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N. 5889. (Serie 3a).

REGIO DECRETO che chiude la 1887-1888 del Senato del mera dei deputati.

4 gennaio 1889.

sessione legislativa Regno e della Ca·

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 gennaio 1889, n. 4)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO B PËR VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 dello statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Udito il consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

La sessione legislativa 1887-1888 del Senato del Regno e della Camera dei deputati, è chiusa.

VOL. XCII.

1

Con altro Nostro decreto sarà indicato il giorno per l'apertura della terza sessione della XVI legislatura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1889

Reg. 167. Atti del Governo a f. 11. MazzucchELLI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.

N. 5890 (Series 3a).

REGIO DECRETO concernente la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani stabiliti da tre anni all'estero.

3 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 gennaio 1889, n. 7)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PËR VOLONTÀ DELLA HAZIONE.
RE D'ITALIA

e degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro
Generale Gran Maestro

Sentito il presidente del consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel gran magistero Mauriziano, cancelliere dell'ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro motu proprio ed in virtù della regia Nostra prerogativa ed autorità magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del regio magistrale decreto 3 dicembre 1885 sarà applicabile eziandio alle onorificenze concesse ai

cittadini italiani stabiliti all'estero almeno da tre anni. Le decorazioni ai medesimi concesse non verranno quindi computate nel numero fissato dal succitato decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare; ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario pel gran magistero Mauriziano cancelliere dell'ordine della corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 5 gennaio ¡×9

Reg. 167. Atti del Governo a f. 17. MazzucchELLI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.

N. 5891 (Serie 3a).

REGIO DECRETO che conferisce al ministero del tesoro le attribuzioni relative alla corte dei conti.

3 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 gennaio 1889, n. 7)

UMBERTO 1

FER GRAZIA DI DIO & PER VOLONTÀ della nAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° della legge 13 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3*);

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto il reale decreto 26 dicembre 1877, numero 4219;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro del tesoro avrà, per la corte dei conti, le attribuzioni finora esercitate dal ministro delle finanze.

Il presidente del consiglio dei ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

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