Imágenes de páginas
PDF
EPUB

DEUX-SICILES ET LE SAINT-SIÉGE.

Traité entre les Deux-Siciles et le Saint-Siège pour fixer les 1840 limites du royaume de Naples et des États romains, signé

[blocks in formation]

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

La incertezza, in cui trovasi per vicende di tempi in molti punti la linea del confine, che separa lo Stato Pontificio dal Regno delle due Sicilie dal suo cominciamento alla riva del mare Tirreno fra i tenimenti di Fondi, e Terracina infino a quella del mare Adriatico alla foce del Tronto; incertezza che rimonta a lontani tempi; ha gravemente turbato al pari che turba tuttavia la pace, e la tranquillità delle popolazioni limitrofe, causa sempre rinascente di contese, e misfatti; e però di spiacevoli rinascenti reclamazioni tra i due Governi. Volendo quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI, e Sua Maestà Ferdinando II. Re del Regno delle due Sicilie dar opera a togliere la cagione di un tanto male, ed assicurare in conseguenza ai sudditi rispettivi il pacifico godimento delle terre confinanti hanno fermato di compiutamente definire tutte le questioni circa quelle parti di terre, che sono controverse presso la frontiera, e determinare chiaramente e stabilmente il confine dei due Regni con un atto solenne di reciproca utilità, il quale valga ad annodare tra loro sempre più strettamente la buona corrispondenza. A questo fine hanno essi eletto loro Plenipotenziarj.

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

ART. I. La linea di confine, che divide il Regno delle due Sicilie dallo Stato Pontificio, sarà quella additata da striscia rossa sulla

Quoique l'existence de ce traité nous fut déjà connue lors de l'impression du ye volume de ce Recueil, ce ne fut toutefois qu'après sa publication que le texte complet de ce document nous parvint.

1840 carta topografica annessa al presente Trattato, la cui descrizione sottoscritta dai Plenipotenziarii medesimi si legge alla fine di questo medesimo Trattato.

ART. II. La fissazione del confine secondo la convenuta, e stabilita linea additata nell' articolo precedente non deve recare il minimo danno agli attuali padroni, e possessori dei fondi limitrofi riguardo ai loro diritti, possessi, e dominj; dovendo sempre rima- | nere inviolabili e sacre le proprietà. Il solo effetto della convenuta confinazione è quello di segnare chiaramente, e stabilmente la rispettiva giurisdizione governativa del territorio, dovendo i proprietarj essere sottoposti alla osservanza delle leggi dello Stato, nel quale si trovano i loro fondi.

ART. III. La linea di confine già convenuta, e segnata in rosso sulla carta topografica, di cui si è fatta parola nell' articolo I., e che è additata nella maggior parte da segni naturali, come monti di marcato profila nella sommità, fiumi, fossi, valli ec., ne' punti, dove questi segni naturali mancano, sarà fissata con termini artificiali aventi lo stemma Reale dalla parte, che guarda il Regno, e lo stemma Pontificio dalla parte rivolta alla Stato, conforme alla qui annessa figura.

ART. IV. Allorchè la linea di confine è additata da monti s'intende, che debba passare pe' punti più elevati di essi, cioè per le vette o scrime, ed all' opposto per le valli sarà confine quella linea, che passa pe' punti di maggior depressione, cioè nella unione di due versanti, i quali sogliono avere un piccolo corso di acque piovane chiamato Cunetta, sempre secondo la linea convenuta, e descritta nell' articolo I. Il confine segnato da fiumi, da fossi, da torrenti viene fissato nel mezzo del fiume, del fosso, del torrente, sicchè il dominio di ciascuno de' due Stati è dalla sponda infino alla metà della intera larghezza del letto. Quando poi le acque aprendosi novello cammino cambiassero il loro corso, non perciò il confine sarà variato, sempre rimanendo nel mezzo del letto antico, dovendosi con opere da eseguirsi subito in accordo dai due Governi fare, che le acque rientrino nell' antico letto. A fine che si riconosca con maggiore sicurezza, in caso di tali possibili deviazioni, la linea media dell' alveo abbandonato, saranno fin d'ora apposti due così detti controtermini, l'uno per parte ad eguale distanza dalla linea medesima in que' luoghi, in cui vi sia da temere con probabilità alcuna di queste deviazioni. Ciò pure avrà luogo in que' punti, ne' quali i corsi di acque o cominciano, o cessano di formare il confine dei due Stati. È vietata ogni opera, la quale possa distogliere, e gettare nel territorio opposto le acque.

