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dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, rido ta alla metà.

Art. 94.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per constringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 95.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 96.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi,

con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito colla detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000.

Art. 97.

Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 98.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500. Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73, 74.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 99.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta pro vinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testim onianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. 101.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da'pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 102.

Gli articoli 69 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Del consiglio comunale.

Art. 103.

Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda. In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 104.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 105.

Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 106.

Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica. Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circolazione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

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