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Art. 4.

Devono essere sottoposti alle deliberazioni del consiglio di ammini

strazione:

1° i bilanci preventivi ed i resoconti consuntivi da presentarsi al Parlamento;

2o le liti e le transazioni, qualunque ne siano la natura ed il valore; 3o le disposizioni d'ordine contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio;

4o le controversie sulla natura, sulla soppressione, e sulla conversione o trasformazione di enti soggetti alle disposizioni della legge 19 giugno 1873;

5° i concentramenti di monache;

6o i provvedimenti concernenti la ufficiatura delle chiese e la destinazione dei fabbricati monastici;

7° le concessioni di pensioni monastiche, e le concessioni di sussidi a missionari;

8° le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del fondo speciale di beneficenza e religione;

9o Tutti gli altri affari che il direttore generale reputi conveniente sottoporre all'esame del consiglio.

Art. 5.

Le deliberazioni del consiglio e tutte le altre disposizioni che non si riferiscono ad affari di mera amministrazione ordinaria devono essere sottoposte alla approvazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 6.

Il direttore generale del fondo per il culto cura la esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni approvate in conformità degli articoli precedenti, e provvede su ogni altro affare secondo le norme tracciate dalle leggi e daí regolamenti in vigore per l'amministrazione del fondo pel culto.

Art. 7.

Con regio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme da seguirsi nella erogazione delle rendite del fondo speciale, in base all'art. 3 della legge 19 giugno 1873, numero 1402 (serie 2), ed all'art. 3 della legge 14 luglio 1887, n 4728 (serie 3*).

Art. 8.

La esazione delle diverse rendite della città di Roma continuerà ad essere eseguita dal ricevitore speciale retribuito ad aggio, secondo i regi decreti 9 settembre 1873 e 17 aprile 1887.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli

Ministro di grazia e giustizia e dei culti
G. ZANARDELLI.

N. 5166 (Serie 3*).

REGIO DECRETO che approva il regolamento generale per l'esecuzione della legge del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3') sul credito agrario.

8 gennaio 1888.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 gennaio 1888, n. 14)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 della legge 23 gennaio 1887, numero 4276 (serie 3) sull'ordinamento del credito agrario.

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; d'ac cordo col ministro delle finanze interim del tesoro;

Udito il consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

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approvato l'annesso regolamento generale per l'esecuzione della legge sul credito agrario del 23

gennaio 1887, n. 4276 (serie 3), visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 14 gennaio 1888.

Reg. 161. Atti del Governo a f. 67. PEI LIZZOLI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDElli.

B. GRIMALDI

A. MAGLIANI.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione delia legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887,

n. 4276 (serie 3")

TITOLO I.

Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

Art. 1.

L'atto scritto da cui, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge, deve risultare il privilegio consentito ai prestiti ed ai conti correnti agrari, deve contenere:

1° l'indicazione precisa della qualità del mutuatario, cioè se proprietario, conduttore, mezzaiuolo o colono parziario del fondo nel quale si trovano gli oggetti ed i prodotti costituiti in garanzia ;

2° la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quali viene costituito il privilegio;

3o la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli oggetti e sui prodotti anzidetti;

4° la espressa costituzione del privilegio, con la indicazione della durata di esso, e col riferimento alla disposizione della legge in base alla quale viene costituito, cioè alinea 1o, 2o e 3o dell'articolo 1, ovvero articolo 2 della legge;

5° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è costituito, del saggio d'interesse pattuito sul prestito, e la destinazione della somma stessa per gli effetti dell'articolo 7 della legge;

6o l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di cambiali, (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.

Quando gli oggetti e i prodotti dovessero, per condizioni speciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso del fondo cui servono o da cui provengono, si farà espressa menzione di tale condizione nell'atto costitutivo del privilegio.

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