ART. V. Per additarsi sul terreno la convenuta confinazione ap- 1840 ponendosi i termini artificiali là dove manchino i naturali giusta l'articolo III. saranno destinati due Ingegneri, uno eletto dal Governo Pontificio, e l'altro dal Governo Napoletano, i quali si recheranno sopra luogo, ed imprenderanno, e compiranno tutt' i lavori necessarj. A quest' oggetto essi dipenderanni dai Plenipotenziarii, che hanno segnato il Trattato. Gl' Ingegneri agiranno di accordo tra loro, e adopereranno metodi, misure, ed istromenti uniformi.

ART. VI. L'opera della confinazione sarà intrapresa immediatamente dopo la ratifica della presente convenzione, e dovrà essere menata a compimento nel più breve tempo possibile, che i Plenipotenziarii prescriveranno agl' Ingegneri esecutori.

ART. VII. Ove nella novella confinazione occorresse fare qualche lieve modificazione alla linea di confine descritta nell' articolo I. per ispeciali ragioni risultanti dalla esecuzione dei lavori, ciò non debbe punto alterare, o ritardare l'opera della confinazione, dovendo conciliarsi amichevolmente le differenze tra i Plenipotenziarii.

ART. VIII. Non si considererà come determinata la novella confinazione circa gli effetti legali che ne derivano, se non quando saranno intieramente apposti tutt' i termini lignei provisorj con annuenza dei due Plenipotenziarii. Verranno intanto compilati al più presto dei speciali regolamenti d'accordo tra i due Governi per i possidenti di terre presso il confino.

ART. IX. Perchè la convenuta confinazione rimanga per sempre salda, ed inviolata, ogni cinque anni dal giorno, nel quale sarà essa compita e promulgata, verrà visitata formalmente da due Commissarj, uno Pontificio, e l'altro Napoletano, i quali d'accordo dovranno riferire ai due Governi, se lo stato dei confini risponda pienamente alle piante levate nella determinazione di questi, di che si formera atto pubblico, e legale.

ART. X. Quando per effetto della visita quinquennale si scorgerà il bisogno di restaurare uno, o più termini artificiali, i Commissarj visitatori potranno procedere senza indugio a tale restaurazione, facendone rapporto ad entrambi i Governi. Ma ove si osservasse alterazione di confine per divellimento, o remozione de' termini, essi dovranno soltanto farne rapporto ad entrambi i Governi, che d'accordo daranno i convenevoli provvedimenti.

ART. XI. I Commissarj visitatori avranno altresì la facoltà di far disgombrare i termini dall'erbe, arbusti, o macchie che vi fossero allignati dappresso, e che rendessero nascosto il confine.

ART. XII. Le spese occorrenti per la determinazione del confine, e l'apposizione de' termini artificiali, nonchè per la loro restaura

1840 zione e manutenzione, saranno sostenute egualmente da entrambi gli Stati. Per tali spese del pari si formerà apposito regolamento anche d'accordo tra i Plenipotenziarii.

ART. XIII. Seguita l'apposizione dei termini lignei provvisorj si daranno dall' uno, e dall' altro Governo gli opportuni provvedimenti di pubblica amministrazione per le corrispondenti modifiche nel catasto, e per la circoscrizione territoriale ne' punti, ne' quali avvengano passaggi di terre, e di abitanti sotto nuova giurisdizione e dominio, dall' una, e dall' altra parte.

ART. XIV. I sottoscritti Plenipotenziarii rimangono incaricati della esecuzione di quanto nel presente Trattato è stabilito.

ART. XV. Dal dì della pubblicazione del presente Trattato non vi sarà più luogo a veruna reclamazione, e rimane estinta ogni azione penale pe' reati apposti a'sudditi dell' uno, e dell' altro Stato a causa di violazione di territorio.

ART. XVI. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate a Roma nello spazio d'un mese, o più presto se si potrà. In fede di che noi Plenipotenziarii rispettivi lo abbiamo sottoscritto, e vi abbiamo apposto il suggello delle nostre armi.

DESCRIZIONE

Dell' andamento del confine giurisdizionale da sud-ovest al nordest, cioè dal Mar Tirreno all' Adriatico fra gli Stati della S. Sede, e quelli di S. M. Siciliana; confine convenuto fra i Plenipotenziarii di ambe le Corti, additato con linea rossa nelle qui annesse 15 tavole.

