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Art. 4.

Nella formazione del ruolo delle cause penali presso la corte di cassazione di Roma queste sono distribuite fra le corrispondenti sezioni secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge.

Sorgendo questione sull'assegnazione della causa all' una piuttosto che all'altra sezione, si uniscono le due sezioni penali e, con sentenza motivata da pronunciarsi in camera di consiglio, decidono quale delle due ne debba giudicare.

Art 5.

Ove sorga controversia, se un ricorso in materia civile spetti alla competenza della corte di cassazione di Roma a' termini dell' articolo 8 della legge, si osserveranno le norme prescritte negli articoli 6, 7 ed 8 del regio decreto 25 dicembre 1875, numero 2852 (serie 2*).

Art. 6.

Per gli effetti di quanto è disposto nel capoverso dell'articolo 8 della legge, le sezioni penali della detta corte, ancorchè siano suddivise a norma dell'articolo 3 della legge stessa, si considerano sempre come una sezione sola.

Art. 7.

Quando la corte di cassazione di Roma, in seguito all'annullamento di una decisione in materia

civile o penale, abbia da designare un'autorità giudiziaria di rinvio, la sceglierà fra quelle vicine all'autorità che pronunciò la sentenza annullata.

Art. 8.

Presso ciascuna delle sezioni penali della corte di cassazione di Roma sarà tenuto un registro delle decisioni.

In esso s'inseriranno: 1° tutte le decisioni a sezioni unite in materia penale; 2° quelle tra le decisioni profferite dalla sezione cui il registro appartiene, delle quali la sezione stessa abbia delibe rata l'inserzione; 3° quelle delle quali fu deliberata l'inserzione dall'altra sezione.

Il testo da inserire nei registri sarà formulato dall'estensore della sentenza e sottoposto, unitamente a questa, al giudizio della sezione unica o delle sezioni upite che la pronunziarono. Il primo presidente, in principio di ogni anno, destinerà in ciascuna sezione un consigliere per la tenuta del registro anzidetto, con l'obbligo per ciascuno di essi di comunicare prontamente all'altro le decisioni che la sezione rispettiva avrà deliberato doversi inserire nel registro.

Presso la sezione civile della corte stessa sarà parimenti tenuto un registro nel quale s'inseriranno: 1° tutte le decisioni prese a sezioni unite in materia civile: 2° quelle tra le decisioni profferite dalla sezione civile nelle materie deferite alla cognizione

esclusiva della corte di cassazione di Roma, delle quali la sezione abbia deliberata l'inserzione. Un consigliere di questa sezione, designato in principio di ogni anno dal primo presidente, sarà incaricato della tenuta di questo registro. Il testo da inserire sarà fissato nel modo indicato per i registri penali.

Il contenuto dei registri potrà esser fatto di pubblica ragione, annualmente od anche a periodi più brevi, secondo norme che saranno ulteriormente stabilite con decreto ministeriale.

Art. 9.

Con ulteriori Nostri decreti saranno date le altre disposizioni occorrenti per la completa attuazione della legge succitata, e per regolare il servizio quando le sezioni penali delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino dovranno interamente cessare le loro funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os

servarc.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 11 febbraio 1889.

Reg. 167. Atti del Governo a. f. 103. Mazzucchelli, Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI

G. ZANARDELLI.

TABELLA

determinante il numero dei funzionarii da assegnarsi
alle Corti di cassazione del Regno.

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N.B. 1 sostituti segretarii di procura generale di corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado e compresi in unico ruolo coi vice cancellieri aggiunti di corte di cassazione ed assimilati, il numero dei funzionarii di tal grado rimanendo cosi fissato a 110: 55 dei quali a 3000, e 55 a 2500 lire.

I sostituti segretarii aggiunti di procura generale di corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado e compresi in unico ruolo coi cancellieri di pretura ed a similati, il numero dei funzionarii di tal grado rimanendo cosi fissa:o a 2631: 657 dei quali a 2200, 658 a 2000, 658 a 1800 e 658 a 1600 lire.

In correlazione all'aumento dei cinque posti suindicati, viene ridotta d'altrettanti la categoria det vice cancellieri di pretura ed assimilati, rimanendo cosi fissato a 1738 il numero complessivo dei funzionarii che vi appartengono.

Visto d'or dine di S. M.

Il guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti

G. ZANARDELLI.

N. 5930 (Serie 8a).

REGIO DECRETO che modifica il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di vi ticoltura ed enologia in Cagliari.

6 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 febbraio 1889 n. 41)

UNBERTO I

PER GRAZIA DI DIO & PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RR D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141; Veduto il Nostro decreto 11 aprile 1886, n. 3837, per la istituzione della regia scuola di viticoltura ed enologia di Cagliari;

Sulla proposta del ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di viticoltura ed enologia in Cagliari è così modificato dal 1° gennaio 1889:

Professore di viticoltura, enologia ed agraria; direttore, stipendio annuo lire 4,000, indennità lire 300;

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