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N. 5893 (Serie 3a).

REGIO DECRETO che riconvoca pel giorno 28 gennaio il Senato del Regno e la Camera dei deputati.

10 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 gennaio 1889, n. 10)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 4 gennaio 1889, col quale è stata chiusa la sessione legislativa 1887.88;

Visto l'art. 9 dello statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Udito il consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato de! Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati pel giorno 28 gennaio corrente.

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 12 gennaio 1889.
Reg. 167. Atti del Governo a f. 39. Mazzucchelli.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.

Vor. XCII.

2

N. 5894 (Serie 3*).

REGIO DECRETO che autorizza il comune di Spoleto ad esigere un dazio di consumo sul piombo lavorato in pallini da caccia.

3 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 gennaio 1889, r. 15)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle finanze; Veduta la deliberazione 22 maggio 1888 del consiglio comunale di Spoleto, approvata dalla deputazione provinciale di Perugia il 5 novembre successivo, con cui viene adottato il dazio sui pallini da caccia in L. 1,50 il quintale metrico;

Ritenuto che il dazio di consumo sui pallini da caccia non è contemplato nè dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere in merito a tale tassazione emesso dalla camera di commercio di Foligno nella seduta dell'11 settembre 1888;

Veduto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Spoleto è autorizzato ad esigere sul piombo lavorato in pallini da caccia il dazio di lire una e centesimi cinquanta al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 10 gennaio 1889.

Reg. 167. Atti del Governo a f. 32. MAZZUCCHELLI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

B. GRIMALDI.

N. 5895 (Serie 3′′)

REGIO DECRETO che autorizza il comune di Fano a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

3 gennaio 1889.

Fubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 gennaio 1889, n. 21)

UNBERTO I

PER GRAZIA DI DIO 8 PER VOLONTÀ DELLA NAZIOKE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro delle finanze; Vedute le deliberazioni 20 gennaio, 26 maggio e 18 ottobre 1888 del consiglio comunale di Fano (Pesaro) con cui, fra altro, fu proposto un dazio comunale sopra alcuni generi di consumo locale non contemplati dall'art. 13 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dall'art. 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L;

Veduto il parere in data 3 agosto 1888 della camera di commercio ed arti di Pesaro.

Udito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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