Comincia il confine dal punto, dove il canale di Canneto mette foce nel Mar Tirreno, e radendo la sponda destra occidentale del canale medesimo giunge al lago di Fondi. Diviene quindi confine la sponda del medesimo lago, ed indi il fosso di campagna o di confine. Da questo fosso il confine percorre l'Epitaffio, il Colle Petroccia, i Monti Pala, o Pagliarella, Cervaro, Romano, Ceraso, Tavanese, Fato, Marino, Calvo, e la Tiglia. Quindi attraversando Acquaviva diruto, giunge alla terra quivi controversa, della quale percorre la parte settentrionale fino alla Quercia del Monaco. Passa dipoi pei monti Chiavino e Santuccio per Serra di Viggiano o Visciano, Monte Calavoli o Calovelli, Costa del Sole, Colle o Scrime di S. Cataldo, Madonna della Macchia, Fico-trabocca, Cerro-grosso, Colle-Sellarino, Monte Vallangelo. Passando il confine per la valle delle Sorbe, of Valle Incarico, procede per uno stradino, ed entra nella gola fra il

Monte-Macerino o Moccarime dello Stato Pontificio, ed il Monte della 1840 Madonna della Guardia o della Grazia del Regno, d'onde si estende insino alla confluenza de' fiumi Tolero, e Liri. Il medesimo fiume Liri forma poscia il confine, il quale appresso lasciando il fiume, torce al nord-est, ed indi al nord-ovest, come trovasi attualmente, e ripigliando il fiume medesimo, lo percorre insino al punto dove in esso confluisce il Rio. Di qui il confine percorre il Rio medesimo, ed indi il fosso della Taverna, e il Vallone S. Cipizio o del confine sino alla sua origine, d'onde ascende ai Castelloni o Monte Corneto, cedendosi dal Regno allo Stato Pontificio la terra, che trovasi alla destra dei detti Fossi della Taverna, e di S. Cipizio. Passa dipoi per la Crocella o Crocetta, Roccagelardi, Gorgone di Faito, Costa del Faggio Grosso, Cima del Monte delle Scalelle, Monte dell' erba, Guado, Monte Acerno, Costa-Calda, Monte-Centurione, MonteBreccioso, Pietra-Rea, Serra di Valle Fredda, Monte Petrillo, Costa del Faggio, Pietra Rotondaria, Monte-Pazzottello, Monte Crepacuore, Forchetta della meta, fosso-Comune, Scrima delle Serre, Cavuto, Serra di S. Antonio, Macera di Pietra, Volubrella, Serra di Staffoli, Monte Ceraso, Serra di Cappadocia, o il Fosso-Fioja sino a Bocca la Croce. Appresso passa il confine per Monte Morrone e Serra di Monte Spino, procede insino a Colle-Campanile, di là al Fosso Riotorto, percorrendo questo fosso medesimo, indi il Fosso Sisara, il fiume Turano, il Fosso Liberani o dell' Acquaviva, il Fosso di Casali, i punti detti Quadrucci, li Pantani, li Caprini o Caprilli, Strada Caprini o Caprilli, Macera dell' Uomo-Morto, Monte Collalto, Ara Porta-Lepre, Rio di Melo-Morcacciano, Pontoni, Fosso-Rio d'Angelo o Riangoli, Piano Mantrile, il Tasso, Fosso, o Rio Mastrisco, Rio Fera insino al Salto. Forma poscia confine questo fiume sino alla sua foce nel Velino. Si cede quindi dallo Stato Pontificio al Regno la terra, che trovasi alla riva destra del Salto co' paesi di Offedio e S. Martino. Ed il Regno cede allo Stato Pontificio i tratti di terra posti alla riva sinistra del fiume medesimo col vilaggio Le Casette. Seguita poscia il confine per il breve tratto del fiume Velino sino avanti il Monte dell' Esta, traversato il quale passa pel fonte di Puzzano, ed indi lasciando allo Stato l'osteria Marsili, torce all' ovest insino al colle Macchiole, e scende al Capo d'Acqua, dove incontra la strada. denominata Pajana, Poggiana, o de' Carlucci, quella che mena cioè a Poggio Bustone, la quale diviene confine fino alla Fornace del Roscio. Questa strada rimane d'uso comune fra le popolazioni dell' uno, e dell' altro Stato. Indi passa il confine per Sasso o Balzo-Berardo, Costa Vaja, Colle-Vento, Patrassoni, Vette delle Cese, BancoComune, Colle-Quarantana, e giunto alle Portelle di Campersentino,

« AnteriorContinuar »