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Visto, d'ordine di sua Maestà; Il Ministro della pubblica istruzione CREDARO.

N. 1508

Regio Decreto 21 dicembre 1911, che rettifica l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1912, n. 58)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 agosto 1911 col quale sono istituiti i posti di ruolo per il personale insegnante e direttivo di ginnasi licei per l'anno scolastico 1911-912;

Visto che in seguito alla mancata conversione in governativo del liceo ginnasio pareggiato di Nocera Inferiore, il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli nei licei e quello dei professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli nei ginnasi vanno ridotti rispettivamente a 962 e a 1287;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 1o del nostro decreto 6 agosto 1911, col quale è stabilito il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei protessori ordinari e straordinari dei RR. licei ginnasi per l'anno scolastico 1911-912 è rettificato nel senso che il numero dei professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli nei licei è 962 anzichè 969; e quello dei professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli nei ginnasi è di 1287 anzichè 1292.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 4 marzo 1912.

Reg. 78. Atti del Governo a f. 79. A. MONACHESI.

CREDARO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1509

Regio Decreto 31 dicembre 1911, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro dei lavori pubblici, viene, riconosciuto come ente morale il Consorzio edile italiano fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto.

Registrato alla Corte dei conti addi 6 marzo 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1912, n. 61.

N. 1510

Regio Decreto 21 dicembre 1911, che approva gli elenchi dei decreti reali, emanati su proposta del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o estratto nella raccolta ufficiale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1912, n. 61)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 8 ed 11 del regolamento approvato col R. decreto del 28 novembre 1909, n. 810, per

la inserzione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti nella raccolta ufficiale;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari della grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli annessi elenchi, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, dei decreti Reali da non inserirsi, e di quelli da pubblicarsi per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale, che vengono emanati su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Registrato alla Corte dei conti addi 7 marzo 1912.

Reg. 78. Atti del Governo a f. 96. A. MONACHESI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE

ELENCO dei decreti reali che non devono essere inseriti nella raccolta ufficiale :

1. Decreti di nomina, promozione, collocamento in aspettativa od a riposo, richiamo in servizio, ed ogni altro decreto, in genere, relativo al personale del ministero di grazia e giustizia e dei culti, e di quello delle amministrazioai da esso dipendenti.

2. Decreti di costituzione di commissioni e di nomina dei relalativi componenti.

3. Decreti per concessioni di dispense matrimoniali, cambiamenti ed aggiunte di nomi e cognomi, ed ogni altro decreto in materia di stato civile nell'interesse di persone determinate.

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