieci giorni di ogni semestre trasmettono in duplice copia al sottocomitato nazionale un rapporto mod. 3 conforme al modulo annesso. Il sottocomitato invia una di tali copie al comitato centrale.

Art. 75.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i sottocomitati nazionali compileranno il censimento dei volontari dei rispettivi reparti dipendenti alla data del 31 dicembre, mettendo in evidenza il numero dei volontari regolarmente iscritti in confronto di quelli dell'anno precedente, il numero di quelli aventi obblighi di leva in 1a e 2a categoria e il numero degli ufficiali dell'E. P. e in congedo appartenenti al corpo.

Tale censimento, che dovrà essere conforme all'unito modello, sarà trasmesso, in duplice copia, entro il mese di febbraio, alla presidenza del comitato centrale.

Art. 78.

È fatta facoltà ai vari organi direttivi di raccogliere aderenze al corpo V. C. A.

Gli aderenti, pur non appartenendo al corpo, danno valida opera, per simpatia verso di esso e per patriottismo, al suo maggiore incremento e concorrono nelle spese mediante contributi versati una volta tanto o che si obbligano di versare periodicamente.

Essi possono versare somme per determinati scopi approvati dagli

enti direttivi del corpo: e tali somme non potranno mai altrimenti venire distratte.

PARTE TERZA.

Sezione automobilistica

CAPO I.

Sottocomitato nazionale automobilistico.

Art. 77.

Il sotto comitato nazionale automobilistico costituito secondo lo art. 13 dello statuto del corpo V. C. A., ha la sua sede presso l'Automobile club d'Italia.

Art. 73.

Le norme stabilite all'art. I si applicano anche per tenere al completo il numero dei membri del sottocomitato nazionale automobilistico.

Per la convocazione e la validità delle sedute e per le deliberazioni del sottocomitato nazionale automobilistico valgono le stesse norme fissate per il comitato centrale dall'art. 9-bis dello statuto e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

I membri del sottocomitato nazionale automobilistico durano in carica due anni, scadono per metà ogni anno, ma possono essere riconfermati.

Art. 79.

Il sottocomitato nazionale per esplicare efficacemente l'azione affidatagli dall'art. 16 dello statuto si vale di propri delegati presso i clubs automobilistici delle varie regioni dello Stato, semprechè questi siano inscritti all'Automobile club d'Italia.

Alla pubblicazione delle sue disposizioni e dei suoi atti il sottocomitato nazionale provvede mediante comunicati ad uno o più periodici cui darà qualifica di organi ufficiali.

CAPO II.

Ammissione nella sezione.

Art. 80.

L'aspirante all'ammissione nella sezione automobilistica del V. C. A. deve avere i requisiti di cui all'art. 26 dello statuto, ed

inoltre avere 18 anni compiuti secondo le vigenti disposizioni per la circolazione delle automobili e motociclette.

Art. 81.

Nella sezione possono essere ammessi anche coloro che non posseggono certificato al condurre, ma posseggono in libera proprietà una vettura automobile di prima classe, secondo l'art. 89 seguente, purché abbiano compiuto gli anni 18 di età, e dichiarino di avere al loro servizio e mantenerlo per il tempo per il quale si vincolano, un meccanico-conduttore avente i requisiti richiesti dalla legge, che sia di condotta incensurata, e non abbia a suo carico gravi contravvenzioni riferentisi al servizio di automobilista..

Art. 82.

Ogni aspirante deve fare domanda di ammissione alla sezione su carta libera, secondo l'apposito modulo (modello n. 5) ed aggiungere ad essa tutti i documenti o le dichiarazioni per comprovare le condizioni richieste, secondo l'art. 26 dello statuto, dal modulo stesso.

Art. 83.

Sull'ammissione dell'aspirante decide' il sottocomitato nazionale automobilistico, con votazione segreta, previo l'esame della domanda e dei documenti annessi; ed il presidente del sottocomitato dà poscia partecipazione del risultato della votazione all'interessato.

Art, 84.

Tutti i volontari automobilisti sono divisi in due ruoli. Il 1° ruolo comprende coloro i quali si obbligano a partecipare sia in pace che in guerra alle chiamate alle armi; il 2o ruolo comprende tutti coloro che si obbligano a rispondere alla chiamata solamente in caso di mobilitazione.

I volontari aventi obblighi di leva rimangono a far parte della sezione automobilistica anche in caso di guerra, salvo gli ufficiali in servizio attivo permanente, pei quali venissero stabilite eccezioni dal comando del corpo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 85.

I volontari automobilisti saranno avvertiti, fin dal tempo di pace, del limite di tempo loro concesso per rispondere alla chiamata in caso di mobilitazione, e dell'autorità militare territoriale, alla quale

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